Russia, importazione di prodotti siderurgici

La crisi russo-ucraina non è una novità.

Il primo evento che ha contrassegnato l’inizio della guerra tra il territorio russo e quello ucraino è riconducibile all’anno 2014 quando, durante le fasi conclusive della rivoluzione ucraina, si è verificata l’annessione della Crimea alla Russia.

È proprio a partire dal 31 luglio 2014 che l’Unione Europea, attraverso il Regolamento (UE) 833/2014, ha introdotto numerose misure restrittive, economiche e finanziarie, nei confronti della Federazione Russa.

L’esplosione della nuova crisi tra i due territori risale alla fine del 2021 quando, all’improvviso, le tensioni sono nuovamente sorte con l’invio di 100.000 militari nella zona di confine russo-ucraino.

Il vero e proprio attacco militare è avvenuto il 24 febbraio 2022 e, ad immediata risposta di questo, il Consiglio Europeo, attraverso una riunione straordinaria, ha pubblicato il Regolamento (UE) 262/2022 contenente il primo di una lunga serie di pacchetti sanzionatori nei confronti del territorio russo. Questo complesso regime restrittivo sanzionatorio non ha precedenti; ad oggi conta undici pacchetti che mirano ad affievolire la potenza e l’autorità russa attraverso sanzioni individuali, economiche e misure in materia di visti. L’obiettivo principale rimane quello di ostacolare ed attenuare il più possibile le capacità e le risorse russe fondamentali per il prosieguo dell’aggressione.

L’Unione Europea ha adottato sanzioni anche nei confronti della Bielorussia, in risposta alla complicità dimostrata verso la Federazione Russa e dell’Iran, in relazione alla produzione e alla fornitura di droni.

In questo estratto il focus sarà improntato sull’XII pacchetto sanzionatorio, il Regolamento (UE) 1214/2023 del Consiglio del 23 giugno 2023, che segna importanti novità sul fronte dell’immissione in libera pratica di prodotti siderurgici.

Nello specifico, come riporta l’articolo 3 octies lettera d), dal 30 settembre 2023, sarà vietato importatore o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’Allegato XVII.

Tale divieto si attiverà con tempistiche differenti a seconda della classificazione doganale dei beni.

A decorrere dal 1° aprile 2024 il divieto verrà applicato alle merci realizzate utilizzando i fattori produttivi della voce doganale 7207 11 mentre dal 1° ottobre 2024 alle merci realizzate utilizzando i fattori produttivi delle voci doganali 7207 1210 e 7224 90.

In base a quanto citato al punto 12 del Regolamento (UE) 1214/2023 all’atto dell’immissione in libera pratica il soggetto importatore sarà chiamato a presentare una prova attestante il paese di origine dei prodotti di base impiegati per la trasformazione in un paese terzo.

Gli importatori di prodotti siderurgici sanzionati che verranno trasformati in un paese terzo avranno l’obbligo perciò di dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non sono originari della Russia.

Le note interpretative delle sanzioni, aggiornate dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO, chiariscono quali sono i documenti necessari e sufficienti per attestare il paese di origine dei suddetti fattori produttivi.

Per quanto riguarda i prodotti semilavorati sarà necessario il certificato di prova, Mill Test Certificate (MTC) contenente il nome dell’azienda in cui avviene la produzione, il nome del paese in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (codice doganale a sei cifre).

Per i prodotti finiti invece saranno richiesti il certificato o i certificati di prova contenenti le seguenti informazioni:

  1. il nome del Paese e dell’azienda in cui è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione) e la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre);
  2. il nome del Paese e il nome dell’azienda in cui, eventualmente, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:
  • laminazione a caldo;
  • laminazione a freddo;
  • rivestimento metallico a caldo;
  • rivestimento metallico elettrolitico;
  • rivestimento organico;
  • saldatura;
  • perforazione/estrusione;
  • stampaggio/laminazione;
  • saldatura ERW/SAW/HFI/laser.

Le note ricordano inoltre che, in aggiunta ai documenti di cui sopra, potranno essere ritenuti validi elementi di prova anche le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, la documentazione relativa al calcolo alla produzione, i documenti doganali del Paese di esportazione, la corrispondenza commerciale, le descrizioni dei prodotti, le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di acquisto, che comprovano l’origine non russa dei prodotti preliminari. La responsabilità e veridicità in merito alla correttezza delle informazioni contenute nei documenti sopra citati resta in carico all’importatore.

IL CASO:

Un’azienda italiana invia dei materiali destinati al montaggio su una cisterna in Serbia. L’azienda, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’ufficio doganale competente sul luogo ove è tenuta la contabilità ai fini doganali dell’operatore e dove vengono svolte parte delle attività oggetto dell’autorizzazione, procede alla spedizione di questo bene nel paese extra europeo grazie all’utilizzo del regime speciale del perfezionamento passivo, disciplinato dagli articoli 259 e seguenti del Regolamento (UE) 952/2013.  Una volta conclusa l’operazione di montaggio il bene risulta pronto per essere reintrodotto nel territorio italiano.

Ci si trova di fronte ad un caso operativo di reintroduzione nella comunità europea di un prodotto finito (cisterna) che ha subito l’operazione di montaggio in un paese terzo (Serbia).

L’importatore è chiamato a prestare molta attenzione. Infatti egli deve richiedere al proprio fornitore, secondo quanto citato dal Regolamento (UE) 1214/2023 appena presentato, un certificato di prova (MTC, Mill Test Certificate) o più certificati contenenti le seguenti informazioni: il nome del Paese e dell’azienda ove è avvenuta la fusione (cfr. numero di fusione); la classificazione del prodotto nella sottovoce (voce di tariffa doganale a sei cifre) ed il nome del Paese e il nome dell’azienda in cui è stata effettuata l’operazione di montaggio. Solo con questo tipo di documentazione sarà possibile importare il bene (cisterna) e dimostrare che i prodotti siderurgici impiegati nella lavorazione di montaggio non possedevano l’origine Russa. Le autorità doganali potranno richiedere in ogni momento della documentazione aggiuntiva nel caso sorgessero dubbi nella autenticità di quanto presentato dal soggetto importatore.

Si ricorda che l’importatore detiene sempre la responsabilità della veridicità delle informazioni della documentazione che presenta all’atto della reimportazione del bene.

Agnese Blarasin

AnaspeDoganaGiovani

 

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