Royalties , revisione a posteriori e IVA come diritto di confine

Doppia imposizione o neutralità fiscale? ADM risponde ad Anasped

La nuova veste dell’imposta sul valore aggiunto nel D. Lgs 141/2024, qualificata come diritto di confine al pari dei dazi, ha acceso i riflettori su questioni già affrontate (e talvolta risolte, nell’ambito della normativa previgente) da giurisprudenza e prassi amministrativa.

Fra queste, particolare rilievo assume il principio di neutralità dell’IVA su corrispettivi e diritti di licenza (royalties) quando, a seguito di una revisione a posteriori, gli stessi sono aggiunti al valore in dogana e l’IVA pertinente è già stata pagata o assolta mediante il meccanismo del reverse charge.

In tali circostanze, oltre ai maggiori dazi e all’IVA ad essi afferente, ADM può accertare anche l’imposta sull’intero ammontare delle royalties, stante la sua natura di diritto di confine? Dazi ed IVA formano, oggi, un unicum inscindibile? Casi come quelli, a titolo esemplificativo, di Puma Italia s.r.l. (Cassazione 8473 del 06/04/2018) o di Moia s.p.a. (Cassazione 26917 del 20/09/2023) avrebbero, a distanza di anni, un esito diverso per quanto riguarda la pretesa dell’IVA?

Questi sono i dubbi sollevati dalle nostre Associazioni territoriali, preoccupate per la possibile messa in discussione, a causa dei recenti cambiamenti normativi, di un caposaldo dell’ordinamento italiano: “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Un divieto di doppia imposizione sancito nell’ambito delle imposte dirette (art. 67 DPR 600/1973), ma applicabile, secondo autorevole dottrina¹, anche a quelle indirette e, in particolare, all’IVA.

La nostra Federazione ha, quindi, dato voce agli interrogativi pervenuti, presentando ad ADM una richiesta di informazioni, ex art. 14 Reg. UE 952/2013, volta a chiarire il trattamento IVA dei corrispettivi e diritti di licenza in sede di accertamento doganale a posteriori.

Ecco i punti chiave dell’intervento di ADM e la risposta al quesito di Anasped.

Valore in dogana e base imponibile IVA: un legame a doppio filo…

…messo in luce dall’art. 69 DPR 633/1972. Quest’ultimo afferma, infatti, che l’imposta è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’IVA, e delle spese di inoltro al luogo di destinazione finale.

Sulla base imponibile IVA si riverberano, quindi, tutte le vicende che interessano il valore in dogana, prima fra tutte quell’aggiunta, al prezzo pagato o da pagare, delle royalties quando sono corrisposte dall’importatore come – requisito molto delicato e da valutare di volta in volta, senza automatismi – condizione della vendita (art. 71 c. 1 lettera c Reg. UE 952/2013 e art. 136 Reg. di esecuzione UE 2015/2447).

IVA sulle royalties: non solo accertamento doganale, ma anche autoliquidazione

Ne consegue che le royalties sono assoggettate ad IVA in dogana, al momento dell’immissione in libera pratica e consumo.

Nelle argomentazioni a supporto della sua risposta, tuttavia, ADM riconosce che corrispettivi e diritti di licenza sono prestazioni di servizi (art. 3 comma 2 punto 2 DPR 633/1972) e che l’imposta sugli stessi può essere assolta autonomamente dall’acquirente, attraverso il pagamento dell’IVA a debito esposta nella fattura del licenziante nazionale o con inversione contabile, in caso di prestatore estero, UE o extra UE.

Neutralità fiscale: principio cardine nella giurisprudenza UE e nella prassi ADM

ADM richiama, inoltre, la causa C-272/13 Equoland, riguardante la mancata introduzione fisica nel deposito IVA dei beni importati e l’assolvimento dell’imposta con reverse charge. Nella sentenza i giudici della Corte hanno affermato il principio di neutralità fiscale, sottolineando che sono contrarie al diritto dell’Unione le disposizioni nazionali che prevedono il pagamento dell’IVA all’importazione, nonostante l’avvenuta regolarizzazione con inversione contabile.

