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Modifica della Convenzione TIR, le precisazioni dell’Agenzia delle Dogane

da Redazione / domenica, 23 Settembre 2012 / Pubblicato il Professione e normativa

Con la nota prot.  109179/RU del 18 settembre 2012, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti relativi alle recenti modifiche della Convenzione TIR, in particolare in materia di notifica e di richieste di pagamento inviate al titolare del Carnet TIR e all’Ente garante nazionale. Le modifiche in questione sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 244 dell’8 settembre 2012 e sono entrate in vigore il 13 settembre 2012 (vedasi newsletter CNSD n. 221/2012).

A proposito delle notifiche, la nota precisa che in caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti ora devono eseguire due comunicazioni relative al mancata conclusione dell’operazione:

a) una al titolare del carnet TIR, all’indirizzo indicato sul carnet;

b) l’altra all’associazione garante.

Per quel che concerne la tempistica entro le quali vanno eseguite tali notifiche, viene previsto che le autorità competenti vi provvedano, nei confrinti dell’associazione garante, entro un anno dalla data di accettazione del carnet TIR da parte di tali autorità oppure entro due anni, in caso di falsificazione od ottenimento abusivo o fraudolento dell’attestazione di termine dell’operazione TIR.

Per quanto riguarda invece la notifica al titolare del carnet TIR, la Convenzione TIR non fissa un termine preciso entro il quale procedervi. Tuttavia deve ritenersi applicabile l’art. 455 bis del Regolamento (CEE) 2454/93, il quale al par. 5) stabilisce che le informazioni necessarie all’appuramento del regime TIR vanno fornite entro 28 giorni dall’inizio della procedura di ricerca presso l’ufficio doganale di destinazione o di uscita.

Relativamente alle richieste di pagamento, la Convenzione TIR, nella nuova versione, stabilisce che quando il pagamento delle somme relative ai dazi e le tasse (più eventuali interessi di mora), diviene esigibile, le autorità competenti – prima di presentare la richiesta all’associazione garante – procedono, nella misura del possibile, a chiederne il pagamento alla persona direttamente tenuta a pagarle, cioè al titolare del Carnet TIR. In base alle istruzioni di servizio indicate nel “Manuale sul Transito (regime TIR)” – predisposto dalla DG Taxud della Commissione Europea – qualora il pagamento non avvenisse entro un mese dalla data della comunicazione al titolare del Carnet TIR, si esige il versamento dell’importo, entro il limite della garanzia, all’associazione garante.

Per quel che concerne la tempistica con la quale le richieste di pagamento devono essere inoltrate, si evidenzia che l’Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.11-2, della Convenzione TIR stabilisce che la richiesta di pagamento al titolare del carnet TIR può avvenire congiuntamente alla notifica del mancato appuramento del carnet TIR.

Invece, per quel che concerne la richiesta di pagamento all’associazione garante, il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 11, precisa che essa è inviata non prima di tre mesi e non oltre due anni dalla data in cui è stato notificato all’associazione il mancato appuramento. Per completezza d’informazione, la nota dell’Agenzia delle Dogane richiama anche quanto previsto in merito dalla “best practice” n. 5.7 al punto 3a) del Manuale TIR (consultabile al sito http://www.unece.org/tir/tir-hb.html) circa l’eventualità di inviare una c.d. “prenotifica” al fine di richiedere, con la massima tempestività, all’associazione garante di fornire la prova che l’operazione TIR è stata terminata. Tale “prenotifica”, che non ha valore giuridico, è inviata senza pregiudizio della notifica di cui all’articolo 11, nuovo paragrafo 3.

Le informazioni sull’avvenuta conclusione dell’operazione TIR di cui all’Allegato 10 della Convenzione TIR vanno inserite prontamente nel sistema informatico nazionale, e comunque su base giornaliera, per il successivo invio all’IRU. Il quotidiano aggiornamento della banca dati istituita presso tale Ente internazionale è infatti utile, in quanto consente alle autorità doganali dello Stato membro di partenza o di entrata nell’Unione di avviare la procedura di ricerca verificando, innanzitutto, l’esistenza o meno di dati sulla conclusione dell’operazione TIR nel sistema di controllo (SafeTIR) gestito dall’IRU medesimo.

Infine, allo scopo di agevolare lo scambio d’informazioni tra la Struttura Centrale e le Strutture territoriali, queste ultime vengono invitate a segnalare il nominativo di un “focal point”, con particolare riferimento alla procedura TIR.

Allegati:Agenzia Dogane – Nota – 109179 RU – 18092012

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