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  • Convegno Bologna 10 Settembre 2016-09-05

    Convegno Bologna 10 Settembre 2016-09-05

    di Cosimo Ventucci

    ai colleghi dell’Emilia-Romagna per la lezione di diritto doganale, quel diritto che ci auguriamo possa essere istituzionalizzato presso le aule universitarie, per poter formare degli esperti del traffico internazionale con una visione pragmatica, di esperienza, di là dalle teorie che volano sopra il quotidiano.

    Il nostro sistema doganale ha fatto passi in avanti e noi doganalisti abbiamo acquisito il rispetto dovuto dopo decenni di confronti con l’Amministrazione statale che ha sempre avuto dei dubbi nei confronti della intermediazione dell’antico Spedizioniere Doganale, vista più come un diaframma accessorio fra l’importatore e la Dogana stessa.

    Oggi l’attività in Dogana ha subito una notevole svolta nel sistema dei controlli dei traffici, al punto che quello fiscale, pur essendo la base su cui è organizzato il comparto, è ampiamente integrato dall’analisi dei rischi, basati su un Know how informatico acquisito in questi ultimi anni anche in seguito a eventi politici mondiali che hanno alimentato traffici di beni pericolosi, contraffatti, in violazione di norme sanitarie, fiscali e di antiterrorismo..

    Ciò ha creato un vantaggio digitale da non disperdere, che pone il sistema doganale italiano, di cui facciamo parte, all’avanguardia di quello europeo e che ha contribuito al recupero delle relazioni internazionali che tanto contano nelle deviazioni di traffico.

    Due anni fa eravamo al 75° posto nelle classifiche dei servizi doganali del FMI, complice involontaria la Banca d’Italia; oggi siamo al 20°posto nel mondo ed ai primi posti in Europa e ciò comporta che l’analisi degli indicatori di efficienza italiana, soprattutto portuale, era fasulla con pessima pubblicità nei confronti dell’operatore mondiale.

    Dal primo maggio è entrato in vigore il Nuovo Codice, la base giuridica dei rapporti doganali, e la stragrande maggioranza dei Doganalisti ha trovato beneficio operativo nel rapporto con la Dogana che, grazie alla nostra collaborazione, ha costruito un sistema informatico all’avanguardia, tale che l’Unione Europea ha dovuto constatare, nella applicazione, uno stallo non essendo pronti i sistemi informatici degli altri 26 Paesi membri e ricorrendo ad una gestione transitoria fino al 2020.

    Non nascondiamo alcune difficoltà operative in qualche Dogana i cui termini sono stati prontamente segnalati all’Agenzia e che porteremo alla prossima riunione dell’E-Custom, dove si è creato un clima di fattuale dialogo con le Direzioni operative dell’Agenzia.

    Ci vuole pazienza quando si cambiano le regole procedurali e ne abbiamo avuta molto; purtroppo rimane la nota dolente dell’interpretazione e applicazione del famigerato articolo sanzionatorio N° 303.

    Una gestione delle sanzioni troppo rigida, apparentemente inspiegabile e lontana dalle regole perfino del Codice del Consumatore.

    Ci stiamo lavorando e quindi….no Comment ! Sic transit gloria mundi !

  • COMPLIANCE – Invito al ravvedimento spontaneo: novità o proclamo?

    COMPLIANCE – Invito al ravvedimento spontaneo: novità o proclamo?

    di Redazione

    Ormai non passa giorno che alla TV qualche politico non ci dica che “Stato e contribuente” sono diventati amici. Riduzione delle sanzioni, maggior dialogo, tappeti rossi.. Ma sarà veramente così? Vediamo se il ravvedimento spontaneo si indirizza su questa strada. Vediamolo in sintesi.

    L’istituto dell’adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. E’ un istituto che prevede l’adesione volontaria del contribuente qualora sia in possesso di requisiti soggettivi ed oggettivi come di seguito esposti.

