La sentenza nella causa T-361/25, Brenntag, affronta il trattamento delle accise nei movimenti di prodotti in regime sospensivo. Il giudice UE ha ritenuto incompatibile con la direttiva 2008/118 una finzione normativa nazionale che consideri le merci ricevute e successivamente spedite da un deposito fiscale quando, in realtà, esse si muovono direttamente dal fornitore ai magazzini del cliente, facendo così sorgere un nuovo regime sospensivo non corrispondente al percorso fisico. La pronuncia chiarisce inoltre che l’esenzione prevista dalla direttiva 92/83 non può essere negata soltanto per la mancanza o tardiva presentazione di uno specifico documento di accompagnamento quando sia dimostrato l’uso dei prodotti per finalità esenti e non emergano elementi di frode o evasione. Per gli operatori restano centrali tracciabilità e prova della destinazione effettiva.
