L’Italia è una!!! Le leggi sono uguali per tutti!!! Parto da queste due sacrosante ed inopinabili affermazioni per discutere circa la diversità di applicazione di una norma inerente all’importazione di caffè crudo. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 470 ovvero il Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati disciplina le importazioni del caffè. La normativa inerente all’argomento è davvero molto articolata e brevemente accenno ad una sintesi:
Legge 30 aprile 1962, n 283 – Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27-3-1934, n. l265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; come modificata dalla l. 26/02/1963, n. 441
Codice Penale art. 442/444 – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate / nocive.
DPR n. 470 del 16 febbraio 1973 – Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati
Decreto 20 maggio 1976 – Disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato
DM 22/06/1983 GU n. 221 12/08/1983 All 3 – Metodo per la determinazione del tenore in acqua, come perdita di peso all’essiccamento, nel caffè crudo decerato e nel caffè decerato torrefatto, in grani macinato
Circolare del Ministero della Salute DGSAN.VI/32249-P-11/10/2011 I.4.c.c.8.10/2
Circolare del Ministero della Salute DGVA-IV/2964 P/I.l.c.c. del 24 gennaio 2006
Circolare del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 n. 10
2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 – sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Dir. 1990/220/CEE del Consiglio
(CE) n. 1935 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 – riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 1980/590/CEE e 1989/109/CEE
(CE) n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 – sull’igiene dei prodotti alimentari
(CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 – che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
(CE) n. 1881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2006 – che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(UE) n. 105 della Commissione del 5 febbraio 2010 – recante modifiche del Reg. (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A
(CE) n. 10 della Commissione del 14 gennaio 2011 – riguardante i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
International Standard ISO 10470 Green coffee -Defect reference chart
International Standard ISO 4072 Green coffee in bags –Sampling
International Standard ISO 4149 Green coffee -Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects
International Standard ISO 8455 Green coffee – Guidelines to storage and transport
European Delivery Contract for Coffee (EDCC) 1 settembre 2012
European Contract for Coffee (ECC) 1 settembre 2012
Da qualche tempo abbiamo iniziato ad effettuare delle importazioni di caffè crudo in sacchi o big bag in container per alcuni clienti a Palermo. La dogana di Palermo ci impone l’applicazione del DPR N°470/73 che prevede un campionamento preventivo del caffè per l’ottenimento di un risultato di analisi che determini la conformità del caffè circa quanto prescritto dal DPR stesso, senza il quale non possiamo procedere all’importazione. Le indagini che vengono effettuare sono:
Fin qui sembra tutto normale. Con gran stupore invece i clienti ci riferiscono che in altre Dogane questo campionamento non viene effettuato e che, all’arrivo della merce al porto, la stessa viene immediatamente sdoganata. Com’è possibile che in alcune dogane venga applicato il DPR N°470/73 ed in altre non venga applicato? Questo problema ovviamente implica una possibile diversione del traffico verso quelle dogane in cui il DPR non viene applicato. Resta inteso che la differenza è notevole. Parliamo di circa 3-4 giorni di sosta della merce al porto in attesa dell’esito delle analisi prima di poter procedere all’importazione. Altro aspetto importante è il possibile campionamento della merce da parte del PCF che, a Palermo, non viene effettuato nel recinti TC ma solo presso la struttura (privata) del PCF con ulteriori giorni di fermo merce e costi molto onerosi per l’importatore. Partendo dall’assoluto concetto che le leggi, ove esistono vanno applicate, ritengo che debba assolutamente essere posta la questione alla direzione centrale delle Dogane a Roma, perché è davvero disarmante la diversità di applicazione normativa tra le dogane italiane. Il Doganalista, in quanto professionista, non deve doversi giustificare con i clienti e soprattutto non può rispondere che ogni dogana ha i suoi usi e consuetudini perché, come detto in premessa, l’Italia è UNA!!!
