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Status di Esportatore Autorizzato. Tra regole e vantaggi.

da Redazione / sabato, 04 Ottobre 2014 / Pubblicato il Comunicazioni e News, Professione e normativa

di Ciro Autore

Le autorizzazioni per status di esportatore autorizzato , soprattutto per i prodotti agricoli  hanno regole molto rigide e poco flessibili, per i prodotti industriali, invece, le regole sono molto elastiche.

A mio giudizio, per la verifica se un prodotto ha i requisiti per poter allestire una prova di origine preferenziale, la ditta esportatrice dovrà comportarsi come segue:

– Se la materia prima è di origine comunitaria è evidente che non ci sarà alcun problema per allestire una prova di origine corretta.

– Se la materia prima è originaria da Paesi Terzi bisognerà attenersi alle regole di lista le quali, normalmente, prevedono il salto della voce o la regola della percentuale come criterio d’origine.

Se per una merce è prescritto il salto della voce come criterio d’origine, è superflua la presentazione di una prova di origine per i materiali utilizzati se questi ultimi sono classificati in una voce tariffaria di quattro cifre diversa da quella del prodotto ottenuto. Il salto della voce di tariffa vale come lavorazione sufficiente.

Se nella lista per un prodotto è prevista una regola di percentuale, si deve prima chiarire se il valore totale dei materiali originari da Paesi Terzi impiegati supera o no la percentuale indicata e se per i prodotti di base sono adempiute le altre condizioni della lista. Se il prodotto adempie a tutte queste condizioni si avrà un prodotto originario sufficientemente lavorato. Anche in questo caso l’origine dei prodotti di base non ha alcuna importanza.

 

ESEMPIO 

Per la voce 3920 le regole di lista sono le seguenti:

– Fogli e pellicole di ionomeri : Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati (di origine paesi terzi) non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi  o di polietilene : Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati (di origine paesi terzi) non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Per la voce 3921 (fogli di plastica, metallizzati) la regola è la seguente: Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati (di origine paesi terzi) non ecceda il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 

 

L’ESEMPIO del nostro caso, se la materia prima (materie plastiche in granuli)  è originaria da Paesi Terzi ma il valore non sia superiore al 25% del prodotto finito (franco fabbrica), il prodotto è considerato originario. In questo caso la separazione contabile delle materie prime è solo una questione contabile virtuale. Se invece il valore della materia prima non comunitaria supera la soglia del 25% è buona prassi tenere la separazione contabile tra le materie prime di origine comunitaria e quelle di origine extracomunitaria in quanto solo per il prodotto finito dove sia stato utilizzata una materia prima di valore inferiore al 25 % rispetto al prodotto finito è possibile allestire una corretta  prova di origine preferenziale in caso contrario non potrà essere apposta nessuna dichiarazione in fattura.

 

Per il rilascio dello status di esportatore autorizzato la ditta beneficiaria deve avere una buona conoscenza delle regole di origine (almeno per i prodotti che la ditta esporta).

L’ufficio che rilascia l’autorizzazione dovrebbe preoccuparsi che la ditta conosca queste regole, e quindi che il prodotto finito acquisisca l’origine preferenziale con la regola della percentuale come criterio d’origine.

 

Se questa regola non fosse soddisfatta è chiaro che non potrebbe mai essere allestita una prova di origine preferenziale e quindi la ditta non potrebbe apporre la dichiarazione su fattura per quel prodotto.

 

Per verificare se la regola della percentuale è soddisfatta basta controllare il prezzo di acquisto della materia prima non originaria paragonandola al valore del prodotto finito da esportare.

 

Alla luce di quanto sopra, per poter verificare se può essere richiesta un autorizzazione, bisogna conoscere con precisione il tipo di prodotto da esportare e il tipo di prodotto della materia prima, inoltre è necessario conoscere il Paese di destinazione del prodotto finito.  Questi elementi consentono di verificare il Protocollo di Accordo di origine preferenziale esistente tra L’unione Europea ed il Paese destinatario della merce.

 

Da quanto sopra si evince come  le regole sull’origine delle merci siano molto  complesse. Ma ciò non toglie che  con l’ausilio di una consulenza specializzata fornita da un Doganalista, l’esportatore non possa ottenere lo “Staus” di Esportatore Autorizzato con una certa facilità, sempre che i requisiti siano soddisfatti.

Ma perché è così importante ottenere lo Status di esportatore Autorizzato? Semplicemente perché l’Unione Europea ha stabilito sia in modo unilaterale che bilaterale accordi di libero scambio in tema di origine  con diversi Paesi Terzi. Questi accordi prevedono che un bene di origine preferenziale italiana e/o comunitaria non sia assoggettato da dazi all’importazione nel paese ricevente.

Per la maggior parte degli scambi la merce di origine preferenziale è accompagnata da certificati di origine rilasciati dalle Dogane per il tramite degli Spedizionieri doganali/Doganalisti   ma, ad esempio,  per  la Corea del Sud vale l’esclusiva forma di dimostrare l’origine dei propri prodotti con l’acquisizione dello Status di Esportatore autorizzato ( non viene quindi accettata altra forma quale Eur1, Cert di origine, dichiarazioni su fattura etc). Altri Paesi entreranno a far parte a breve in  questo nuovo accordo, tra cui  Ucraina, Perù, India e Cile.

Questo ci fa capire che  al fine di evitare che  un bene  sia gravato da dazi all’importazione l’acquisizione  di questo status è imprescindibile. Ma è altrettanto errore comune porre questo obiettivo come l’unico motivo per richiedere lo Staus di E.A. Le imprese italiane dovrebbero spostare il proprio baricentro e metabolizzare il fatto che un bene la cui origine non è solo comunicata ma è ufficializzata da un organismo terzo rappresenta un biglietto da visita spendibile in tutti gli ambiti commerciali. Presentarsi ad un evento fieristico internazionale e poter inserire nei propri depliant commerciali questa informazione alla potenziale clientela rappresenta un valore aggiunto ai propri beni. Un sicuro motivo di attrazione con una vera e propria  certificazione di qualità. Non dimentichiamoci che il “Made in” rappresenta forse l’ultima ancora di salvataggio per le sorti di questo Paese. Non continuiamo a temere le normative doganali. Sfruttiamole!

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