Proposta di Riforma del Codice Doganale dell’Unione

Analisi normativa e prospettive operative

Il 17 maggio 2023, la Commissione europea ha presentato la proposta di riforma dell’attuale Codice Doganale dell’Unione (UCC). Dopo la prima e unica lettura del Parlamento europeo, il testo adottato è stato pubblicato il 13 marzo 2024.

Con procedura legislativa ordinaria (C/2025/1035), il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura:

  • invitando la Commissione a presentare nuovamente la proposta qualora la sostituisca o la modifichi in modo sostanziale;
  • incaricando il Presidente del Parlamento di trasmettere la posizione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

I tre pilastri della riforma UCC

1. DATA HUB

La riforma introduce un nuovo approccio ai dati doganali, basato sull’utilizzo di fonti commerciali di elevata qualità, validate lungo l’intera catena logistica. I dati dovranno essere:

  • condivisi tra le amministrazioni;
  • utilizzati per una gestione comune del rischio a livello UE;
  • integrati in un quadro di cooperazione tra dogane, autorità di vigilanza del mercato, organi di contrasto all’evasione e autorità fiscali.

La Corte dei conti europea, nella Relazione 2022, ha evidenziato la necessità di un’applicazione armonizzata della gestione del rischio, indispensabile per l’entrata in vigore delle semplificazioni previste dal 2025 (sdoganamento centralizzato, EIDR, autovalutazione).


2. EUCA – European Union Customs Authority

La proposta prevede l’istituzione di una Agenzia Doganale Europea (EUCA), con il compito di fornire servizi a valore aggiunto alla Commissione e agli Stati membri.

Le principali funzioni includono:

  • assicurare l’applicazione uniforme del Codice doganale e degli atti delegati ed esecutivi;
  • integrare il ruolo dell’OCM;
  • coordinare lo sdoganamento centralizzato;
  • gestire il TP per garantire condizioni di concorrenza e prevenire distorsioni dei traffici.

La governance dell’Agenzia dovrebbe rispettare l’attuale ripartizione delle competenze tra UE e Stati membri.


3. T&C – “Trust & Check Trader”

La riforma propone un nuovo regime di operatore economico autorizzato, articolato su più livelli e più efficace rispetto all’attuale disciplina AEO.

L’esperienza maturata ha dimostrato che lo status AEO non ha prodotto i benefici attesi, anche a causa di un’applicazione non armonizzata tra gli Stati membri.

Il modello T&C introduce condizioni particolarmente stringenti, tra cui:

  • accesso in tempo reale delle autorità doganali ai sistemi elettronici dell’operatore;
  • condivisione continua dei dati relativi alle operazioni doganali.

In cambio, i T&C dovrebbero beneficiare di agevolazioni quali:

  • rilascio delle merci senza intervento attivo della dogana;
  • pagamento differito del debito doganale;
  • presentazione posticipata di parte dei dati;
  • controlli presso la sede dell’operatore;
  • trattamento preferenziale per autorizzazioni e procedure speciali.

Tuttavia, molti di questi benefici sono già previsti per gli operatori AEO, mentre l’accesso diretto ai sistemi informatici espone i T&C a un rischio maggiore di controlli e sanzioni, anche per violazioni minori, creando un potenziale squilibrio del sistema.


Il testo del Consiglio Europeo e le criticità emerse

Il 20 giugno 2025, il Consiglio Europeo ha adottato un nuovo testo emendato, avviando la fase di trialogo con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro la fine del 2025.

Il testo del Consiglio ha modificato alcuni elementi chiave della riforma:

  • il sistema T&C è stato ridimensionato e poco distinto dall’AEO, privilegiando il controllo rispetto alla fiducia;
  • i vantaggi legati alla rappresentanza diretta non sono stati estesi alle T&C;
  • il ruolo dei rappresentanti doganali è stato equiparato a quello di importatori ed esportatori, senza una chiara distinzione delle responsabilità;
  • la sezione su infrazioni e sanzioni è stata profondamente rivista, senza garantire un’armonizzazione uniforme;
  • il ruolo dell’EUCA è stato indebolito, prevedendo direttive non vincolanti;
  • è stata eliminata la figura dell’importatore presunto nell’e‑commerce;
  • è stata rimessa in discussione la soglia dei 150 €.

Prospettive future

Il processo di codecisione coinvolge oggi Parlamento europeo, Commissione e Consiglio in un confronto complesso, con il rischio di un testo di compromesso che non risponda pienamente alle esigenze alla base della riforma.

In questo scenario, il Rappresentante Doganale dovrà rivedere rapidamente il proprio ruolo, adattandosi al nuovo quadro normativo e puntando a una posizione centrale nell’innovazione digitale e procedurale prevista a partire dal 2028.petitive disadvantages for European companies | E-002914/2025 | European Parliament

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