Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 definisce le prove che gli importatori devono fornire per dimostrare il paese di fusione e colata dei prodotti siderurgici interessati dal regolamento (UE) 2026/1384. In via ordinaria deve essere presentato un certificato del produttore contenente paese di fusione e colata e numero di colata. Se alcune informazioni mancano, possono integrare il certificato fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni dei fornitori, documenti di produzione, documenti doganali del Paese esportatore e altra documentazione commerciale. Il paese è dichiarato tramite codici documento TARIC e l’assenza di prove adeguate comporta il rifiuto dell’importazione. Il regolamento si applica dal 1° ottobre 2026: gli operatori devono quindi adeguare subito la raccolta documentale presso produttori e fornitori.
