Ritardato pagamento IVA in dogana: sanzioni e rimedi “à la carte”

Leggendo la precedente Newsletter (nello specifico l’articolo intitolato: “la tazzina della discordia”) mi è parso di vivere una sorta di Déjà-vu: a chi non è mai capitata una situazione similare dove viene richiesta una procedura o applicata una norma in una Sot ed in un’altra no?

Le normative talvolta vengono intese in diversi modi dai soggetti che vi si approcciano, così come uno stesso spartito letto ed interpretato da diversi esecutori può presentare differenze anche sostanziali pur trattandosi delle stesse note; Il problema non trascurabile però è che un’interpretazione differente o addirittura erronea della norma comporta quasi sempre l’insorgere di problematiche per chi ne viene colpito in termini di tempo, risorse economiche e lavoro.Quanto segue vuole avere la funzione di “raccontare” un fatto, analizzarlo, informare e magari aiutare a prevenire una situazione già verificatasi in altre circostanze.

Entriamo nello specifico: l’argomento riguarda un caso di plafond insufficiente nella dichiarazione d’intento.
Come sappiamo le imprese che effettuano operazioni internazionali, con Paesi sia UE sia extra

UE, in presenza di determinate condizioni, possono acquistare/importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, entro un predeterminato limite detto plafond.
Può capitare però, nel caso di dichiarazioni d’intento cumulative, che si oltrepassi il limite di plafond disponibile, pur essendo il sistema Aida programmato affinché vi sia un controllo con l’Agenzia delle Entrate per “respingere” le dichiarazioni con un plafond residuo insufficiente.

Nonostante questi presupposti, la casistica che andremo ad analizzare crea una sorta di “corto circuito”, in quanto essendo il sistema programmato per scalare l’importo dalla dichiarazione d’intento in concomitanza con lo svincolo della dichiarazione doganale, può accadere quanto segue:

Plafond residuo sulla D.i.: € 100.000

–> Bolla A scarica € 60.000 –> esito CD (non scarica momentaneamente plafond)

–> Bolla B scarica € 50.000 –> esito CA (plafond scaricato)

–> Bolla A svincolata da CD –> splafonamento di € 10.000 in sede di chiusura del controllo da parte di ADM

Cosa dice la normativa in caso di splafonamento?

Il D.lg. 471/1997 art.7 comma 4 attesta che: “È’ punito con la sanzione prevista nel comma 3 (sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito”.

Visti i presupposti, se l’importatore non avesse a disposizione ulteriore plafond si ricadrebbe nella violazione dell’articolo appena citato.

E se invece l’importatore avesse a disposizione ancora plafond da utilizzare? In quel caso basterebbe presentare una seconda dichiarazione ad integrazione/sostituzione e pagare una sanzione come errata presentazione del documento (Art. 303 T.u.l.d. comma 1).

E qui arriviamo al dunque. Invece che limitarsi alle due possibilità precedentemente illustrate, è successo che venisse applicato l’art. 13, comma 4 del D.lgs. 471/1997, che attesta che “Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

Su determinate cifre, l’importo risulta molto elevato anche nel caso in cui si opti per il ravvedimento operoso (un decimo della sanzione prevista); d’altro canto decidere di rivolgersi alla Commissione Tributaria, oggi Corte di Giustizia Tributaria, rischia di comportare spese anche maggiori fra tempistiche, assistenza legale e quant’altro.

È stato determinato, a seguito di confronto con l’Agenzia Centrale, che l’applicazione dell’art 13 del D.lgs. 471/1997 è sostanzialmente errata (salvo regolarizzazione della posizione nei 10 giorni successivi), di conseguenza la questione dovrebbe risolversi a breve, evitando che si riproponga una situazione simile. Rimane, tuttavia, la problematica iniziale, ovvero il comprendere il perché nel luogo A si applica una normativa e nel luogo B la stessa autorità applica una normativa differente. Ma volendo osservare il problema da una diversa angolazione, credo che sia fondamentale sottolineare come si tratti di un segnale importante che vi sia un ascolto ed un dialogo fra le parti in causa così da poter superare qualunque problematica e poter migliorare insieme, senza pregiudizi e schieramenti a priori.

Stefano Aricò

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