Con la nota prot. 109179/RU del 18 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi alle recenti modifiche della Convenzione TIR, in particolare in materia di notifica e di richieste di pagamento inviate al titolare del Carnet TIR e all’Ente garante nazionale. Le modifiche in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 244 dell’8 settembre 2012 e sono entrate in vigore il 13 settembre 2012 (vedasi newsletter CNSD n. 221/2012).
A proposito delle notifiche, la nota precisa che in caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti ora devono eseguire due comunicazioni relative al mancata conclusione dell’operazione:
a) una al titolare del carnet TIR, all’indirizzo indicato sul carnet;
b) l’altra all’associazione garante.
Per quel che concerne la tempistica entro le quali vanno eseguite tali notifiche, viene previsto che le autorità competenti vi provvedano, nei confrinti dell’associazione garante, entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro due anni, in caso di falsificazione od ottenimento abusivo o fraudolento dell’attestazione di termine dell’operazione TIR. (altro…)