Lo svincolo delle garanzie prestate per obbligazioni doganali

di Annagiulia Randi.

Secondo l’art. 98 del CDU c. 1 le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l’obbligazione doganale o l’obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.
Con nota prot. n. 29022/RU del 14 febbraio 2020, la Direzione delle Dogane ha diramato a tutti gli Uffici delle Dogane le istruzioni operative alla luce della pubblicazione delle linee guida fornite in materia dalla DG TAXUD.
Ciò ha dato il via ad una serie di larghe interpretazioni da parte dei P.O.E.R. che hanno portato ad una disomogeneità applicativa che, in molti casi, ha generato irragionevoli penalizzazioni per l’utenza che per esempio si è trovata a dover corrispondere un premio assicurativo di una garanzia isolata ad operazione doganale terminata/appurata. Nel caso specifico, la concessione dello svincolo della garanzia prestata per obbligazioni doganali da parte degli Uffici veniva adeguata al termine di prescrizione dell’obbligazione doganale richiamato all’art. 103 CDU, riguardante i termini di prescrizione dell’obbligazione doganale.
A seguito di richieste di chiarimenti in merito da parte di alcuni spedizionieri doganali alla Direzione Emilia Romagna e Marche, l’organo, con nota prot. n. 16514/RU All. 1 recante la firma del Direttore territoriale Dott. Franco Letrari, ha da ultimo fornito le linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa (LIUA – T.VII) aventi ad oggetto lo svincolo delle suddette garanzie.
Tali precisazioni ancorano lo svincolo delle garanzie, in qualsiasi forma costituite – incluso quindi il deposito di cauzioni mediante A/28, a precisi parametri applicativi.
Leit motiv comune ad ogni procedura di svincolo risulta essere la conduzione da parte dell’Ufficio Ricevitoria di un’istruttoria personalizzata, frutto di valutazioni fatte caso per caso, risultante da elementi soggettivi “prodromici all’individuazione del grado di affidabilità del richiedente”, da elementi oggettivi ottenuti sulla base di evidenze documentali e tenuto conto della procedura o regime oggetto della garanzia. La Direzione infatti dispone che sia eseguita una vera e propria attività di valutazione del rischio di una potenziale insorgenza di un’obbligazione futura. Nota positiva per i soggetti AEO quella di poter beneficiare delle risultanze già acquisite durante l’iter di rilascio dell’autorizzazione.
Importante chiarimento per gli operatori è quello che stabilisce come, al contrario di quanto accaduto in precedenza, non sia sufficiente ancorare a priori la decisione di svincolo al termine previsto dall’art. 103 CDU ovvero a tre anni nei quali possa insorgere un’obbligazione doganale a seguito di successivo controllo a posteriori fatta salva l’ipotesi in cui sussista quel fumus boni iuris che possa concretizzare tale insorgenza.
La nota si conclude con l’auspicio della pubblicazione di ulteriori commenti da parte della Commissione Europea e spiega come eventuali problematiche potrebbero essere arginate tramite l’inserimento in polizza di una clausola specifica con effetto retroattivo che, in caso di sostituzione, consentirebbe all’eventuale nuovo garante di prendere in carico operazioni già concluse ma che potrebbero dar luogo ad una futura insorgenza di obbligazione doganale.
Soluzione che avrebbe sicuramente effetti positivi allo scopo, ma qualche dubbio permane.
Cosa succederebbe, per esempio, nel caso di aziende costrette a chiudere per effetto della grave crisi economico-sanitaria che sta colpendo il nostro Paese che quindi si vedrebbero comunque obbligate a corrispondere premi bancari-assicurativi per molto tempo dopo la chiusura dei battenti?

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