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Responsabilità del doganalista e spedizioniere doganale tra vecchio e nuovo codice

da Redazione / domenica, 16 Marzo 2014 / Pubblicato il Professione e normativa

Le responsabilità

Possiamo individuare in linea teorica diversi profili di responsabilità professionale. Ne esaminiamo dieci. Le ipotesi variano dalla responsabilità civile a quella disciplinare, passando per la responsabilità tributaria, amministrativa e penale:

1)        responsabilità civile nei confronti del cliente, per tutto quanto derivi dall’inadempimento o dall’inesatto adempimento del mandato commerciale. E’ la comune responsabilità del mandatario ex art. 1710 c.c.;

2)        responsabilità civile nei confronti del dichiarante (cioè ai sensi dell’art. 64, CDC, nei confronti di colui che è “in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti” necessari per richiedere l’operazione doganale); deriva dall’attività di spedizioniere/procuratore. E’ un’ipotesi specifica di responsabilità del mandatario per errori professionali commessi nell’attività di rappresentanza diretta svolta davanti all’autorità doganale e nella difesa tecnica nel contenzioso amministrativo e in quello giudiziale davanti alle Commissioni Tributarie nella materia concernente i tributi amministrati dalle dogane;

3)        responsabilità solidale tributaria dello spedizioniere/procuratore, nei confronti dell’autorità doganale nel caso di asseverazione di dati trasmessi per via telematica. E’ un’ipotesi speciale di responsabilità che può sorgere in conseguenza di errori contenuti nella dichiarazione trasmessa e asseverata, errori di cui lo spedizioniere era o avrebbe “dovuto ragionevolmente essere a conoscenza” (art. 2, comma 6, Legge 213/2000); molto simile all’abrogata responsabilità solidale ex art. 41, TULD, desta non poche perplessità;

4)        responsabilità solidale tributaria del mandatario. Ne abbiamo un intero campionario: da quella del rappresentante indiretto, ex art. 201, CDC; a quella dell’obbligato principale nei regimi di transito; alla controversa ipotesi di responsabilità dei C.A.D., ex art. 6, comma 4, D.M. 549/92; a quella dell’operatore che sia anche titolare di procedure semplificate/domiciliate, ex art. 12, comma 6, D.Lgs. 374/90; a quella del gestore del deposito IVA nel caso di irregolarità nella gestione, ex art. 50 bis, comma 8, D.L. 331/93, conv. in L. 427/93. Tristemente famose, queste ipotesi non hanno bisogno di essere commentate; si impone, tuttavia, un ripensamento dei presupposti e dei limiti di queste responsabilità, alla luce dei più elementari principi di diritto comunitario;

5)        responsabilità diretta del mandatario per gli illeciti amministrativi tributari. Può derivare, nei casi di dolo o colpa grave, in via diretta dall’esercizio dell’attività professionale di consulenza (art. 5, D.Lgs. 472/97, secondo parte della dottrina ancora applicabile anche quando la consulenza è prestata in favore di società o enti con personalità giuridica, nonostante il disposto di cui all’art. 7, DL 269/2003); secondo un’interpretazione formalistica dell’art. 5, Codice doganale del ‘92, può derivare anche come conseguenza dell’esercizio della rappresentanza indiretta; rientrano tra queste ipotesi tutte le violazioni doganali depenalizzate, compresi i fatti di contrabbando sotto la soglia di euro 3.999,97;

6)        responsabilità penale per ipotesi di contrabbando ed evasione Iva, in via diretta o in concorso con il dichiarante, ex artt. 282 e ss., TULD e art. 70, DPR 633/72;

7)        responsabilità penale per gli illeciti commessi nell’attività di “asseverazione dei dati”, di cui all’art. 2, Legge 27.7.2000, n. 213; rilevanti anche i reati di “falsità in atti” descritti, a vario titolo, nel codice penale; queste, come la precedente, sono tutte fattispecie dolose, che cioè presuppongono l’intenzionalità della condotta;

8)        responsabilità per le obbligazioni civili derivanti da reato, per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministrazione doganale (art. 185 c.p. e art. 2, L. 213/2000, comma 7, nel caso di asseverazioni false o mendaci, di fatti di contrabbando non depenalizzati e per i reati in genere); è una forma speciale di responsabilità civile extracontrattuale, che di fatto viene assorbita dalle diverse forme di responsabilità solidale per le obbligazioni tributarie;

9)        responsabilità solidale con il condannato, per i diritti dovuti e per il pagamento di una somma pari alla multa inflitta, nei casi di contrabbando commessi nei luoghi indicati nell’art. 329, TULD. Come la precedente, è una forma speciale di responsabilità civile extracontrattuale, per culpa in eligendo o in vigilando sulle persone responsabili dei servizi e dei locali all’interno dei quali è stato commesso il reato;

10)    responsabilità disciplinare derivante dall’esercizio della professione. Il procedimento è istruito e deciso in via esclusiva dal Consiglio Territoriale di Disciplina di appartenenza (art. 12 L. 22.12.1960. n. 1612, istitutiva dell’Albo professionale; art. 3, comma 5, lett. f), DL 13.8.11, n. 138, conv. in  L. 14.9.11, n. 148 e art. 8, DPR 137/12); oltre alle ipotesi specifiche previste nel Codice deontologico del doganalista, tutte le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono astrattamente idonee a fondare anche un addebito disciplinare, conformemente alla gravità del fatto. (segue)

Piero Bellante – Avvocato esperto di diritto e contenzioso doganale. Studio Bellante & La Lumia – Verona

 

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