Tubi in acciaio e antidumping?

Origine non preferenziale appesa ad un (pro)filo

L’allegato 22-01 RD CDU, com’è noto, aiuta – purtroppo – solo parzialmente gli operatori nella determinazione dell’origine non preferenziale delle merci. Non include, infatti, tutti i 97 capitoli della Taric e, per quelli contemplati, talvolta mancano all’appello numerosi prodotti, la cui origine non preferenziale va ricercata nella posizione comune elaborata dalla UE in sede di negoziati OMC, autorevole ma non vincolante. Emblematici sono i casi dei capitoli 84 e 85, solo per citare due esempi, ricompresi nell’allegato 22-01 con importanti “salti di voce”… e non si tratta certo di “CTH”. Non solo. Recentemente la Corte di Giustizia UE ha “bocciato” una regola primaria riguardante la trasformazione sostanziale idonea a conferire l’origine non preferenziale a tubi d’acciaio della sottovoce 7304
41. Secondo la Corte, infatti, la regola adottata dalla Commissione è frutto di un “errore manifesto di valutazione”.
“La Nostra Voce” ha approfondito la sentenza C-210/22, le cui conseguenze non sono certo di poco conto quando in gioco c’è un dazio antidumping.

La parità di trattamento di situazioni analoghe e le indagini Olaf

Le contestazioni relative al recupero dei dazi antidumping sui prodotti di acciaio poste in essere dall’Organismo
antifrode Europeo (Olaf) sono sempre più numerose e di conseguenza coinvolgono numerosi importatori comunitari che operano nel settore siderurgico. È in questo contesto che la Corte di Giustizia ha emesso, il 21 settembre 2023 una nuova sentenza per la causa C-210/22, per chiarire quelli che sono gli elementi fondamentali che conducono a dichiarare l’origine non preferenziale dei tubi in acciaio classificabili alla voce 7304 41 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Per questa voce doganale la regola prevista dall’allegato 22-01 del regolamento delegato UE n. 2446/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 stabilisce che è possibile dichiarare il bene di origine non preferenziale se:
a) tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (prime 4 cifre della classificazione);
b) se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.
L’oggetto della sentenza verteva sull’interpretazione e sulla validità di questa regola primaria ed è stato presentato nell’ambito di una controversia tra una società di commercio di acciaio e l’ufficio doganale di Hannover, in Germania, in merito all’acquisizione di origine di prodotti cavi diritti e di spessore regolare rientranti nella sottovoce 7304 41 del Sistema Armonizzato.

Il procedimento principale

Il 20 gennaio 2016 la società sopra citata ha presentato all’Ufficio doganale suddetto una richiesta di Informativa vincolante in materia di origine (IVO) con l’obiettivo di importatore dalla Corea del Sud tubi senza saldatura in acciaio inossidabile di cui alla sottovoce 7304 41 del Sistema Armonizzato. Il processo di fabbricazione di questi tubi è il seguente: lingotti di acciaio massiccio subiscono in Cina una trasformazione mediante deformazione plastica a caldo per estrusione in una pressa (formatura a caldo) e diventano così semilavorati detti “sbozzi di tubo” che rientrano quindi nella sottovoce 7304 49 del SA. In un secondo momento questi semilavorati vengono trasportati in Corea del Sud per subire una laminazione a freddo e una trafilatura per formare il prodotto finito tubo.
Dall’analisi condotta dalla società e conformemente all’articolo 60 par. 2 del CDU la Corea del Sud deve essere designata come paese di origine dei tubi e di conseguenza all’importazione non dovrà essere riscosso alcun dazio antidumping. Secondo l’Ufficio doganale invece i tubi devono avere la stessa origine non preferenziale degli “sbozzi di tubo”, la Cina e quini la riscossione dei dazi antidumping.
Questo caso riporta la memoria al 2019 quando numerose società importatrici hanno dichiarato l’origine India per dei tubi di acciaio senza saldatura mentre, secondo la Dogana, avrebbero avuto origine cinese e quindi avrebbero dovuto esser soggetti ad un dazio antidumping pari al 71,9% del loro valore.
Si legga ora come si è articolato e concluso il caso Corea del Sud.
La società, in risposta a quanto dichiarato dall’Ufficio doganale, ha presentato un reclamo sostenendo che l’ultima fase di trasformazione sostanziale, economicamente giustificata deve essere determinante per l’acquisto originario e che quindi la Corea del Sud deve essere il paese di origine dei prodotti finiti.
Suddetto richiamo è stato respinto il 23 novembre 2018 dall’ ufficio doganale che ha a sua volta dichiarato che in Corea del Sud non si verifica alcun cambio di voce tariffaria (CTH) e che gli “sbozzi di tubo” fabbricati in Cina non possono essere considerati come profilati cavi rientranti nella voce 7304 49 del SA perché interpretando la nozione di “profilati cavi” conformemente alle note esplicative relative al capitolo 73 del SA gli “sbozzi di tubo” non sono “profilati cavi” ma “tubi”. La società ha quindi proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso diretto ad ottenere una IVO che constatasse che la Corea del Sud è il paese di origine dei tubi e l’accertamento dell’illegittimità del rifiuto dell’Ufficio doganale di accertare questa origine.
Il tribunale tributario di Amburgo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte differenti questioni pregiudiziali.

