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Lavoriamo insieme, lavoriamo meglio

da Redazione / lunedì, 06 Giugno 2016 / Pubblicato il Articoli newsletters, Professione e normativa

di Daniele Spagnol

A te, operatore con l’estero.
Il ruolo delle Dogane negli ultimi anni si è spostato da quello prevalentemente tributario a quello di controllo sui requisiti perché un bene si possa considerare esportabile od importabile e con quali autorizzazioni. Spesso ti viene chiesta la sottoscrizione delle c.d ‘dichiarazioni di libera esportazione’, nelle quali ti assumi la responsabilità definendo i tuoi beni liberi da qualsiasi vincolo.
Ma sei sicuro che quello che stai dichiarando sia corretto?
Quando importate del legname per la produzione dei tuoi mobili ti sei accertato che il legno non sia tra quello protetto dalla convenzione di Washington? O quando vendi dei divani hai fatto il medesimo controllo sul pellame?
E così per moltissimi altri beni che potrebbero, inconsapevolmente, rientrare tra quelli per i quali vige l’obbligo di una licenza di esportazione e/o di importazione o l’obbligo di un controllo preventivo.
In tutto questo il ‘buon senso’ o la ‘buona fede’ non bastano.
Tutti i beni sono inseriti in specifici allegati comunitari che evidenziano le caratteristiche insite che il bene non deve avere per poter essere di ‘libera esportazione’.
Se vuoi agire con la massima sicurezza e non incorrere in eventuali inconvenienti ‘doganali’ fai un’analisi preventiva al tuo prodotto.
Non dimenticare che il costo della filiera logistica ha raggiunto ormai un’incidenza del 20% sul prodotto.
La concorrenza si vince ormai contenendo questi costi e per contenerli dobbiamo conoscerli.
Altro tema sul quale porre la massima attenzione è rappresentato dall’origine delle merci.
Come ben sappiamo l’Unione Europea ha stabilito sia in modo unilaterale che bilaterale accordi di libero scambio in tema di origine con diversi Paesi Terzi ( ad ora gli accordi sono circa 40). Questi accordi prevedono che un bene di origine preferenziale italiana e/o comunitaria non sia assoggettato a dazi all’importazione nel paese ricevente.
Per la maggior parte degli scambi la merce di origine preferenziale è accompagnata da certificati di origine Eur1 rilasciati dalle Dogane per il tramite degli Spedizionieri doganali ma per la Corea del Sud vale l’esclusiva forma di dimostrare l’origine dei propri prodotti con l’acquisizione dello Status di Esportatore autorizzato ( non viene quindi accettata altra forma di attestazione). Altri Paesi entreranno a far parte a breve di questo nuovo accordo.
Pertanto, al fine di evitare che il tuo cliente sia gravato da dazi all’importazione sui beni che esporti o che esporterai, possiamo dire che l’acquisizione di questo status è ormai imprescindibile. Altro problema che sembrava del tutto rimosso con l’avvento del sistema telematico doganale è poi rappresentato dalla mancata “dimostrazione” delle esportazioni. L’avvento del sistema telematico doganale (AES) che ha sostituito di fatto la vecchia bolla doganale cartacea ha portato sicuramente dei vantaggi ma, nello stesso tempo, i sistemi informatizzati presentano delle criticità. Da qui innumerevoli documenti in formato elettronico il cui esito, alla consultazione del cd MRN, risultano essere ancora ‘in attesa di visto uscire’. Trascorsi i novanta giorni dall’emissione di una fattura non imponibile gli organi verificatori potrebbero sollevare la presunzione di cessione sul territorio nazionale con la perdita di tutti i connessi vantaggi fiscali, salvo dimostrare l’esportazione con prove alternative, spesso difficili da reperire.
Ecco che una corretta gestione documentale e un “modus operandi” preventivo e contestuale ad un’operazione con l’estero rappresenta metodologia da non sottovalutare.
E’ sufficiente un’ esportazione non dimostrata ( seppur avvenuta) per vanificare il ricavo della stessa.
Pianifica sempre le tue operazioni. Non lasciare nulla al caso. Quanto sopra rappresenta una goccia nell’oceano rispetto alla complessità della materia doganale.
A te, Doganalista.
Ricorda che con il nuovo codice doganale dell’Unione “chiunque” potrà essere Rappresentante Doganale. Solo una costante attività formativa ti permetterà di mantenere quella specificità che nessun altro soggetto potrà mai avere. Un cliente si rivolgerà sempre a te se saprai dare risposta ai suoi dubbi, se parteciperai con lui alle fasi preliminari e porrai l’operazione doganale come anello imprescindibile della catena logistica. Solo in questo modo la figura del Doganalista non potrà mai essere scalfita. Anche a te quindi, non lasciare nulla al caso.
Ma anche a te Dogana. Sii sempre di più parte attiva di questo contesto internazionale. Non dire sempre le cose che non si possono o devono fare. Se un imprenditore ha un’idea commerciale verifica sì i presupposti legali e tributari della sua iniziativa ma trova per lui una soluzione. Fallo uscire dall’ufficio confortato. Ricorda che gli investitori esteri non “amano” il nostro Paese non tanto per i costi del lavoro o l’alta fiscalità ma perché non hanno tempi certi per i loro investimenti. Sii scrupolosa ma veloce. Fai in modo che una norma venga applicata con lo stesso metro ad Aosta come a Taranto. Sii anche tu motore di questo Paese.
Lavoriamo insieme, lavoriamo meglio. Tutti.

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