Rifiuti (Rottami Metallici)? Certifichiamoli. Nuovo Regolamento Consiglio UE

Il 9 ottobre 2011 entra in vigore il regolamento (UE) nr 333/2011 del Consiglio del 31/03/2011 che reca i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici  cessano di essere considerati rifiuti (Direttiva 2008/98/CE dl Parlamento Europeo e del Consiglio )

Il Consiglio Europeo pubblicando il Reg. 333/2011 ha determinato che i seguenti materiali: ferro,acciaio, alluminio e leghe di alluminio , cessano di essere considerati rifiuti (End of Waste)

Con questo Regolamento sono definite le regole  per cui  un rifiuto potrà diventare un “NON rifiuto”

Applicando corrette procedure di riciclo e recupero, possono essere classificati Materia Prima Secondaria o Nuovo Prodotto, acquisendo così valore aggiunto.
Si riportano le  sintesi di  alcuni articoli del Regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE.

Articolo 3

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Articolo 4

Criteri per i rottami di alluminio

Articolo 5

Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato III.

2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato

(La Dichiarazione di Conformità è il documento che attesta che i rottami, per la prima volta, cessano di essere rifiuti. Deve essere stilata per ogni lotto di rottami e deve essere trasmessa dal produttore (ossia chi ne effettua la trasformazione) al detentore successivo dei rottami che, da questo momento in poi , non saranno più classificati come rifiuti)

Articolo 6

Gestione della qualità

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

Allegati: 2011-normativa-regolamento-consiglio-ue-333