La prima questione

La prima questione analizza la nozione di profilato cavo.
Il giudice chiede: nella nozione di profilato cavo rientra uno sbozzo di tubo formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA?
Secondo le considerazioni generali delle note esplicative del SA relative al capitolo 73 i prodotti cavi, concentrici di sezione costante, con una sola cavità chiusa su tutta la lunghezza i cui profili esterni ed interni hanno la medesima forma costituiscono tubi mentre i prodotti cavi non rispondenti alla sopracitata definizione e in particolare quelli i cui profili interni ed esterni non hanno la stessa forma costituiscono profilati cavi.
Risulta evidente che la nozione di “sbozzo di tubo” non è menzionata perciò si tratta: o di tubi o di profilati cavi.
I tubi in questione sono stati ottenuti da “sbozzi di tubo” che rientrano nella nozione di tubo ai sensi delle note esplicative relative al capitolo 73 del SA in quanto descritti come diritti e a parete di spessore uniforme e quindi non possono rientrare nella nozione di profilati cavi.
La regola primaria, quindi, deve essere interpretata nel senso che nella nozione di profilato cavo non rientra uno “sbozzo di tubo” formato a caldo, diritto e a parete di spessore uniforme che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA.

La seconda questione

La seconda questione tratta la validità del criterio relativo ai profilati cavi a causa dell’esclusione dell’acquisizione di origine dei prodotti rientranti nella sottovoce 7304 41 ottenuti a freddo a partire da tubi della sottovoce 7304 49. È qui che si percepisce una differenza di trattamento:

• La formatura a freddo di un prodotto rientrante nella sottovoce 7304 49 del SA i cui profili esterni ed interni non hanno la stessa forma, che costituisce quindi un profilato cavo ai sensi delle note esplicative del SA relative al capitolo 73, in un prodotto delle stesse forme ma le cui proprietà sono diverse a causa del tipo di formatura, che costituisce quindi anche un profilato cavo determina l’origine del prodotto finito il quale è quindi ritenuto costituire il risultato di una trasformazione o lavorazione sostanziale.

• Per contro, la formatura a freddo di un prodotto anche esso rientrante nella sottovoce 7304 49 del SA consistente in un prodotto cavo concentrico i cui profili esterni ed interni hanno la medesima forma, che costituisce quindi un tubo, in un prodotto delle stesse forme ma le cui proprietà sono anche in questo caso diverse a causa del tipo di formatura che costituisce quindi un altro tubo non determina l’origine del prodotto finito. Pertanto, secondo il criterio relativo ai profilati cavi si ritiene che quest’ultimo prodotto non sia il risultato di una trasformazione sostanziale.

La Commissione non ha fornito alcuna giustificazione convincente che consenta di spiegare obiettivamente tale differenza di trattamento. Ciò risulta contraddittorio e discriminatorio: la regola primaria prevede che la formatura a freddo può determinare l’origine di profilati cavi ma se la applicata a tubi non la determina.
In questo contesto si deve considerare la regola primaria invalida nella misura in cui esclude che determinate operazioni conferiscano a un prodotto il carattere di prodotto originario del paese in cui tali operazioni hanno avuto luogo mentre operazioni analoghe determinano l’acquisizione di origine per prodotti analoghi.
La regola primaria è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo rientranti nella sottovoce 7304 41 conferisca il carattere di prodotti originari nel paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.

 Le dichiarazioni

La Corte di Giustizia ha dichiarato quindi invalida la regola di origine non preferenziale presente nell’allegato 22-01 del regolamento delegato UE n. 2446/2015 in quanto non coerente con il principio di parità di trattamento di situazioni analoghe.
La regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 del SA prevista dall’allegato 22-01 del regolamento delegato deve essere interpretata nel senso che: non rientra nella nozione di profilato cavo uno sbozzo di tubo formato a caldo, diritto e a parere e spessore uniforme che non soddisfa i requisiti di una norma tecnica per tubi senza saldatura in acciaio inossidabile lavorati a caldo e a partire dal quale sono fabbricati, mediante trasformazione a freddo, tubi di sezione e spessore di parete diversi rientranti nella sottovoce 7304 41 del SA ed è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento tariffario risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o acciaio, trafilati o laminati a freddo rientranti nella 7304 41 conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui ha avuto luogo.

Conseguenze solo per le parti in causa? Tutt’altro.
Le sentenze della CGUE offrono un’interpretazione autentica del diritto dell’UE, vale a dire una chiave di lettura vincolante erga omnes e dal “valore normativo”.
Effetti, dunque, anche per tutti quegli operatori che stanno studiando l’origine non preferenziale di tubi analoghi e per quelle aziende coinvolte in controversie con l’Amministrazione sull’applicazione del dazio antidumping a prodotti della sottovoce 7304 41 dichiarati Made in Cina ai sensi della regola oggi invalidata.
Non solo. La sentenza ha importanti risvolti anche per i per titolari di IVO già rilasciate e che, se discordanti rispetto alle conclusioni delle Corte di Giustizia, sono suscettibili di revoca (art. 34 comma 8 CDU).

Agnese Blarasin
AnaspeDoganaGiovani

 

 

 

 

 

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