In materia di interessi per le dilazioni del «credito doganale triestino»

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di Piero Bellante

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia si è pronunciato in materia di interessi per le dilazioni di pagamento relative al c.d. credito doganale triestino, cioè alle dilazioni di pagamento concesse per le operazioni doganali poste in essere nel porto franco internazionale di Trieste. La sentenza, n. 325/2019 del 22 maggio 2019, depositata il 22 luglio 2019, riguarda la legittimità della determinazione del tasso di interesse a valere per il periodo 1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018 che, determinato sulla base di istruzioni impartite dalla Direzione centrale legislazione e procedure doganali dell’Agenzia delle dogane, era stato portato a conoscenza degli operatori con provvedimento del Direttore interregionale per il Veneto e Friuli-Venezia Giulia prot. 12633 del 25 giugno 2018. Il tasso era stato determinato nella misura dello 0,213% in conformità a quanto previsto dagli attuali decreti ministeriali integrativi dell’art. 79 TULD per la determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito valevole nel resto del territorio nazionale. La misura dello 0,213% era stata ritenuta più favorevole rispetto al saggio legale di cui all’art. 1284 c.c. che per il periodo 1.1.2018-31.12.2018 era stato stabilito nella misura dello 0,3% (dal primo gennaio 2019 il saggio legale degli interessi è salito allo 0,8% per effetto del d.m. economia e finanze 12 dicembre 2018).

TAR FVG ha annullato i provvedimenti dell’Agenziache avevano determinato il tasso per il credito doganale triestino perché erano stati adottati secondo modalità di calcolo contrarie a quanto previsto dal d.m. 3 dicembre 2004. Questo decreto nell’art. 1 stabiliva che «il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura del 50% del tasso Euribor a sei mesi». Per inciso, il d.m. 3 dicembre 2004 è stato modificato con d.m. 15 maggio 2019, n. 160111 con l’aggiunta nell’art. 1 cit. della precisazione «a condizione che il medesimo saggio [50% del tasso Euribor, n.d.r.] non risulti inferiore allo 0,1% per cento, nel qual caso si applica tale ultimo valore. Trova comunque applicazione, qualora più favorevole, il tasso di interesse determinato ai sensi dell’art. 79» TULD.

La sentenza è particolarmente significativa perché, pur essendo riferita ad una realtà del tutto particolare qual è quella del porto franco internazionale di Trieste, formula un rilievo di carattere generale dove afferma che «la determinazione del tasso di interesse non appare di per sé suscettibile di una valutazione discrezionale, trattandosi di un indice economico, formato in ragione dell’andamento del mercato monetario e mediato da ragioni agevolatrici non liberamente apprezzabili da parte dell’Amministrazione (riconducibili essenzialmente al D.M. n. 7207 del 1923, al Trattato di Parigi e alle norme interne di esecuzione)». L’agenzia infatti era giunta all’equiparazione del tasso per il credito doganale triestino con quello ordinariamente previsto ai sensi dell’art. 79 TULD sulla base di considerazioni, per così dire, extragiuridiche. Essendo il tasso Euribor da tempo pari a zero e non potendo applicare quello ordinario, l’Agenzia aveva disposto l’equiparazione «modificando d’imperio e senza alcuna base legale» (sent. cit.) il saggio di interesse applicabile al credito doganale triestino, «risultando travalicati i poteri assegnati all’Amministrazione doganale» non essendo previsto «(né invero risulterebbe concepibile) un giudizio inteso ad accertare la congruità economica del tasso determinato al termine delle operazioni di calcolo»; in sostanza, l’amministrazione non aveva alcun potere discrezionale per valutare la congruità o meno delle risultanze del metodo di calcolo agganciato all’Euribor, previsto dal d.m. 3 dicembre 2004. La lacuna è stata colmata con il d.m. n. 160111/2019 sopra ricordato, che ha introdotto la soglia minima dello 0,1% o, se più favorevole, quella del tasso ordinario ex art. 79 TULD. Le conclusioni cui perviene TAR FVG nella sentenza in commentoerano dunque obbligate e riconducono il corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione entro i limiti invalicabili che le sono costituzionalmente assegnati dagli artt. 3, 23 e 97 cost. (principio di uguaglianza, di riserva di legge e di imparzialità); in particolare, ai sensi dell’art. 23 cost. «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».

Rilevano i giudici triestini, infatti, che «tenuto conto che le variazioni del tasso di interesse producono, […], conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili, appare semmai necessario che l’andamento di tale indicatore risulti agevolmente prevedibile da parte degli operatori interessati al traffico delle merci (affinché possano pianificare le proprie scelte imprenditoriali), ciò che tuttavia impone l’adozione di parametri di natura normativa, certi o comunque determinabili (caratteristica dell’Euribor), ma esclude, nel contempo, l’interferenza di valutazioni discrezionali dell’Agenzia delle Dogane (che, nel caso in esame, si sono manifestate nell’’apodittico giudizio di non congruità del tasso di interesse, […]), il cui incerto esito produrrebbe effetti distorsivi incompatibili con il corretto andamento del mercato».