Il 2 giugno è stata avviata la seconda fase dello sdoganamento centralizzato, una procedura originariamente introdotta dal Regolamento UE 952/2013 che permette agli operatori economici autorizzati (AEO-C) di presentare dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali competenti nel Paese in cui essi sono stabiliti, anche se le merci vengono presentate fisicamente in un altro Stato membro dell’UE.
Tale procedura è stata successivamente implementata, a livello europeo, con la decisione di esecuzione 2879/2023 e, a livello nazionale, con la circolare 23 del 30 ottobre 2024 dell’agenzia delle dogane.
La decisione di esecuzione ha stabilito le modalità operative per l’attuazione dello sdoganamento centralizzato e le relative tempistiche, prevedendo lo sviluppo di due fasi. La prima fase ha avuto inizio nel luglio 2024, e ha riguardato anzitutto i regimi di importazione, escludendo però le merci sottoposte ad accise, quelle in ammissione temporanea, le merci oggetto di scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette alla PAC (politica agricola comune).
La seconda fase, invece, ha previsto l’estensione della procedura anche alle merci poc’anzi menzionate, ossia quelle sottoposte ad accisa, quelle scambiate con i territori fiscali speciali e quelle soggette a misure relative alla PAC.
Nel frattempo, è intervenuta anche l’Agenzia delle Dogane, che con la circolare prima citata, la 23/D del 30 ottobre 2024, ha fornito alcune precisazioni di carattere operativo concernenti sia i requisiti di cui devono disporre gli operatori economici, sia lo scambio di informazioni tra i vari uffici doganali coinvolti nella procedura dello sdoganamento centralizzato. Infatti, questi possono operare sia come Presentation Customs Office (ossia l’ufficio in cui vengono presentate le merci le cui dichiarazioni sono state inviate in un altro paese o ufficio) sia come Supervising Customs Office (ossia l’ufficio presso cui vengono presentate le dichiarazioni).
Tenuto conto di ciò, l’operatore economico che vuole ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato tra due Stati diversi, oltre a disporre dello status di AEO per le semplificazioni doganali, deve anche presentare l’istanza attraverso il sistema CDS (Customs Decision System) all’ufficio doganale competente presso cui è stabilito, requisiti che potrebbero non essere necessari qualora il Presentation Customs Office e il Supervising Customs Office si trovino nel medesimo Stato membro.
In relazione a ciò, inoltre, si deve ricordare che l’agenzia delle dogane ha avviato nel mese di aprile un ambiente di sperimentazione per testare lo sdoganamento centralizzato a livello nazionale, procedura attualmente operativa per le dichiarazioni presentate in procedura ordinaria quando l’ufficio di presentazione e quello di supervisione sono situati entrambi in Italia.
Si evince da questa breve disamina della normativa in vigore che si tratta di un percorso in continua evoluzione, coerentemente agli sviluppi della materia doganale in generale ma anche, in particolare, alla complessità di questa procedura. Infatti, lo sdoganamento centralizzato si presenta indubbiamente come uno strumento fortemente innovativo e dalle notevoli potenzialità, dal momento che consente anzitutto una semplificazione delle operazioni doganali derivante dalla centralizzazione delle stesse in un unico ufficio doganale, il quale diviene così un punto di riferimento specialmente per gli importatori che in precedenza operavano in differenti uffici doganali dislocati nel territorio dell’Unione europea. In secondo luogo, e di conseguenza, lo sdoganamento centralizzato permette la diminuzione dei tempi di lavorazione e la riduzione dei costi inerenti allo sdoganamento.
Tuttavia, non si possono trascurare le relative criticità, cui inevitabilmente è necessario far fronte. Anzitutto, dal punto di vista operativo, possono sorgere alcuni problemi concernenti i controlli fisici e documentali, i quali possono essere più complessi o più lenti da organizzare a causa di differenti sistemi informatici, che appunto possono rallentare le comunicazioni e lo scambio di informazioni tra uffici doganali, e di diverse procedure operative sussistenti tra gli Stati membri ma anche tra gli uffici doganali all’interno del medesimo Stato. Inoltre, il corretto e lineare svolgimento dello sdoganamento centralizzato presuppone un elevato livello di armonizzazione normativa tra gli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri. È evidente che le istituzioni comunitarie stiano lavorando in questa direzione, tuttavia si deve tenere in considerazione che le norme comunitarie sono suscettibili di una diversa interpretazione e, conseguentemente, di una differente applicazione a seconda degli Stati membri, ciascuno dei quali mantiene le proprie e specifiche peculiarità derivanti da tradizioni giuridiche e consuetudini procedurali e operative che più si confanno ai relativi contesti nazionali.
Pertanto, è auspicabile che i successivi interventi in materia tengano in adeguata considerazione anche questi aspetti più critici al fine di pervenire a risultati sempre più efficaci e di sfruttare le straordinarie potenzialità racchiuse nello sdoganamento centralizzato.

