Mese: Novembre 2019

  • Il rigetto delle osservazioni difensive deve essere puntualmente motivato

    Il rigetto delle osservazioni difensive deve essere puntualmente motivato

    di Piero Bellante

    La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta in materia di diritto al contraddittorio nella sentenza resa nella causa C-189/18 del 16 ottobre 2019, in un procedimento che aveva ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa rivoltale dal Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest. Nella sentenza la Corte tratta anche altre importanti questioni inerenti i diritti della difesaper quanto riguarda, ad esempio, l’accesso agli atti da parte del soggetto passivo di un’obbligazione tributariain relazione al diritto all’assunzione delle prove di cui all’art. 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza). Questa norma prevede che «[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste» in detto articolo; la Cartaha lo stesso valore giuridico dei trattati per effetto dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE).

    Il punto della sentenza C-189/18 che qui interessa è quello dove la Corte afferma perentoriamente che l’amministrazione deve prestare «tutta l’attenzione necessaria» alle osservazioni difensive presentate dall’interessato, esaminando «in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando circostanziatamente lasua decisione» (punto 41 della sentenza citata). Il principio è già noto ai giuristi: l’obbligo di motivazionenel nostro ordinamento è previsto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui «ogni provvedimento amministrativo , […], deve essere motivato». La l. n. 241/1990 è richiamata anche nello Statuto attualedell’Agenzia delle dogane, che si conforma all’applicazione di principi in essa contenuti. L’obbligo di motivazione è previsto anche nel comma 5 bis dell’art. 11 d.lgs. 374/1990 in materia di revisione dell’accertamento: «la motivazione dell’atto deve indicare i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.»

    Nella sentenza in commento i giudici del Lussemburgo si sono soffermati sull’obbligo di motivazione nella fase precontenziosa. In questa fase l’ufficio valuta le osservazioni difensive che il dichiarante (o l’importatore se siamo all’interno di un procedimento di verifica instauratoa posteriori ai sensi dell’art. 48 CDU 2013) ha il diritto di formulare, nei tempi e nei modi del contraddittorio preventivo o «diritto ad essere sentiti» secondo la terminologia in uso nelle fonti di diritto dell’Unione europea. Mi riferisco qui all’art. 22, comma 6, del Codice doganale, dove si stabilisce che «prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente [e tra le richieste vi sono certamente anche quelle di vincolo della merce ad un regime doganale mediante la presentazione delle dichiarazioni, n.d.a.], le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine […]».

    In questa sentenza la Corte di giustizia, richiamando anche suoi precedenti, spiega una volta per tutte quali siano i doveri dell’amministrazione in questa fase del procedimento. Il contradittorio preventivo ha lo scopo di «assicurare una tutela effettiva della persona coinvolta», consentendo «a quest’ultima di correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far si che la decisione sia adottata o non adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro» (punto 41 sent. cit.);in questi casi la contestazione delle osservazioni da parte dell’amministrazione deve essere puntuale.Il caso esaminato dalla Corte riguarda le frodi IVA, ma il principio affermato nella sentenza C-189/18 può essere esteso, senza ombra di dubbio, alle obbligazioni doganali che si assumano sorte per inosservanza di obblighi o condizioni ai sensi dell’art. 79 del Codice doganale. Nel caso delle frodi IVA la Corte ha affermato che «il beneficio del diritto a detrazione può, […], essere negato a un soggetto passivo qualora si dimostri, e solamente qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni o servizi, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione IVA»;ed ancora: «spetta alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che i soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in tale frode» (punto 35 sent. cit.). L’obbligo di motivare una decisione in modo dettagliato e completo, conclude la Corte, «al fine di consentire all’interessato di comprendere le ragioni del diniego opposto alla sua domanda, costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa».
    Questi diritti sono garantiti dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 97 (principio di imparzialità della pubblica amministrazione) e 111 (principio del giusto processo) della Costituzione italiana.

  • Incoterms ® 2020

    Incoterms ® 2020

    Pubblicazione n.723 della ICC

    di Daniele Spagnol

    Nella news letter nr.8 avevamo dato qualche anticipazione su quali potessero  essere  le più significative novità che avrebbero riguardato  la nuova versione delle cd ‘condizioni di consegna’. Le previsioni si sono rilevate infatti fondate, compreso il fatto che la condizione EXW non ha subito abrogazioni o modifiche  ( anche su pressione dei grossi corrieri).

