(ma solo a certe condizioni) aspettando l’IVV
di Elena Di Benedetto
30 Luglio 2018: l’Unione Europea presenta il risultato di un’inchiesta pubblica svoltasi da marzo a giugno 2018 con l’obiettivo di sondare l’attitudine degli operatori verso il ruling preventivo, o informazione vincolante, in materia di valore in dogana. Il questionario è stato aperto alla partecipazione di tutti gli operatori europei, dai privati cittadini alle amministrazioni doganali degli stati membri, dal mondo imprenditoriale agli spedizionieri doganali e agli studiosi delle questioni inerenti il valore.
Il risultato dell’indagine, alla quale hanno contribuito in misura maggiore le imprese, soprattutto multinazionali, stabilite in Germania, Austria, Francia, Belgio e Polonia, rivela che gli operatori desiderano un ruling preventivo sul valore, ritenendolo necessario se non addirittura essenziale.
Conclusione che, del resto, non stupisce: gli elementi dell’accertamento sulla base dei quali sono applicati i dazi e le altre misure nel quadro degli scambi di merci sono la tariffa, l’origine ed il valore (Titolo II CDU). Perché trovare un accordo con le autorità doganali, riconosciuto a livello unionale, vincolante e con una precisa validità temporale, solo per i primi due fattori?
Gli operatori che hanno compilato il questionario ritengono, infatti, che un’ottima conoscenza della normativa sul valore in dogana (dall’art. VII GATT al Titolo II capo 3 del codice doganale dell’unione) non garantisce una corretta interpretazione ed applicazione dei metodi e dei criteri di calcolo del valore, soprattutto quando ricorrono operazioni commerciali particolarmente articolate.
E come non condividere questo punto di vista? Prendiamo ad esempio le seguenti questioni pregiudiziali, per restare in tema di complessità interpretativa, sottoposte dai giudici nazionali all’interno di procedimenti volti a dirimere controversie sul valore in dogana tra operatori ed uffici doganali.
Consideriamo la vendita da parte di una società controllante giapponese ad un’impresa controllata tedesca. L’operazione viene valorizzata ad un prezzo di trasferimento infragruppo, calcolato secondo il metodo della “ripartizione degli utili residui” e concordato con le autorità fiscali tedesche. Tale prezzo di trasferimento prevede adeguamenti forfettari al termine del periodo di fatturazione al fine di garantire che il risultato delle società vincolate resti all’interno della fascia di utile determinata dall’accordo sul transfer price. Gli aggiustamenti, tuttavia, mettono in luce a posteriori una sopravvalutazione della merce dichiarata in dogana con conseguente versamento eccessivo di dazi all’importazione (Causa C-529-16 Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH vs Hauptzollamt München). Può essere considerato “valore di transazione” un prezzo suscettibile di adeguamento, successivo al momento in cui sorge l’obbligazione doganale, senza sapere se tale adeguamento sarà al rialzo o al ribasso? Possono essere riconosciuti gli effetti di aggiustamenti del prezzo di trasferimento e dare luogo ad una rideterminazione, ex post, del valore in dogana (in questo caso con conseguente rimborso dei dazi versati in più)?
Pensiamo, inoltre, ad un’altra azienda tedesca che importa beni coperti da royalties. L’importo di queste ultime può essere determinato solo dopo lo sdoganamento e le royalties si riferiscono in parte alla merce oggetto di valutazione, mentre la parte restante è relativa a prestazioni di servizio successive all’importazione. Oltre alle problematiche poste dai diritti di licenza si aggiunge il fatto che licenziante e licenziatario sono società vincolate, controllate dal medesimo gruppo (Causa C-173-15 GE Healthcare GmbH vs Hauptzollamt Düsseldorf). Le royalties vanno incluse nel valore in dogana anche se l’ammontare non è noto nel momento in cui sorge l’obbligazione doganale? E possono fare riferimento solo parzialmente alle merci importate e, per la parte restante, a servizi? Le royalties sono considerate “condizione della vendita” delle merci oggetto d’importazione anche se le parti coinvolte sono vincolate? E come va effettuata l’eventuale ripartizione tra la parte di royalties che riguarda la merce e la parte relativa a servizi successivi allo sdoganamento?
