Sdoganamento centralizzato europeo all’orizzonte

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Sdoganamento centralizzato europeo all’orizzonte: da miraggio lontano a traguardo, ma solo per gli AEOC – Al via la prima fase della semplificazione a livello UE da marzo 2022

01 marzo 2022. Lo sdoganamento centralizzato europeo inizia finalmente a prendere forma, passando pian piano “da progetto in divenire a realtà” (La nostra voce n. 6 – anno VII – giugno 2019). Al punto 15 della tabella allegata alla decisione di esecuzione UE 2019/2151 della Commissione leggiamo, infatti, “sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) nell’ambito del CDU. Data iniziale della finestra di utilizzazione del sistema elettronico, vale a dire prima data utile alla quale è operativo il sistema, 01 marzo 2022”.

Semplificazione prevista all’interno del Titolo V, Sezione V, del CDU, assieme ad altre facilitazioni come, ad esempio, l’iscrizione nelle scritture del dichiarante o l’autovalutazione, lo sdoganamento centralizzato consente la “separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate” (considerando n. 44 CDU).

L’istituto, introdotto a livello internazionale dalla Convenzione riveduta di Kyoto, nella normativa doganale europea aveva trovato una sua collocazione prima nell’art. 201.3 delle DAC, così come modificate dal reg. CE 1192/2008, poi nell’art. 106 del CDM, quest’ultimo mai applicato, complice anche il mancato decollo del codice doganale modernizzato.

Oggi è l’art. 179 CDU a disciplinare la semplificazione, stabilendo che, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate presso un altro ufficio doganale.

Gli operatori che intendono avvalersi di tale semplificazione devono presentare una richiesta alle autorità doganali attraverso il portale delle Customs Decisions, fornendo i dati di cui alla colonna 7b dell’Allegato A RD CDU. La presentazione di un’istanza di autorizzazione implica l’avvio del procedimento di adozione di una decisione (art. 22 CDU), il rispetto delle condizioni generali per l’accettazione di una domanda (art. 11 RD CDU) e dei requisiti soggettivi per poter beneficiare della semplificazione (art. 179.2 CDU).

Ufficio doganale di presentazione della dichiarazione in dogana, quindi, diverso da quello o quelli di presentazione delle merci. Rispettivamente un “supervising customs office” (SCO), unico interlocutore del dichiarante, ed uno o più “presenting customs offices” (PCO), ubicati in Stati membri differenti, che comunicano e si scambiano dati, il tutto sotto la regia dello Stato membro competente per le questioni inerenti all’autorizzazione, quali la consultazione fra autorità doganali (d’obbligo in caso di istanze che coinvolgono più Stati membri), la decisione ed il monitoraggio. Questa collaborazione fra paesi ed uffici doganali, oltre ad essere una semplificazione per le aziende, è una vera e propria eccezione rispetto a quanto disposto dall’art. 159.3 CDU, secondo il quale “l’ufficio doganale competente del vincolo delle merci a un regime doganale è l’ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono presentate in dogana”. Si tratta di una deroga che in questa prima fase riguarderà solo alcuni regimi e alcune dichiarazioni per merci che verranno introdotte nell’Unione.

In particolare, per quanto riguarda i regimi, le merci potranno essere dichiarate per l’immissione in libera pratica o vincolate a regimi speciali diversi dal transito, quali uso finale, perfezionamento attivo e deposito doganale. Il vincolo al regime di ammissione temporanea, previsto dall’art. 149 RD CDU, resterà per il momento escluso dalla fase n. 1. Per quanto riguarda l’immissione in libera pratica, il materiale illustrativo consultabile nel “Customs & Tax EU Learning Portal”¹ dell’UE specifica che sarà contemplata la rispedizione simultanea della merce sia verso altri Stati membri in cui si applica la direttiva IVA 2006/112/CE (regime 42) sia verso territori estranei all’armonizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (regime 01).

 

Sarà, inoltre, prevista la contestuale immissione in consumo (regime 40), così come la reimportazione con spedizione in altro Stato membro (regime 63) o, anche in questo caso, la reimportazione con immissione simultanea in libera pratica e consumo (regime 61). Sempre nell’ambito della libera pratica sarà, infine, possibile il regime 48, vale a dire l’immissione in consumo di prodotti di sostituzione nell’ambito del regime di perfezionamento passivo, sistema degli scambi standard (perfezionamento passivo IM/EX con importazione anticipata, quindi, dei prodotti di sostituzione, art. 262 CDU).

Sotto il profilo delle dichiarazioni doganali che saranno ammesse in questa prima fase, le fonti consultate chiariscono che sarà possibile presentare sia dichiarazioni normali in dogana (art. 162 CDU) che dichiarazioni semplificate, in caso di mancanza di dati o documenti al momento dell’accettazione della dichiarazione (art. 166 CDU), ed eventuali dichiarazioni complementari, ma non a carattere periodico o riepilogativo. Potrà essere presentata, inoltre, una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci (art. 171 CDU), mentre resteranno escluse dalla fase n. 1 le dichiarazioni sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante, le dichiarazioni doganali per beni sottoposti ad accisa e per prodotti soggetti a misure della PAC.

Resteranno allo stesso modo fuori dalla fase n. 1 le dichiarazioni complementari riepilogative, vale a dire le dichiarazioni complementari che coprono più dichiarazioni semplificate all’interno di un periodo di tempo generalmente non superiore ad un mese (art. 146.2 RD), e le dichiarazioni per merce introdotta da territori UE che non hanno recepito la direttiva IVA (del resto si tratta di merci già in libera pratica e per le quali l’operazione doganale avrebbe come solo obiettivo la fiscalità interna).

