La Redazione di Anasped sta dando i numeri?

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di Daniele Spagnol

89.329.010€. Non ce ne voglia l’Agenzia delle Dogane se un attento lettore ci segnala questa cifra. Diremmo poi non proprio così attento visto che la cifra è apparsa in prima pagina del Corriere della Sera del 14 ottobre a firma di Sergio Rizzo. Una vincita al super enalotto? I costi per il ponte sullo stretto di Messina?

Nulla di tutto questo. E’ il costo per l’acquisto della nuova sede dell’Agenzia delle Dogane alla periferia di Roma. Una cifra che fa sobbalzare alla luce dell’austerity alla quale tutti dovremmo aderire ed in contrasto con le sterminate proprietà immobiliari pubbliche in stato di abbandono, rimarca Paolo Berdini – urbanista ed assessore del Comune di Roma. Si parla, con un calcolo a spanne, di circa un milione di metri quadrati tra ex ospedali ed altri immobili tutti di proprietà della Regione Lazio sino alle enormi strutture come quella del vecchio quartiere fieristico. Uno spazio infinito, paragonabile a circa 150 campi da calcio.

Ma allora perché questa scelta? Sembrerebbe, sempre secondo Rizzo, che una norma imponga alle amministrazioni pubbliche di ridurre del 50 per cento le spese per le locazioni passive. Ecco allora che per rispettare questa tassativa disposizione si decide di rilevare un complesso immobiliare comprandolo da privati. Un po’ come dire: visto che affittare un’auto mi costa troppo, me la compro. Magari una Ferrari …

<Mentiremmo – conclude Rizzo – se non dicessimo che questa operazione ha un sapore antico e decisamente amaro. In troppe occasioni, nel passato, abbiamo assistito a discutibili iniziative con lo Stato protagonista, pronto a sborsare somme ‘congruamente’ rilevanti per comprare immobili dai privati pur disponendo di un patrimonio enorme che si potrebbe in molti casi riutilizzare con spese di ben diversa entità>. Giusta osservazione, aggiungiamo noi.

 

10€. Ma torniamo con i piedi per terra. Abbandoniamo cifre impronunciabili e concentriamoci sull’atto di clemenza che il nuovo codice unionale ci concede.

Stiamo parlando dell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 303, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n.43/1973 (TULD) nell’ipotesi di errata indicazione, nel documento doganale di importazione, del valore delle merci a causa di una inesatta distribuzione delle spese di nolo e/o assicurazione, qualora i diritti dovuti ammontino ad un importo non superiore a 10 (dieci) euro. Il caso ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 868, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il quale stabilisce che non si deve procedere al recupero a posteriori dei dazi all’importazione (o all’esportazione) quando l’importo da recuperare sia inferiore, per pratica, a 10 euro.

Anche l’Avvocatura Generale dello Stato ha affermato che la fattispecie descritta può essere inquadrata nel disposto dell’art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto, in virtù del citato art. 868, la violazione non incide sul versamento del tributo e costituisce mera violazione formale. In tal senso, anche l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni alle Strutture territoriali, al fine di assicurare la conformità delle attività all’interpretazione resa dall’Avvocatura Generale, con riferimento tanto ai contesti eventualmente pendenti quanto alle situazioni oggi disciplinate dal vigente art. 88 Reg. (UE) n. 2446/2015, il quale, sostanzialmente, riprende il principio stabilito dall’art. 868 del Reg. (CEE) n.2454/1993. Ora sì che possiamo fare sogni tranquilli. Grazie