Oppure esaminiamo il caso di una società, questa volta belga, che importa prodotti tessili avvalendosi di uno spedizioniere per il trasporto delle merci dai paesi extra UE al Belgio. Lo spedizioniere si appoggia a sua volta ad altri trasportatori, concludendo con gli stessi dei contratti di trasporto per suo conto e rifatturando poi la prestazione ed il suo margine all’importatore belga. Quest’ultimo, tuttavia, non include nel valore in dogana l’importo addebitato dallo spedizioniere ma solo il costo del trasporto fatturato dai vari trasportatori (Causa C-59-16 The Shirtmakers BV vs Staatssecretaris van Financiën). Come dev’essere letta la nozione di “spese di trasporto”? L’importatore ha interpretato correttamente? Il margine fatturato dallo spedizioniere alla ditta belga rientra nelle spese di trasporto?
Secondo le imprese che hanno collaborato all’inchiesta, un’informazione vincolante sul valore (IVV) dovrebbe chiarire a monte il valore di transazione e quali elementi addizionare, con particolare attenzione alle questioni relative ai trasferimenti infragruppo, al prezzo di trasferimento e alle royalties. Il ruling preventivo, inoltre, dovrebbe ridurre le controversie tra operatori economici e dogana relative alla base imponibile del dazio (in UE abbiamo soprattutto dazi ad valorem), senza contare il vantaggio legato alla certezza che la decisione dell’autorità doganale sarà vincolante e, quindi, rispettata da tutte le amministrazioni a livello unionale.
Ultimo, ma non meno importante, l’introduzione dell’informazione vincolante anche sul valore garantirebbe una maggior aderenza della normativa doganale UE ai principi internazionali. Il Trade Facilitation Agreement, infatti, incoraggia gli stati membri a predisporre ruling preventivi riguardanti i metodi ed i criteri per la determinazione del valore in dogana (“In addition to the advance rulings defined in subparagraph (a), Members are encouraged to provide advance rulings on: (i) the appropriate method or criteria, and the application thereof, to be used for determining the customs value under a particular set of facts” articolo 3 paragrafo 9 lettera b.i TFA).
Il nuovo codice è pronto per accogliere l’IVV accanto a ITV e IVO? La base giuridica già esiste ed è l’articolo 35 CDU, secondo il quale “in casi specifici le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative alle informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori di cui al Titolo II”. Manca, tuttavia, una disciplina di dettaglio, magari analoga a quella già esistente per ITV ed IVO, che ne chiarisca la validità temporale, i casi in cui l’IVV cessa di essere valida prima della scadenza, la revoca e la possibilità di modifica dopo il suo rilascio da parte dell’autorità doganale competente.
Per le aziende partecipanti all’inchiesta, inoltre, sarebbe necessario prevedere un sistema per pubblicare i ruling preventivi sul valore, così come accade già per le ITV (purtroppo non per le IVO), tutelando comunque la riservatezza ed i dati sensibili dei titolari dell’IVV.
Se l’informazione vincolante sul valore è per ora in divenire, risulta, invece, applicabile la semplificazione prevista all’articolo 73 CDU, secondo la quale autorità doganali ed operatori possono concordare un valore di transazione (art. 70 CDU), gli elementi che lo compongono e quelli che non vanno inclusi nel valore in dogana (rispettivamente art. 71 e 72 CDU).
Valore in dogana “concordato” quindi, ma solo se ricorrono certe condizioni, nell’attesa di una piena implementazione dell’IVV.
La semplificazione dell’art. 73, infatti, non è concessa in qualsiasi occasione e a tutti gli operatori (come potrebbe accadere, invece, con un’informazione vincolante): le autorità doganali la autorizzano solo in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
In particolare, gli operatori possono avvalersi dell’art. 73 CDU solo per il regime d’importazione (circolare 5/D del 21.04.2017), nel caso in cui il ricorso alla dichiarazione semplificata prevista all’art. 166 CDU implichi un “costo amministrativo sproporzionato” e se il valore in dogana determinato in modo forfettario non differirà in modo significativo dal valore successivamente determinato (art. 71 RD CDU punto 1). La semplificazione dell’art. 73 CDU, infine, è consentita solo agli operatori che soddisfano requisiti analoghi a quelli per la concessione dello status di AEO (art. 71 RD CDU punto 2), vale a dire assenza di violazioni gravi e reiterate della normativa doganale, sistema contabile coerente con i principi contabili e che consenta controlli doganali mediante audit, organizzazione amministrativa e sistema di controllo interno idoneo ad individuare eventuali transazioni illegali.