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  • Ma che ci stiamo a fare in Europa?

    Ma che ci stiamo a fare in Europa?

    di Gianfranco Lorenzoni

    Sarà un caso, ma che certe “stranezze doganali” succedano solo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, mi fa molto impensierire.  Poi vi dirò il perché.

    Il fatto

    Un collega doganalista flussa in AIDA una dichiarazione d’importazione (scusate se praticità non indico “immissione in libera pratica”), relativa ad una partita di merce dichiarata in una unica voce tariffaria.  Valore totale della merce Euro 16.000,00 circa.

    Il dazio preferenziale è zero e per l’IVA (22%) viene presentata una dichiarazione d’intento.

    Il circuito di controllo esita la bolletta con un bel “CD” e, nel corso del controllo documentale, il funzionario incaricato rileva che una parte della merce è stata dichiarata correttamente mentre, per la parte rimanente, la classificazione è sbagliata e va corretta. Il funzionario redige un verbale sul quale evidenzia che dal controllo è emersa una difformità per cui si è reso necessario  procedere alla rettifica della bolletta, ma che dal nuovo accertamento non risultano diritti dovuti.

    Aggiunge, inoltre, che le difformità riscontrate sono accettate dal rappresentante della ditta e che con separato atto si provvederà alla contestazione formale delle violazioni, ai sensi dell’art. 303, 1° comma del D.P.R.  n. 43/1973 (T.U.L.D.).

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    Otto giorni dopo, la società importatrice riceve un plico raccomandato contenente l’atto di contestazione e irrogazione di sanzioni amministrative, all’interno del quale viene precisato che:

    –   “la variazione del primo singolo ha comportato una rideterminazione della quantità e del valore (differenze superiori al 5%) ed un rimborso di diritti;

    –   per il secondo singolo integralmente costituito si ha una differenza di qualità, quantità, valore e diritti.

    Per il primo singolo si configura la violazione di cui all’art. 303, 1° comma, punita con la sanzione pecuniaria minima di Euro 103,00 mentre, per il secondo singolo, si configura la violazione dell’art. 303, 3° comma, punita con la sanzione pecuniaria minima di Euro 15.000,00.

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    L’importatore, avvalendosi dell’art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, modificato dall’art. 9, comma 1, lettera l del D. Lgs. 156/2015, propone un ricorso/reclamo, all’interno del quale tiene ad evidenziare che la partita era stata regolarmente dichiarata in Dogana nella sua totalità sussistendo, al caso, una sola differenza di qualità, non certo anche quella di quantità e di valore.

    Sulla base di tale assunto contesta quindi il ricorso al 3° comma dell’art. 303 del TULD proprio per  il fatto che, malgrado la differenza di classifica, è lo stesso funzionario che nel proprio verbale attesta che non risultano dovuti ulteriori diritti.

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    Novanta giorni dopo il deposito del ricorso/reclamo, la Direzione Interregionale rigetta l’istanza avallando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 303 1° e 3° comma, con l’espresso richiamo ai contenuti della nota prot. n. 16407/R.U. del 09/02/2015 (a firma della dott.ssa Artibani), argomentando inoltre che la differenza di classifica consiste, nel caso di specie, non più in una violazione di natura formale, bensì di natura sostanziale in quanto è da considerarsi alla stregua di una omessa dichiarazione.

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    Se così stanno le cose e se questi sono i principi sui quali si basa la dogana, vuol dire che ogniqualvolta sbagliamo di classificare una merce, potremmo trovarci di fronte ad una invalidazione ed annullamento d’ufficio della dichiarazione presentata e ad una omessa dichiarazione che farebbe scaturire delle sanzioni salatissime.

    Ritorniamo all’inizio di questa storia e del perché la cosa mi fa impensierire.

    La comunicazione di rigetto, oltre a richiamarsi all’art 199 delle DAC (Reg. CEE n. 2454/93), il quale prevede che: “la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante  o dal suo rappresentante è impegnativa, …. per quanto riguarda l’esattezza delle indicazioni riportate nelle dichiarazioni; l’autenticità dei documenti acclusi e l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato”, precisa come l’art. 303 T.U.L.D., applicato alla fattispecie in trattazione, sia stato recentemente novellato, per cui si deve ritenere che il legislatore abbia considerato le suddette misure sanzionatorie adeguate ai principi comunitari.

    Ciò pone una precisa responsabilità in capo al firmatario della dichiarazione (indipendentemente dal modo di rappresentanza utilizzato), che comunque potrà essere chiamato a rispondere in via solidale, se non dalla Dogana, sicuramente dalla società dalla quale ha ricevuto il mandato.

    Pensate ora a ciò che può succedere se l’indirizzo della Direzione Interregionale del Friuli Venezia Giulia prende piede a livello nazionale.

    Inoltre, se la dogana nei casi di questo genere, persiste nella sua convinzione di ritenere come omessa dichiarazione qualsiasi dichiarazione presentata che risulti essere errata nella sola classificazione, potremmo anche trovarci di fronte ad un funzionario zelante il quale, oltre alla sanzione salatissima, avrebbe anche la possibilità di denunciarci per tentato contrabbando.

