Un nuovo equilibrio tra luogo della dichiarazione, luogo della merce e responsabilità degli operatori
Lo sdoganamento centralizzato rappresenta una delle semplificazioni doganali più significative previste dal Codice Doganale dell’Unione. Non si tratta soltanto di una diversa modalità di presentazione della dichiarazione doganale, ma di un vero cambio di impostazione nella gestione dei flussi import/export, con effetti rilevanti sull’organizzazione interna delle imprese, sull’attività degli spedizionieri doganali e sul rapporto operativo con l’Amministrazione.
Il principio è noto: l’operatore autorizzato può presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio competente rispetto al luogo in cui è stabilito, anche se le merci sono fisicamente presentate presso un diverso ufficio doganale. In altri termini, si separa il luogo di gestione della dichiarazione dal luogo di presentazione materiale della merce. La Commissione Europea qualifica infatti lo sdoganamento centralizzato come una semplificazione che consente alle imprese UE di centralizzare processi doganali, contabilità, logistica e distribuzione.
Il fondamento giuridico è l’articolo 179 del CDU, che consente alle autorità doganali di autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione relativa a merci presentate presso un altro ufficio doganale. Tale passaggio viene correttamente inquadrato come una forma di semplificazione applicabile a gran parte dei regimi doganali, con esclusione del transito, e utilizzabile con dichiarazione standard, dichiarazione semplificata o iscrizione nelle scritture del dichiarante.
Dal punto di vista operativo, la procedura ruota attorno a due uffici: lo SCO (Supervising Customs Office), cioè l’ufficio doganale di controllo, e il PCO (Presentation Customs Office), cioè l’ufficio doganale di presentazione. Lo SCO riceve la dichiarazione, cura l’analisi dei rischi, effettua i controlli documentali, richiede eventuali integrazioni e assume la decisione finale sullo svincolo, tenendo conto anche degli esiti dei controlli svolti dal PCO. Quest’ultimo, invece, presidia fisicamente la merce, effettua i controlli di sicurezza e le eventuali verifiche materiali richieste o ritenute necessarie, anche con riferimento a divieti, restrizioni e fiscalità nazionale.
Per il dichiarante, il vantaggio più evidente è la possibilità di avere un solo interlocutore doganale principale. Tuttavia, sarebbe riduttivo leggere lo sdoganamento centralizzato solo come una semplificazione amministrativa. In realtà, esso richiede una struttura interna solida, dati doganali affidabili, sistemi informativi integrati e personale formato. Classificazione tariffaria, origine, valore, documentazione commerciale, licenze, certificati e fiscalità devono essere governati in modo coerente e tempestivo. La centralizzazione, quindi, non elimina la complessità: la concentra e la rende più gestibile, a condizione che l’operatore sia effettivamente pronto.
Un requisito centrale è il possesso dello status AEOC (Customs), insieme alla specifica autorizzazione allo sdoganamento centralizzato. In questo senso, la procedura si inserisce pienamente nella logica delle semplificazioni doganali riservate agli operatori affidabili, capaci di dimostrare adeguati standard di compliance, controllo interno e tracciabilità. È un passaggio importante anche per gli spedizionieri doganali, chiamati sempre più spesso non solo a trasmettere dichiarazioni, ma ad accompagnare le imprese nella progettazione dei processi, nella gestione delle autorizzazioni e nell’integrazione tra flussi logistici, fiscali e doganali.
Sul piano unionale, la Circolare ADM n. 23/D del 30 ottobre 2024 ha fornito chiarimenti operativi sull’attivazione dello sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’articolo 179 CDU. Il sistema consente la presentazione della dichiarazione in uno Stato membro e la presentazione fisica della merce in un altro, con una necessaria cooperazione tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione. I dazi doganali, in quanto risorse proprie dell’Unione, sono riscossi dall’ufficio di controllo, mentre l’eventuale fiscalità interna, come IVA, accise e altri tributi nazionali, resta collegata allo Stato membro in cui la merce è presentata.
Di particolare interesse per gli operatori italiani è anche lo sviluppo dello sdoganamento centralizzato nazionale. Con la Circolare ADM n. 19/2025, l’Agenzia ha disciplinato l’attivazione della procedura in ambito nazionale ai sensi dell’art. 179 CDU, al momento per le operazioni di importazione in procedura ordinaria con dichiarazione standard. In questo caso, l’operatore può presentare la dichiarazione presso un unico ufficio doganale competente, anche quando la merce è fisicamente presentata presso un diverso ufficio situato nel territorio nazionale.
L’esempio pratico aiuta a comprendere la portata del cambiamento. Si immagini un importatore lombardo che riceve container nel porto di Genova. Nel modello ordinario, l’operazione doganale è normalmente presentata presso l’ufficio di Genova, perché lì arriva la merce. Con lo sdoganamento centralizzato nazionale, invece, l’importatore autorizzato può presentare la dichiarazione all’ufficio di Milano, che opera come SCO, mentre la merce resta fisicamente a Genova, presso il PCO. Milano governa la dichiarazione e la liquidazione dei diritti; Genova presidia la merce, effettua i controlli eventualmente richiesti e consente lo svincolo operativo.
I benefici sono evidenti: riduzione del carico amministrativo, minore frammentazione delle procedure, possibile riduzione del ricorso al transito, ottimizzazione dei flussi logistici, maggiore controllo sulle operazioni e gestione centralizzata delle attività di verifica. Per le imprese con più punti di ingresso, più stabilimenti o flussi ricorrenti, lo sdoganamento centralizzato può diventare una leva concreta di efficienza. Per gli spedizionieri e i doganalisti, rappresenta invece un terreno professionale ad alto valore aggiunto, nel quale competenze tecniche, capacità consulenziale e conoscenza dei sistemi informatici doganali diventano decisive.
Lo sdoganamento centralizzato deve quindi essere letto come un passaggio evolutivo della dogana moderna: meno legata al luogo fisico della merce e sempre più fondata sulla qualità del dato, sull’affidabilità dell’operatore e sulla cooperazione digitale tra amministrazioni. Per il nostro settore, la sfida è duplice: da un lato, aiutare le imprese a cogliere l’opportunità; dall’altro, presidiare con competenza i rischi operativi, fiscali e documentali che la centralizzazione comporta.
In conclusione, il ruolo dello spedizioniere doganale non viene ridimensionato, ma rafforzato. La procedura centralizzata richiede professionisti capaci di leggere insieme norma, prassi, sistemi informatici e logistica reale. È proprio in questo spazio, tra semplificazione e controllo, che si gioca una parte importante della competitività doganale dei prossimi anni.

