Regolamento anti-deforestazione sostenibilità ambientale negli adempimenti doganali

Due diligence e compliance i due termini più in voga di questi ultimi anni. Risuonano forti e chiari. Il cambiamento epocale che il mercato globale e l’economia stanno vivendo non lascia via di scampo: o stai al passo con la normativa o ti ritrovi immediatamente fuori dai giochi. Dopo l’introduzione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), che ha scombinato notevolmente gli equilibri che governavano gli scambi commerciali, si è da poco fatto spazio il regolamento UE 2023/1115 anti-deforestazione. La tematica della sostenibilità ambientale è molto calda: il cambiamento climatico e il degrado ambientale stanno, da tempo, rappresentando due grandi e spaventose minacce per l’Europa e per il mondo intero ed è proprio in questo contesto e nella volontà dell’Unione Europea di raggiungere un’economia efficiente, moderna e sostenibile che si è perfettamente inserita questa normativa. L’obiettivo della stessa è quello di incentivare le realtà che operano nel mercato comune a fare affidamento a produttori e fornitori in grado di operare in conformità con quelli che sono gli standard di efficacia ed efficienza universali. Ricordiamo che l’Unione Europea è fra i maggiori importatori al mondo, secondo solo alla Cina, di “deforestazione incorporata” per cui, per placare e moderare questa tendenza al rialzo, a partire dal 30 dicembre 2024[1] gli operatori economici che importano, esportano e commercializzano nell’Unione Europea determinati beni quali bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno saranno chiamati a verificare, con la dovuta diligenza, che i suddetti prodotti provengano da stati o da regioni in cui non si siano verificati fenomeni di deforestazione o degrado forestale a partire dal 31 dicembre 2020 e che i diritti dei proprietari terrieri, dei lavoratori e delle popolazioni locali siano rispettati. Quello che viene richiesto alle realtà economiche è una maggiore consapevolezza del proprio operato e una sempre più attenta valutazione e gestione del rischio e di garanzia della conformità.

La dichiarazione di dovuta diligenza

La normativa è decisa: le materie prime interessate e i prodotti interessati non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tre precise condizioni:

  1. sono a deforestazione zero[2];
  2. sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
  3. sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Ma come si arriva alla corretta e consapevole redazione della suddetta dichiarazione? Il processo di dovuta diligenza per attestare la conformità dei prodotti sarà piuttosto complicato da porre in essere ed inciderà pesantemente su quella che è la quotidianità operativa odierna.

L’articolo 8 del regolamento anti-deforestazione definisce il concetto di dovuta diligenza che si concretizzerà in un processo comprendente:

  1. la raccolta di informazioni, di dati e di documenti;
  2. le misure di valutazione del rischio;
  3. le misure di attenuazione del rischio.

Sarà quindi necessario, in un primo momento, collezionare elementi di prova che portino alla conclusione che i prodotti siano in compliance con il regolamento in parola; tra questi la tipologia e la quantità dei prodotti o delle materie prime interessate, il paese o la regione di produzione, i fornitori, i clienti e la geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno nei quali sono state prodotte le materie prime che il prodotto interessato contiene o con le quali è stato fabbricato. Una volta raccolti questi dati l’operatore economico sarà tenuto a condurre, con un approccio integrale, la valutazione del rischio di deforestazione, degrado forestale e illegalità. Dovrà quindi prendere in considerazione, oltre ai dati storici, anche gli elementi naturali, sociali, commerciali e politici dei paesi o delle regioni coinvolte. Ciò che si richiede è la capacità di dimostrare e documentare il processo di valutazione che il soggetto economico porrà in essere per analizzare il grado di rischio. Se l’esito di tale procedura sarà un grado di rischio significativo sarà doveroso mettere in atto le cosiddette misure di attenuazione dello stesso per condurlo ad un livello trascurabile. L’attenuazione potrebbe richiedere la raccolta di informazioni supplementari, lo svolgimento di nuove indagini o audit indipendenti nei luoghi di produzione o, ancora, il sostegno dei fornitori locali attraverso investimenti. Se contrariamente il rischio di non conformità risulterà nullo o trascurabile sarà possibile procedere alla redazione della dichiarazione di dovuta diligenza. L’allegato II del regolamento fornisce tutti i dati e le informazioni che saranno necessarie per la corretta e puntuale redazione della stessa. Una volta completata dovrà essere presentata al sistema di informazione in via telematica prima che i prodotti interessati vengano commercializzati. In seguito l’operatore sarà vincolato a riferire ai propri clienti di aver adempiuto agli obblighi di due diligence e a comunicare loro il numero di riferimento della dichiarazione. Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti l’operatore si assume la responsabilità della conformità dei prodotti interessati e si impegna a conservare la documentazione per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata. Qualora venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato, si impegna a informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui il bene è stato introdotto, nonché i commercianti a cui ha fornito lo stesso bene. Nel caso delle esportazioni, il soggetto è tenuto ad informare le autorità competenti dello Stato membro che coincide con il paese di produzione.

Sanzioni

A che sanzioni va incontro l’operatore economico qualora non presenti la dichiarazione di dovuta diligenza o commetta errori nella compilazione della stessa?

L’articolo 25 del regolamento in parola afferma che le sanzioni dovranno essere imposte a livello nazionale da ciascuno Stato membro e dovranno rispondere ai criteri definiti dall’articolo 42 del Codice Doganale dell’Unionale (CDU) di effettività, proporzionalità e dissuasività. Tali sanzioni dovranno essere sempre commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati e l’importo massimo non potrà essere inferiore al 4% del fatturato annuo dell’operatore nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione.

 

Il regolamento anti-deforestazione costituisce un ulteriore importante tassello all’intero della lotta al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità che porterà alla creazione di una catena di approvvigionamento a “deforestazione zero”. L’obiettivo che l’Unione Europea tende perseguire è ben chiaro, il dubbio che rimane è relativo alle risorse che le aziende hanno a disposizione per allinearsi a queste nuove e sempre più esigenti normative. Se già con l’avvento del CBAM gli operatori hanno imparato a prendere consapevolezza dei rischi e della repentina necessità di rendere più efficienti ed efficaci i processi di valutazione interna, per rimanere a galla nell’evoluzione del contesto odierno questa mera consapevolezza purtroppo non basta più. Diventa fondamentale invece sviluppare l’abilità e la destrezza di reagire e agire senza indugio agli adempimenti evitando così possibili rallentamenti o blocchi delle proprie attività. Il consiglio, soprattutto per le piccole-medie imprese, rimane quello di far affidamento ai professionisti del mestiere aventi una visione più ampia e completa delle problematiche ed in grado quindi di offrire soluzioni ponderate ad hoc e completamente customizzate per la realtà appellanti.

 

Agnese Blarasin

AnaspeDoganaGiovani

[1] Fatte salve per alcune eccezioni e per le micro-piccole imprese

[2] «a deforestazione zero»: a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;

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