    Gli invii delle comunicazioni preventive del Fisco mirano a informare “a monte” il contribuente della sua posizione fiscale consentendogli di fornire per tempo elementi in grado di giustificare le presunte anomalie, a favorire un rapporto collaborativo per la definizione con una drastica riduzione delle sanzioni per il ravvedimento spontaneo.
    Ampio il ventaglio di canali a disposizione per interagire con il Fisco: a seconda della tipologia di alert ricevuto, i contribuenti possono richiedere informazioni o fornire chiarimenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, via mail, o con le specifiche modalità indicate nelle comunicazioni. Insomma, consacrato il principio (peraltro una delle grandi novità del nuovo codice) ad “essere ascoltati”. Speriamo che chi ci ascolterà non sia tra quelli del “non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire”…

  • VIES – In arrivo dall’Agenzia delle Entrate lettera di esclusione dal Vies

    VIES – In arrivo dall’Agenzia delle Entrate lettera di esclusione dal Vies

    di Redazione

    Circa 60.000 soggetti titolari di partita Iva che non hanno presentato elenchi riepilogativi a partire dal primo trimestre 2015 e che mostrano caratteristiche di apparente inattività riceveranno, a breve, una lettera con cui l’Agenzia delle Entrate li informerà che saranno cancellati dall’archivio Vies. Il Vies (Vat Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea: attraverso questo sistema gli Stati membri dell’Unione Europea possono scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie intervenute tra operatori commerciali titolari di un numero identificativo Iva.

    Le comunicazioni in arrivo sono il frutto di una prima fase di controlli sulla banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. I controlli sui soggetti Iva iscritti nell’archivio Vies avvengono a iscrizione già avvenuta, non essendo più propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie: l’Agenzia verifica la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi e cancella dalla banca dati coloro che non ne hanno presentato neanche uno per quattro trimestri consecutivi.

    L’analisi ha permesso di individuare i contribuenti che si trovano in questa condizione e che riceveranno la lettera di esclusione. L’eventuale esclusione non pregiudica, inoltre, la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica tramite Fisconline o attraverso soggetti incaricati. I controlli sull’archivio Vies proseguiranno anche nei prossimi mesi.

    Il tutto appare però del tutto anacronistico rispetto al nuovo D.l 22.10.16 nr. 193 ed in particolare con riferimento all’articolo 4, comma 4, lettera a) dove, con non certo stupore, leggiamo della soppressione dall’obbligo di comunicazione dei dati sui beni e servizi ricevuti in ambito unionale ( (l’intrastat per capirci).

    Sicuramente questa non è una bella notizia per la categoria. Ricordiamo che molti operatori, dopo la forsennata apertura delle barriere doganali, hanno trovato “ossigeno” dalla contestuale compilazione degli elenchi riepilogativi. Se ciò fosse confermato, senza che ci siano  altre forme di monitoraggio degli scambi, il tutto rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà per la nostra professione.

    E’ anche vero che noi tutti invochiamo quotidianamente “semplificazioni” ma guarda caso non riguardano mai noi.. Per un’azienda sicuramente lo è; minori costi, minori incombenze ma purtroppo noi siamo ‘dall’altra parte’.  Più che altro lo stupore nasce dal fatto che si sia andato a semplificare forse l’unico aspetto di contrasto alla frode sull’iva intracomunitaria ( di cui tutti noi ne paghiamo poi le spese). Staremo a vedere. Certo è che per qualcuno il 22 ottobre non è stato un gran risveglio…

  • La Redazione di Anasped sta dando i numeri?

    La Redazione di Anasped sta dando i numeri?

    di Daniele Spagnol

    89.329.010€. Non ce ne voglia l’Agenzia delle Dogane se un attento lettore ci segnala questa cifra. Diremmo poi non proprio così attento visto che la cifra è apparsa in prima pagina del Corriere della Sera del 14 ottobre a firma di Sergio Rizzo. Una vincita al super enalotto? I costi per il ponte sullo stretto di Messina?