Il regolamento (UE) 2013/952 stabilisce che “Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”. Tale Regolamento ci mette in evidenza il fatto che le decisioni doganali siano gestite, archiviate sotto un unico approccio uniforme in un sistema transeuropeo grazie alla sinergia tra operatori economici, sistemi informatici e autorità doganali. Il buon vecchio Doganalista sembrerebbe essere ormai essere superato da figure sempre più Internazionali e con più “Appeal” come il representative AEO, Customs broker, Import-Export Manager, Customs Specialist, e così via alle professioni sempre più “International”. In un mondo sempre più feroce nello scambio di informazioni e di merce, il Doganalista viene ormai visto come una figura arenata nei tempi in cui bisognava analizzare minuziosamente tutte le caselline del DAU e compilarle nel modo corretto. I tempi odierni hanno richiesto una figura professionale che potesse coordinare il flusso delle merci e informazioni nel modo più sicuro ed efficiente. Per questo la WCO si è posta il problema e prima nel 1999 ha promosso la figura dell’operatore autorizzato e successivamente nel 2001 ha introdotto e definito l’AEO (Authorised Economic Operator) figura focalizzata sugli aspetti di Safety and Security. Sicuramente lo status di AEO ha attribuito all’operatore un alto livello di affidabilità agli occhi della Dogana, a cui si agganciano una serie di benefici collegati, che essenzialmente si traducono in un esonero parziale dall’obbligo di prestare garanzie, in una riduzione dei controlli e nell’accelerazione delle operazioni di sdoganamento. La domanda che ci si pone è se ad oggi essere AEO sia un beneficio o una discriminante viste le spese da sostenere per informatizzare i processi e il controllo audit delle Dogane a cui quasi annualmente ci si deve sottoporre, ma soprattutto il buon vecchio Doganalista, che ha superato un esame di stato e che scrupolosamente studia ogni singolo mattoncino di ogni singolo DAU, sia ad oggi meno affidabile di un “Authorised Economic Operator” agli occhi della Dogana. Crediamo che queste domande la WTO e le varie associazioni di categoria se le siano poste e la Commissione Europea abbia risposto con una serie di proposte per la riforma più ambiziosa e completa dell’Unione Doganale dalla sua istituzione. Nelle varie proposte della Commissione Europea si citano in particolare la creazione e l’implementazione di una piattaforma digitale, Eu Custom Data Hub, che dal 2028 sarà accessibile solo alle società operanti nell’e-commerce e solo nel 2038 sarà obbligatoria per tutti gli altri soggetti, e la figura del Trust and Check Trader che sembrerebbe proprio quella figura moderna, sicura e affidabile che tanto assomiglia al buon vecchio Doganalista. Ecco qui che il Trust and Check Trader, capace di prendersi elevate responsabilità, si integra perfettamente con il nuovo sistema doganale, dove tutto il processo di scambio merci si trasforma in uno scambio di informazioni informatico tra i vari enti predisposti ad assicurare la sicurezza della merce. Un nuovo sistema doganale dove la nuova figura professionale potrà garantire la tracciabilità fiscale e merceologica partendo dall’ingresso nella comunità, passando per i controlli sanitari, radiometrici, per finire a comunicare con l’Agenzia delle Entrate e perché no proseguire con una nuova esportazione. Una nuova figura, cui la dogana dovrà affidarsi quasi ciecamente per rendere lo scambio di informazioni nell’Eu Custom Data Hub certo e il passaggio delle merci celere, consapevole che la fiducia dovrà essere mantenuta nel tempo.
La Newsletter della Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali – ANASPED – si propone di fornire approfondimenti sui temi riguardanti l’attività dei propri iscritti, con notizie di spessore nazionale, europeo e internazionale. Allegata la Newsletter N° 5 di Maggio 2023.
Argomenti della Newsletter (Clicca sul titolo per aprire l’articolo):
La DG TAXUD – Taxation and Customs Union – nell’estate scorsa ha promosso una consultazione pubblica sulla revisione del Codice Doganale dell’Unione e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’iniziativa è stata rivolta alle diverse categorie di stakeholders – Confederazioni delle imprese, degli spedizionieri doganali, autorità nazionali, rappresentanti del mondo accademico – accreditate ai tavoli della DG con lo scopo di individuare le principali criticità esistenti nell’attuale Codice dell’Unione e proporre una riforma che tenga conto delle nuove esigenze del commercio internazionale.
Al riguardo, è utile ricordare che nel marzo del 2022 è stata pubblicata una relazione del Rapporto del Gruppo dei Saggi della COM che ha individuato 10 raccomandazioni da seguire per avere una corretta riforma del Codice dell’Unione. Esse prevedono:
Che la Commissione Europea si è impegnata a pubblicare entro il mese di giugno del 2023 un pacchetto di riforme del Codice Doganale dell’Unione attuativo delle raccomandazioni contenute nella Relazione del WISE EXPERT GROUP relative ai processi doganali, alle responsabilità, alla governance dell’Unione Doganale Europea ecc., che tenesse conto del nuovo scenario economico e geopolitico, rendendo la normativa doganale vigente più conforme al commercio internazionale e alle nuove esigenze dei mercati.
Di introdurre un nuovo approccio ai dati, incentrato sull’ottenimento di dati di migliore qualità basati su fonti commerciali, assicurando che siano convalidati in modo incrociato lungo la catena logistica, condivisi tra le amministrazioni e utilizzati per la gestione comune del rischio dell’UE.
