a cura di Ciro Autore – Doganalista in Napoli
Da Lunedi 28 Gennaio 2013 diventa operativa la procedura che rende esecutivo l’atto di accertamento in dogana dopo solo dieci giorni. Tale procedura, in verità, è stata sollecitata dalla Commissione UE che aveva rilevato che in base al Regolamento (CEE) N. 2913/92, del Consiglio del 12 ottobre 1992, G.U. n. L. 302 DEL 19/10/1992, recante il Codice Doganale Comunitario, i crediti erariali per le risorse proprie sono IMMEDIATAMENTE APPLICABILI.
Qui di seguito si riporta l’articolo a cui fa riferimento la procedura
CAPITOLO 3
RISCOSSIONE DELL’IMPORTO DELL’OBBLIGAZIONE DOGANALE –
Sezione 2
Termine e modalità di pagamento dell’importo di dazi
Articolo 222
1. Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell’articolo 221 deve essere pagato dal debitore nei termini indicati in appresso:
a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato.
Fatto salvo il secondo comma dell’articolo 244, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell’importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall’articolo 218, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento.
Viene concessa d’ufficio una proroga del termine quando si constati che l’interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per il pagamento.
Inoltre, su richiesta del debitore, l’autorità doganale può concedere una proroga del termine quando l’importo dei dazi da pagare risulti da un’azione di recupero a posteriori. Fatto salvo l’articolo 229, lettera a), la proroga del termine così concessa non può eccedere il tempo necessario a consentire al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo;
b) se questi fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 224 a 229, il pagamento deve avvenire entro e non oltre la scadenza del o dei termini stabiliti nel quadro di queste facilitazioni.
2. Quando una richiesta di sgravio dei dazi è presentata in conformità degli articoli 237, 238 o 239, o quando una merce viene sequestrata ai fini di una successiva confisca, ai sensi dell’articolo 233, lettera b), c) secondo trattino, o d), è sospeso l’obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi, alle condizioni stabilite secondo la procedura del comitato.
Esperti in materia ritengono che tale procedura contiene punti deboli, in particolare uno squilibrio tra prelievo doganale e altre forme di riscossione e, dall’altro, la riduzione drastica della tutela per i contribuenti.
A parere del sottoscritto ampie sono le possibilità di allungare i termini di pagamento e sono previsti proprio in tale Regolamento, ma che, tuttavia, resta una facoltà per l’amministrazione ed è subordinata alla presentazione di una garanzia.
In sintesi.
L’ufficio preposto può emettere l’atto di accertamento (avviso di rettifica) all’atto dello sdoganamento e comunque entro il termine di prescrizione di 3 anni contestando i maggiori diritti.
L’avviso di rettifica contiene tutti gli elementi e le motivazioni e reca la scadenza entro e non oltre i dieci giorni dalla notifica che dovranno essere corrisposti i maggiori diritti accertati
Nell’atto sarà indicata la nuova procedura e la riscossione viene affidata in carico agli agenti della riscossione (leggi Equitalia)
Con la Nota Prot. 3204 R.U. del 21/01/2013 -Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono state impartite istruzioni agli uffici competenti le modalità di affidamento della riscossine e viene utilizzato un canale telematico, per cui le informazioni vengono inviate in tempo reale agli agenti per la riscossione
L’agente della riscossione, con raccomandata semplice, informa il debitore di aver preso in carico la somma.
Si evidenzia che a partire dal giorno successivo al termine ultimo del pagamento vengono applicati gli interessi di mora come previsti dal DPR 602/73 ed all’agente della riscossione spettano l’aggio e le spese di notifiche, tutte a carico del debitore.