Il dialogo fra uffici doganali e la ripartizione di competenze saranno la chiave di questo “sdoganamento diffuso”. L’art. 231 RE CDU ed il materiale illustrativo sopra citato delineano compiti e ruoli dei diversi attori, chiarendo che l’ufficio doganale di controllo dovrà sorvegliare il vincolo della merce al regime doganale in questione, accettare, registrare e verificare la dichiarazione doganale, effettuare l’analisi dei rischi ed il controllo documentale, richiedere all’ufficio doganale (o agli uffici doganali, se più di uno) di presentazione il prelievo di campioni o l’effettuazione di controlli fisici, trasmettere all’ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana ed il risultato dell’analisi dei rischi.

L’ufficio doganale di controllo sarà competente, inoltre, per l’eventuale modifica o invalidamento della dichiarazione in dogana, per lo svincolo della merce e per possibili controlli dopo lo svincolo. Sempre l’ufficio doganale di controllo, infine, sarà responsabile per la liquidazione e la riscossione dell’obbligazione doganale.

L’obbligazione tributaria legata, invece, alla fiscalità interna, pensiamo ad esempio all’IVA, sarà di competenza dell’ufficio doganale di presentazione, così come ulteriori controlli di carattere nazionale, eventualmente legati ad aspetti extra tributari non perfettamente armonizzati.

Ed è proprio in questi due ambiti che potrebbero presentarsi degli interrogativi e delle criticità. Se, infatti, il quantum dell’obbligazione doganale è identico a prescindere dallo Stato membro che liquida il dazio, l’ammontare della fiscalità interna varia in funzione del luogo di immissione in consumo. Se quest’ultimo corrisponde allo Stato membro di presentazione, nessun problema, ma se, invece, lo Stato membro di immissione in consumo fosse differente, come si potrebbe fare?

Prendiamo, ad esempio, una ditta italiana che presenta la dichiarazione di immissione in libera pratica e consumo a Venezia (IVA 22%) per merce localizzata in Lussemburgo (IVA 17%), ma da consumare in Germania (IVA 19%). L’ufficio doganale lussemburghese può liquidare e riscuotere l’IVA di un altro Stato membro e successivamente metterla a disposizione, in questo caso, delle autorità tedesche? E se l’operatore indica, al momento della dichiarazione in dogana, come destinazione finale la Germania mentre a ben vedere la merce viene immessa in consumo in Ungheria (IVA 27%)?

Forse in questi casi potrebbe essere d’obbligo utilizzare un regime 42, immettere in libera pratica nello Stato membro di presentazione e ricondurre nell’alveo delle operazioni intracomunitarie la successiva spedizione verso lo Stato membro di effettiva immissione in consumo?

Oppure, in ambito extra tributario, pensiamo a tutti quei casi in cui la normativa a livello UE è posta da una direttiva, come ad esempio nel caso dei controlli radiometrici. A livello unionale la disciplina è dettata dalla direttiva 2013/59/Euratom, sul piano nazionale conosciamo il decreto legislativo 101/2020 ed il decreto legge 17/2022, ma negli altri Stati membri com’è stata recepita la direttiva? Da una semplice ricerca su Eurlex per numero di atto giuridico recepito 32013L0059 e, ad esempio, anno 2020, compaiono ben 119 risultati e non sempre in lingue comprensibili².

Quali misure extra tributarie andranno applicate in caso di sdoganamento centralizzato? Quelle dello Stato membro di presentazione, dello Stato membro di immissione in consumo o forse le misure più severe fra i vari paesi coinvolti, a prescindere dal luogo di consumo? E in quest’ultimo caso non si produrrebbe, forse, una discriminazione fra prodotti nazionali e prodotti immessi in libera pratica altrove?

Interrogativi e possibili criticità a parte, i vantaggi dello sdoganamento centralizzato sono senz’altro numerosi per le aziende. Pensiamo, solo per citare un esempio, al beneficio di avere un’unica autorità come interlocutore, vale a dire l’ufficio doganale di presentazione della dichiarazione, e al fatto di poter gestire tutte le operazioni nel proprio Stato membro, con il proprio spedizioniere doganale di fiducia e nella propria lingua, senza dover ricorrere, per ottenere lo stesso risultato, al transito esterno. Oppure consideriamo il vantaggio dal punto di vista dei costi: poter emettere una sola dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica, ad esempio, per merce situata contemporaneamente in più porti europei permette di risparmiare e di ottimizzare il lavoro.

Sdoganamento centralizzato europeo, quindi, da miraggio lontano a traguardo sempre più vicino per gli AEOC, anche se ad oggi solo per alcune importazioni. La completa implementazione dello sdoganamento centralizzato europeo all’import è, infatti, prevista per il 02.06.2025, con l’attuazione anche della fase 2, mentre, per quanto riguarda l’esportazione, sarà necessario attendere la completa realizzazione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nel dicembre 2023, secondo il programma di lavoro e le tempistiche scandite dalla decisione UE 2019/2151.
di Elena Di Benedetto

 

 

 

 

 

 

 

² https://eur-lex.europa.eu/search.html?SUBDOM_INIT=MNE&DTS_SUBDOM=MNE&DB_CELEX_OTHER=32013L0059*&DTS_DOM=NATIONAL_LAW&lang=it&type=advanced&qid=1650732742746&DD_YEAR=2020

¹ eLearning module EU Centralised Clearance for Import (CCI), Phase 1 disponibile, previa registrazione, al seguente link https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=562