    Di seguito riproponiamo la novità 2020 ricordando ancora una volta  che gli  Incoterms ® si riferiscono al contratto di compravendita e non al contratto di trasporto.  È molto importante capire che gli Incoterms ® sono regole per l’interpretazione dei termini di resa merce e non di altre clausole del contratto di compravendita. Trattandosi così di clausole facoltative i contraenti posso adottare, dal 2020, i nuovi Incoterms oppure continuare ad utilizzare le versioni precedenti, con l’obbligo di specificarlo però.

    Regola Incoterms ® FCA

    Nel caso di merce venduta FCA con trasporto via mare le parti e, in particolare, il venditore possono necessitare di una annotazione « on board» sulla Bill of Lading (B/L).

    Tuttavia, siccome la consegna con l’Incoterms ® FCA si completa prima del caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere un « on board » B/L dal vettore che sarà legittimato ad emettere una B/L on board solo quando la merce è stata caricata sulla nave.

    In considerazione di quanto sopra la Regola Incoterms ® FCA 2020  ora prevede una opzione aggiuntiva: venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L on board al venditore dopo il caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a mezzo Lettera di credito (LC), a consegnare Bill of Lading con l’annotazione « on board » ad utilizzo della LC. Viene puntualizzato, comunque, che pur adottando questa opzione, il venditore non è soggetto ad alcuna obbligazione riferita ai termini del contratto di trasporto.

    Copertura assicurative negli Incoterms®CIFeCIP

    La nuova versione degli Incoterms ® 2020 prevede che la copertura assicurativa nella Regola CIP sia « All risk », secondo il clausario A dell’Institute Cargo Clause o altri clausolari analoghi. Il venditore dovrà, pertanto, prevedere ad una copertura massima del rischio di perdita o danno della merce mentre nella Regola CIF la copertura prevista dalla nuova versione è la minima.

    Nuova regola Incoterms ® DPU (in sostituzione del DAT versione 2010)

    Con la nuova Regola il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il Terminal.  È necessario, quindi,  che il venditore sia sicuro che nel luogo di scarico ci siano le attrezzature adeguate per effettuare le operazioni di scarico.

  • Cessioni Intracomunitarie

    Cessioni Intracomunitarie

    Prova delle cessioni intracomunitarie di beni

    in vigore dal 1° gennaio 2020

    di Daniele Spagnol

    In aggiunta ai documenti probatori dell’avvenuta cessione di beni in ambito UE, ai fini della
    non imponibilità IVA ai sensi dell’art. 41 del DL 331/1993, è richiesto al cedente/venditore il
    possesso di quanto segue:
    Una dichiarazione scritta dall’acquirente, fornita entro il decimo giorno del mese successivo
    alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un
    terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei
    beni. Si SUGGERISCE che tale dichiarazione scritta debba indicare:

    • la data di rilascio
    • il nome e l’indirizzo dell’acquirente
    • la quantità e la natura dei beni
    • la data e il luogo di arrivo dei beni
    • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente
    • i riferimenti del documento di trasporto (CMR) e della fattura di vendita

    Si consiglia di predisporre un format già indirizzato al cedente/venditore riportante i dati sopra
    indicati che il cessionario/acquirente dovrà compilare ed inviare al cedente/venditore.
    Quest’ultimo provvederà, poi, a conservare dette dichiarazioni, insieme agli altri documenti
    probatori ai fini della non imponibilità.

    Non è previsto alcun Formulario Standard per formulare la Dichiarazione scritta che può,
    pertanto, essere predisposta in forma libera, anche contenente tutti i dati di cui sopra.

  • Newsletter n. 9 – 2019

     

    La Newsletter della Federazione Nazionale degli Spedizionieri Doganali – ANASPED – si propone di fornire approfondimenti sui temi riguardanti l’attività dei propri iscritti, con notizie di spessore nazionale, europeo e internazionale. Allegata la Newsletter N° 9 di novembre 2019.

    Argomenti della Newsletter (Clicca sul titolo per aprire l’articolo):

     

    Il rigetto delle osservazioni difensive deve essere puntualmente motivato di Piero Bellante

    Incoterms ® 2020 di Daniele Spagnol

    Cessioni Intracomunitarie di Daniele Spagnol

     

     

     

     

     

     

     

    ROMA 6-7 Dicembre 2019

    Venerdì 6 Dicembre

    ore 15,00 – Consiglio Direttivo Anasped

    ore 17,30 – Assemblea Soci Anasped – parte pubblica

    Sabato 7 Dicembre

     ore 09,30 – Assemblea Soci Anasped – parte riservata ai Soci