    Nulla di tutto questo. E’ il costo per l’acquisto della nuova sede dell’Agenzia delle Dogane alla periferia di Roma. Una cifra che fa sobbalzare alla luce dell’austerity alla quale tutti dovremmo aderire ed in contrasto con le sterminate proprietà immobiliari pubbliche in stato di abbandono, rimarca Paolo Berdini – urbanista ed assessore del Comune di Roma. Si parla, con un calcolo a spanne, di circa un milione di metri quadrati tra ex ospedali ed altri immobili tutti di proprietà della Regione Lazio sino alle enormi strutture come quella del vecchio quartiere fieristico. Uno spazio infinito, paragonabile a circa 150 campi da calcio.

    Ma allora perché questa scelta? Sembrerebbe, sempre secondo Rizzo, che una norma imponga alle amministrazioni pubbliche di ridurre del 50 per cento le spese per le locazioni passive. Ecco allora che per rispettare questa tassativa disposizione si decide di rilevare un complesso immobiliare comprandolo da privati. Un po’ come dire: visto che affittare un’auto mi costa troppo, me la compro. Magari una Ferrari …

    <Mentiremmo – conclude Rizzo – se non dicessimo che questa operazione ha un sapore antico e decisamente amaro. In troppe occasioni, nel passato, abbiamo assistito a discutibili iniziative con lo Stato protagonista, pronto a sborsare somme ‘congruamente’ rilevanti per comprare immobili dai privati pur disponendo di un patrimonio enorme che si potrebbe in molti casi riutilizzare con spese di ben diversa entità>. Giusta osservazione, aggiungiamo noi.

     

    10€. Ma torniamo con i piedi per terra. Abbandoniamo cifre impronunciabili e concentriamoci sull’atto di clemenza che il nuovo codice unionale ci concede.

    Stiamo parlando dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 303, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n.43/1973 (TULD) nell’ipotesi di errata indicazione, nel documento doganale di importazione, del valore delle merci a causa di una inesatta distribuzione delle spese di nolo e/o assicurazione, qualora i diritti dovuti ammontino ad un importo non superiore a 10 (dieci) euro. Il caso ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 868, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il quale stabilisce che non si deve procedere al recupero a posteriori dei dazi all’importazione (o all’esportazione) quando l’importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro.

    Anche l’Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che la fattispecie descritta può essere inquadrata nel disposto dell’art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto, in virtù del citato art. 868, la violazione non incide sul versamento del tributo e costituisce mera violazione formale. In tal senso, anche l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni alle Strutture territoriali, al fine di assicurare la conformità delle attività all’interpretazione resa dall’Avvocatura Generale, con riferimento tanto ai contesti eventualmente pendenti quanto alle situazioni oggi disciplinate dal vigente art. 88 Reg. (UE) n. 2446/2015, il quale, sostanzialmente, riprende il principio stabilito dall’art. 868 del Reg. (CEE) n.2454/1993. Ora sì che possiamo fare sogni tranquilli. Grazie

  • Stretta sui depositi Iva – Obbligo di versamento dell’imposta per estrarre i beni.

    di Redazione

    Riportiamo le interessanti considerazioni di CONFETRA sulla circolare 179/2016.
    Il decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio 2017, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, interviene in maniera restrittiva sui depositi Iva.
    E’ stato infatti previsto, con efficacia dall’1 aprile 2017, che l’imposta dovuta all’atto dell’estrazione dei beni sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione.
    Nel caso di beni importati, com’è noto, l’introduzione nel deposito Iva consente di evitare il versamento diretto dell’imposta in dogana. La modifica introdotta renderebbe vano il passaggio nel deposito dal momento che l’imposta dovrebbe comunque essere versata per cassa.
    Fermo restando che debitore è il soggetto che estrae i beni, l’adempimento del versamento è stato posto a carico del gestore del deposito che dovrà operare in nome e per conto del soggetto  estrattore; il gestore è responsabile solidalmente sia per il versamento dell’imposta che per le sanzioni applicate in caso di mancato versamento.
    La nuova disposizione non ha impatto sui beni introdotti in deposito a seguito di acquisti intracomunitari, per i quali l’estrazione verrà assolta tramite l’integrazione della fattura e l’annotazione nel registro degli acquisti.
    Si ritiene che la misura, oltre a penalizzare l’operatività dei depositi Iva, rischi di comportare ricadute negative anche sui flussi import del nostro Paese dal momento che oggi l’Italia si trova ad avere una delle aliquote Iva più alte dell’UE.