L’istituzione di un quadro completo per la cooperazione – compresa la condivisione dei dati tra le dogane europee, le autorità di vigilanza del mercato, gli organi di contrasto all’evasione e le autorità fiscali con una gestione comune e completa dei rischi a livello dell’UE. A tal riguardo la stessa Corte dei conti europea ha sottolineato, nella sua Relazione del 2022, la necessità di un’applicazione armonizzata e uniforme della gestione del rischio, indispensabile per l’applicazione delle semplificazioni previste per entrare in vigore nel 2025 – Sdoganamento centralizzato – EIDR – Autovalutazione.
L’istituzione di un’Agenzia Doganale Europea per fornire servizi a valore aggiunto alla Commissione e agli Stati membri. La sua governance dovrebbe rispettare l’attuale ripartizione delle competenze. Oltre a integrare il ruolo dell’COM, l’agenzia delle dogane europea dovrebbe avere il compito fondamentale di assicurare la corretta e uniforme applicazione delle norme del codice doganale e dei suoi atti delegati ed esecutivi. Dovrebbe anche svolgere il compito di controllare le dogane degli Stati membri, coordinare lo sdoganamento centralizzato e gestire il TP al fine di garantire pari condizioni ed evitare distorsioni del traffico.
Introdurre un regime riformato dell’operatore economico autorizzato, ampliato nell’ambito delle singole attività, a più livelli e più efficace. La disciplina AEO non ha prodotto ad oggi i benefici attesi e la procedura di riconoscimento dello status non è applicata in modo armonizzato negli Stati membri, nonostante le linee guide della COM. Occorre quindi riformare l’istituto AEO, renderlo più efficace, valorizzare le società in possesso di tale certificazione rispetto ad altri operatori non certificati, valorizzando le competenze dei singoli settori di attività.
Introdurre un nuovo modello di operatore economico autorizzato, valorizzato, privilegiato e favorito nel commercio legale.
Rimuovere la soglia di esenzione dai dazi doganali di 150 EUR per il commercio elettronico e semplificare l’applicazione delle aliquote dei dazi doganali per le spedizioni di basso valore.
Attuare un pacchetto di misure per rendere ecologiche le dogane dell’UE.
Dotare adeguatamente di risorse, di competenze e di equipaggiamento le dogane per garantire la loro capacità di adempiere alle loro missioni.
Alla luce di queste raccomandazioni, la DG Taxud ha comunicato nella riunione riservata agli stakeholders che non ci saranno più consultazioni ma procederà alla riforma del codice basandosi su alcuni punti fondamentali:
Fermare il commercio illegale (controllo della conformità normativa – REACH ecc., dovere di diligenza obbligatorio della catena di approvvigionamento – rispetto delle norme sul lavoro, ecc.,) .
Proteggere il bilancio dell’UE (a partire dalla lotta alla sottofatturazione).
Gli elementi chiave per la realizzazione della riforma sono:
Semplificazioni dei processi, attraverso:
Una nuova partnership con il commercio
Rafforzando e uniformando la gestione del rischio
Un quadro di cooperazione gestito dalla COM
Un data HUB dell’UE, gestito da una nuova Autorità Doganale Europea che abbia lo scopo di:
Raccogliere informazioni da più fonti, centralizzandole (Single Window Europeo – regolamento UE n.2022/2399 del 23/11/2022).
Un’analisi del rischio dei dati della catena di approvvigionamento
Condividere i dati raccolti con tutte le autorità doganali Europee
Un’ Autorità Doganale Europea che abbia il compito di assicurare:
Un’analisi operativa del rischio UE armonizzata in tempo reale
Priorità operative e controlli coordinati tra le varie Amministrazioni (Sdoganamento Centralizzato)
Azioni di coordinamento e supporto alle Amministrazioni doganali dei 27 Paesi Membri.
In tale contesto di riforma, in particolare della figura dell’operatore economico autorizzato, la COM sta valutando la possibilità di creare un AEO Custom representatives, al quale riconoscere alcune facilitazioni e compiti specifici delle amministrazioni delle dogane.
Dallo studio del WISE Group, dalla relazione della Corte dei Conti e infine dalle consultazioni delle associazioni di categoria e delle Amministrazioni Doganali è emersa la necessità indispensabile di riformare e integrare il CDU in conformità al nuovo scenario politico ed economico, valorizzando i ruoli degli attori che partecipano al momento doganale e alla supply chain.
Non resta che l’auspicare che la riforma e le implementazioni programmate siano realizzate nei tempi indicati per non risultare obsolete all’atto dell’effettiva attuazione.