    Degli ottimi motivi per far si che gli importatori decidano di sbarcare le loro merci nel porto di Capodistria (che dista una quindicina di chilometri da Trieste) e fare lì le operazioni di sdoganamento, evitando problemi, sanzioni e denunce penali.

    Ancora una volta, grazie Dogana italiana!

    Dopo tutto questo, è lecito porsi questa domanda: ma che ci stiamo a fare in Europa?

  • Criticità nelle operazioni di import/export da/verso l’Iran

    Con la nota Prot. 135965 del 20 novembre 2012, l’Agenzia delle Dogane rende noto che con l’entrata in vigore, a partire dal 24.03.2012, del Reg. UE 267/2012, sono state ulteriormente inasprite le misure nei confronti dell’Iran, sia dal punto di vista commerciale che finanziario.

    Alla luce delle difficoltà di natura interpretativa riscontrate nel corso delle operazioni doganali da parte degli operatori, a causa della complessità della normativa, la nota riepiloga sinteticamente le misure principali, dettate dal richiamato regolamento, anche in riferimento all’evoluzione di tali misure rispetto ai precedenti Reg. CE 423/2007 e Reg. UE 961/2010.

    Con il Regolamento UE n° 267/2012 sono state aggiornate (rispetto al precedente Reg. UE 961/10) le misure restrittive nei confronti dell’Iran applicate, a seconda dei casi, mediante divieti, procedure autorizzative preventive, obblighi di notifica preventiva: (altro…)

  • Manutenzione al Sistema Informativo Doganale AIDA – 27-28 ottobre

    A causa di interventi di manutenzione riguardanti l’intera infrastruttura del Sistema informativo della Fiscalità, il Sistema Informativo Doganale AIDA non sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 del 27 ottobre sino al termine delle attività di manutenzione previsto entro le ore 24,00 del giorno successivo. Con nota prot. 124626 RU del 19.10.2012, che ad ogni buon fine si allega alla presente, la Direzione Centrale Tecnologie per l’Innovazione ha reso noto l’indisponibilità del Sistema Informativo Doganale AIDA, per interventi di manutenzione, negli orari ivi specificati.

    Allegati: Agenzia Dogane – Manutenzione sistema AIDA – Circolare 124626 – 19102012

  • Esportazione di prodotti e tecnologie dual-use

    Riteniamo di notevole interesse professionale (e per questo alleghiamo) le diapositive dul tema “Esportazione di prodotti e tecnologie dual-use” presentate in un recente seminario dal dott. Angelo Felicetti, dekk’Ufficio Centrale Antifrode dell’Agenzia delle Dogane.

    Allegati:2012-19062012-dual-use-e-iran-confindustria-19-giugno-2012

  • Semplificazione adempimenti doganali, rilascio automatizzato dei Certificati P2

    Con la nota Prot. 64157/RU del 22 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane modifica la circolare n. 8/D del 9/05/2012 (vedasi la Newsletter CNSD n. 12/2012), informando gli operatori che alla luce delle disposizioni impartite con direttiva n. 27434 del 17/05/2012 della Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti (vedasi news successiva), non è dovuto alcun pagamento per il rilascio del duplicato di un certificato P2 qualora chiesto durante l’orario di apertura degli uffici doganali.pagameno
    Resta ferma la necessità di presentare l’originale della denuncia di smarrimento del certificato suddetto.

    Allegati: Agenzia Dogane – Nota – 64157RU – 22052012

  • Ottenimento Status di Operatore Economico Autorizzato: modifiche alla documentazione richiesta

    Con la Circolare 10/D  dell’11 maggio 2012, l’Agenzia delle Dogane informa che in ottemperanza alle modifiche introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 /recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cd. “legge di stabilità 2012”), il certificato camerale, previsto dalla circolare 36/D del 28.12.2007, richiesto ai fini dell’ottenimento della certificazione AEO, non è più richiesto.

    In particolare, all’atto dell’esame dell’istanza, entro i termini indicati nella nota prot. 175429 del 13.12.2009, il personale dell’Ufficio delle dogane competente per la ricezione e gestione dell’istanza dovrà visionare tramite accesso alla banca dati “TELEMACO” o “SERPICO” il nominativo del richiedente persona fisica o del/dei rappresentanti legali del richiedente persona giuridica al fine di verificare che la dichiarazione sostitutiva di cui agli allegati 3 o 3bis, della Circolare 36/D del 28.12.2007 come modificata dalla circolare 41/D del 30.12.2011, resa ai sensi del DPR 445/2000, sia presentata dai soggetti indicati dalla medesima (il richiedente persona fisica e il/i legale/i rappresentante/i se il richiedente è una persona giuridica) e successive modifiche. Qualora le dichiarazioni sostitutive non siano presentate da tutti i soggetti previsti, l’istanza dovrà essere integrata dalla documentazione aggiuntiva e posta nel relativo stato di AIDA. (altro…)