  • SOLAS e le sue criticità

    SOLAS e le sue criticità

    di Redazione

    Sono passati poco più di due mesi dall’entrata in vigore dell’emendamento della SOLAS che obbliga la pesatura dei container prima del loro imbarco ed è già il momento di verificare eventuali criticità che sono emerse e che stanno emergendo dalla sua applicazione. In ambito nazionale diversi sono stati gli incontri con gli operatori del settore che, assieme a seminari specifici ( l’ultimo a Casalecchio di Reno – 10/09/2016), si pongono come scopo quello di un  costante confronto teso ad assecondare la norma ma nel rispetto della snellezza dei traffici. Ma proprio per il fatto che la circolare IMO di riferimento – 1475 del 09/06/14 – ha portata ‘internazionale’, vediamo come i nostri cugini iberici stanno affrontando questa importante novità del settore marittimo. Forte dell’esperienza che sta maturando in Spagna, Elena Di Benedetto si è presa cura di interpellare la Asociación Española de Cargadores y Usuarios del Transporte de Mercancías’ che, in un recente tavolo tecnico con diversi spedizionieri mondiali, ha evidenziato le maggiori ripercussioni che si sono generate dal 01 luglio.

    Il primo aspetto dolente è rappresentato dall’aumento dei costi di movimentazione dei contenitori. Ma se questo era in parte preventivato ciò che crea imbarazzo commerciale è rappresentato dal fatto che questi costi sono del tutto disomogenei e quindi non anticipatamente calcolabili per le proprie politiche di prezzo.

    Anche la mancanza di automazione e velocità nello scambio dei dati sta generando ritardi e, di conseguenza, costi aggiuntivi alla movimentazione. Ci sono una serie di costi che stanno iniziando ad emergere come parte del processo e sempre più di difficile previsione. Facciamo degli esempi:

    I porti di NY / NJ applicano una tariffa pari 69,10 $ per unità ( di pesata). Il Porto di Charleston fa invece pagare ai caricatori $ 25 per la pesata di un contenitore. Diverso l’approccio di Houston, che non applica alcun costo.

    Altro interessante spunto ce lo fornisce poi ‘ l’Asociaciòn de transitarios internacionales de Barcelona” che in una nota pone l’accento sulle cd “tolleranze”.  Le differenze tra i vari paesi si notano specialmente nei margini di peso (nelle tolleranze appunto) che ciascuna norma nazionale consente. Nel caso della Spagna viene accettata una discrepanza di peso fino a 500 kg per container di max 15 ton (tara del container + peso del carico), però ad Hong Kong la tolleranza si limita a 500 Kg, mentre in Cina viene ammessa una tolleranza del 5% del peso o fino ad 1 tonnellata.

    E chiudiamo questo interessante “viaggio” andando a vedere cosa succede al Porto di Valencia. A sessanta giorni circa dall’entrata in vigore del SOLAS l’Anesco (Asociacion Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques) esprime una valutazione positiva sul rispetto della normativa sia a Valencia che in quasi tutti i porti spagnoli. Non sono dello stesso parere, però, i trasportatori che continuano a denunciare lunghe code sia nelle pese che all’entrata ai terminal, tanto che le rispettive associazioni di categoria spagnole sono sul piede di guerra e continuano a criticare le tante condizioni (letteralmente “il plico di condizioni”) che regolano l’attività di trasporto di container nei porti. Insomma, versioni contrastanti per le quali tutte le Autorità competenti spagnole si sono rese disponibili ad affrontare in specifici tavoli  di lavoro.