Le conclusioni della CGUE sono state riprese, poi, dalla circolare ADM 16/D del 2014, citata nelle argomentazioni di ADM a supporto della risposta fornita. Nella circolare del 2014 ADM ha evidenziato che la neutralità dell’imposta è garantita anche nel caso in cui la maggiore IVA sia liquidata in sede di revisione dell’accertamento.

Conclusioni ADM: confermato il “no” alla doppia imposizione

Nella risposta alla nostra Federazione, ADM ha concluso che:

  • Se a seguito di attività di revisione, la base imponibile viene modificata in ragione della rideterminazione dele valore, l’IVA non potrà essere accertata per l’intero importo nel caso in cui l’operatore possa provare di averla già assolta e dovrà essere accertato il solo importo risultante dalla differenza tra IVA dovuta, così come ricalcolata in ragione dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana, e IVA già oggetto di pregresso pagamento.
  • In caso di rettifica dei dazi doganali a seguito dell’inclusione nella base imponibile delle royalties corrispose al licenziante, l’Ufficio non può pretendere dal licenziatario/importatore un nuovo versamento dell’IVA, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.

Una conferma del “no” alla doppia imposizione, quindi, a patto che l’importatore possa dimostrare la corrispondenza e la pertinenza dell’IVA già assolta alla maggiore imposta dovuta all’importazione per effetto dell’inclusione delle royalties nel valore accertato dalla dogana.

  • Riforma Doganale: Nuove Regole su Dazi e IVA – Prime modifiche correttive

    A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma doganale approvata con il d.lgs. 141/2024, il Consiglio dei Ministri ha adottato un primo decreto correttivo che interviene in modo significativo sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Le modifiche mirano a chiarire e correggere alcune criticità emerse nella fase di prima applicazione delle nuove norme, in particolare…

    Leggi tutto

  • Giovani nelle Associazioni territoriali? Al via l’iniziativa del Friuli Venezia Giulia

    TRIESTE – Soffia il vento del cambiamento e l’Associazione territoriale del Friuli Venezia Giulia spiega le vele per seguire la rotta dell’innovazione. A un anno da quella rivisitazione del nostro Statuto¹ che ha dato una veste formale ad Anasped giovani, nata e tenuta a battesimo a Trieste nel 2022 e nel 2023², l’Associazione spedizionieri doganali…

    Leggi tutto

  • La rappresentanza in dogana: evoluzione storica e prospettive future per la nostra categoria

    ROMA – È l’elegante Hotel Mediterraneo ad ospitare, per quest’anno, l’Assemblea primaverile della nostra Federazione e l’evento formativo Anasped intitolato “La rappresentanza in dogana”. Una tavola rotonda interessante e coinvolgente su un tema caro alla nostra categoria, affrontato magistralmente da un parterre di relatori d’eccezione, moderati dal nostro Presidente Massimo De Gregorio. Ai saluti istituzionali…

    Leggi tutto

  • Sdoganamento centralizzato: opportunità e nuove sfide per gli operatori

    Il 2 giugno è stata avviata la seconda fase dello sdoganamento centralizzato, una procedura originariamente introdotta dal Regolamento UE 952/2013 che permette agli operatori economici autorizzati (AEO-C) di presentare dichiarazioni doganali presso gli uffici doganali competenti nel Paese in cui essi sono stabiliti, anche se le merci vengono presentate fisicamente in un altro Stato membro…

    Leggi tutto

  • Il sistema sanzionatorio nella nuova normativa doganale ex Dlgs 141/2024

    A. Premessa Nell’autunno 2024, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale una profonda riforma della previgente disciplina doganale, contenuta nel Dlgs 141 del 26.09.2024 (di seguito, decreto), all’interno della quale ha destinato un’apposita serie di norme disciplinari in materia di applicazione delle sanzioni per illeciti commessi in sede doganale. Il sistema sanzionatorio, in particolare, riscrive la…

    Leggi tutto

  • La fine del multilateralismo?

    Il ritorno dei dazi nell’America di Trump Considerata un pilastro del commercio internazionale, la clausola della nazione più favorita (MFN), prevista dall’Articolo I del GATT del 1994, si fonda sul principio fondamentale di assicurare a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) un trattamento commerciale equo e non discriminatorio. In sostanza, il principio…

    Leggi tutto