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Determinazioni e certificazioni analitiche, ridefinite le modalità procedurali per il rilascio

da Redazione / domenica, 26 Luglio 2009 / Pubblicato il Professione e normativa

Con Comunicato Prot. n. 103302 del 24 luglio 2009, l’Agenzia delle Dogane comunica che, ai fini del contenimento dei tempi di rilascio delle determinazioni e certificazioni analitiche che costituiscono, per l’utenza esterna ed interna, una necessità imprescindibile ed in coerenza con le disposizioni di carattere organizzativo dell’Agenzia, sono state ridefinite le relative procedure, nei casi in cui tali attività siano rese nell’ambito dei servizi di mercato o nei confronti di pubbliche amministrazioni diverse dall’Agenzia.In questi casi, infatti, in dipendenza della natura della richiesta di parte, che può contemplare o meno anche l’indicazione accessoria sulla classificazione doganale del prodotto sottoposto ad analisi, occorre seguire la seguente procedura.
A) richiesta di sola determinazione o certificazione analitica: l’operatore che necessita di sola determinazione o certificazione analitica dovrà consegnare un campione di prodotto al competente Laboratorio doganale, il quale, dopo aver effettuato le determinazioni analitiche necessarie, consegnerà al richiedente l’esito analitico sottoscritto dalle professionalità chimiche abilitate.
B) richiesta di determinazione o certificazione analitica comprensiva di indicazione sulla classificazione doganale del prodotto sottoposto ad analisi: l’operatore che necessita di determinazione o certificazione analitica comprensiva di indicazione sulla classificazione doganale del prodotto sottoposto ad analisi, dovrà consegnare un campione di tale prodotto al competente laboratorio doganale, il quale, dopo aver effettuato le determinazioni analitiche necessarie, consegnerà al richiedente il solo esito analitico sottoscritto dalle professionalità chimiche abilitate.
Il parere di classificazione è rilasciato da uno degli Uffici doganali presenti sul territorio scelto dall’operatore, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal laboratorio.
C) richiesta di un parere di classificazione doganale sulla sola base documentale: in tal caso l’operatore dovrà farne richiesta del parere ad uno degli Uffici doganali presenti sul territorio.
I pareri di classifica rilasciati dall’Agenzia vengono forniti in maniera del tutto gratuita e non rivestono carattere vincolante, ma bensì di mera indicazione circa la voce doganale da attribuire alla merce in oggetto. L’unico strumento infatti che impegna a pieno titolo uniformemente e giuridicamente l’Amministrazione verso terzi, è costituito dall’Istituto delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV).

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Taggato in: agenzia dogane, certificazioni analitiche

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