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TITOLO I : Costituzione e scopi
Art. 1
- La Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali (di seguito anche “Federazione”), anche indicata con l’acronimo ANASPED – dotata di personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 20 aprile 1963, n. 904 – è costituita tra Associazioni ed Organizzazioni di categoria di doganalisti, professionisti così definiti dall’art. 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213. Essa ha carattere apolitico e durata illimitata.
- La Federazione ha sede in Roma, ma potrà istituire uffici dipendenti anche altrove.
Art. 2
La Federazione ha per scopo l’intervento nelle questioni generali dell’attività degli spedizionieri doganali, compresa l’attività sindacale, di sostegno professionale e tutela degli spedizionieri doganali e dei loro ausiliari e/o tirocinanti, dipendenti, collaboratori nonché delle imprese associate con particolare riguardo al commercio ed al traffico internazionale delle merci. Le sue principali funzioni sono:
- rappresentare la categoria in sede nazionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private; di studiare e risolvere i problemi comunque riguardanti la categoria e di curare l’applicazione delle risoluzioni adottate dai propri organi;
- valorizzare le funzioni e l’opera professionale dei doganalisti attraverso l’organizzazione di apposite attività comunicative, informative e formative finalizzate alla crescita ed all’aggiornamento professionale degli iscritti all’Albo di cui all’art. 9 della legge n. 213/2000, nonché allo sviluppo ed alla diffusione dell’immagine della categoria quali intermediari necessari tra imprese e autorità doganali o altre autorità, nelle operazioni di commercio estero con funzioni di agevolazione dei traffici.
- salvaguardare l’aspetto occupazionale e previdenziale della categoria con particolare riguardo alle fasce meno tutelate.
- promuovere e mantenere in sede nazionale ed internazionale rapporti e concludere intese con istituzioni, enti o associazioni nell’interesse della categoria;
- provvedere alla nomina o alla designazione di rappresentanti della categoria presso istituzioni, enti ed organismi, nazionali ed internazionali, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni delle autorità competenti.
TITOLO II: SOCI
Art. 3
- Aderiscono alla Federazione – come soci – le associazioni e le organizzazioni di categoria di doganalisti come definiti nel precedente art. 1, comunque denominate, di cui all’articolo 3 comma 3 il cui statuto non contrasti con le norme e i principi contenuti nello statuto della Federazione. Si intendono per “soci”, ai sensi del presente Statuto, le predette associazioni e/o organizzazioni.
- Le associazioni e le organizzazioni di categoria di cui al comma precedente hanno competenza territoriale nella Regione dove è ubicata la rispettiva sede legale; nel caso in cui più associazioni siano presenti nello stesso territorio di riferimento, la rappresentatività regionale sarà assicurata dai rispettivi rappresentanti.
- Possono aderire alle associazioni ed organizzazioni di categoria, di cui ai comma precedenti, gli spedizionieri doganali in possesso della patente di cui all’art. 47 TULD (d.P.R. 23.1.1973, n. 43) anche se non iscritti nell’Albo di cui all’art. 4 della legge n. 1612/1960; le imprese di cui un doganalista, o rappresentante doganale anche stabilito in altro Stato membro dell’Unione europea, risulti titolare dell’impresa o ne ricopra la carica di amministratore e così per le associazioni professionali di doganalisti, nonché i loro ausiliari e/o tirocinanti; possono inoltre aderire, senza diritto di voto, i dipendenti, i collaboratori e le altre imprese associate che perseguano finalità non in contrasto con quelle della Federazione. Le Associazioni di cui al presente comma consentono l’adesione ad esse degli ausiliari e dei tirocinanti dei loro iscritti.
- I presidenti delle associazioni e delle organizzazioni di categoria non possono assumere cariche incompatibili con gli scopi della Federazione o che ne pregiudichino il raggiungimento, né appartenere ad associazioni che operino in contrasto con la Federazione. Particolari deroghe saranno deliberate dal consiglio direttivo sentito il parere del collegio dei probiviri.
- È istituita la sezione di ANASPED denominata “ANASPED GIOVANI” (di seguito anche “sezione giovani”), costituita da doganalisti che non abbiano oltre 45 anni di età anagrafica, dai rispettivi tirocinanti ed ausiliari che abbiano lo stesso requisito anagrafico, nonché dalle imprese di spedizioni il cui amministratore sia un doganalista che non abbia oltre 45 anni di età anagrafica. Per richiedere l’iscrizione nella sezione giovani è necessario essere iscritti ad una delle associazioni di cui al precedente comma 2, aderente ad ANASPED. I componenti della sezione giovani possono esprimere, con le modalità indicate nel seguente art. 15, comma 3, il loro rappresentante quale delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. Allo stesso modo i componenti della sezione giovani possono partecipare alle Assemblee della Federazione tramite un proprio rappresentante. In entrambi i casi di cui sopra, i rappresentanti della sezione giovani esprimono esclusivamente un voto consultivo.
Art. 4
- La domanda di ammissione, presentata dall’Associazione o dall’Organizzazione di categoria, viene presentata alla Federazione che, a mezzo del Consiglio Direttivo, decide in merito all’accettazione.
Art. 5
- I soci sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota sociale annuale, il cui ammontare sarà proporzionale al numero di soci effettivi iscritti in ciascuna associazione od organizzazione.
- L’importo della quota sociale annuale sarà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.
- I soci, all’atto dell’ammissione, sono tenuti al pagamento della quota per due anni, e successivamente di anno in anno, finché non abbiano dato le dimissioni per lettera raccomandata entro il 31 luglio.
Art. 6
- I soci conservano piena autonomia nell’esplicazione della loro attività, ma la loro azione dovrà uniformarsi alle direttive della Federazione per ciò che riflette gli interessi di ordine generale e non può investire questioni che per la loro natura sono di competenza della Federazione, pur avendo facoltà di sottoporre qualunque argomento all’esame degli organi federali.
- I soci e per essi i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondamentali dell’associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge e alle norme fiscali, o al codice deontologico dei doganalisti, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell’ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell’associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dal codice deontologico adottato dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
Art. 7
La qualifica di socio si perde:
- per recesso, che non esonera dagli impegni assunti nei modi e termini di cui all’art. 5;
- per espulsione deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per compimento di atti, da parte dell’associato, che siano in contrasto con gli scopi sociali o abbiano recato pregiudizio all’attività e/o danno materiale o di immagine alla Federazione o per incompatibilità con la sua appartenenza alla Federazione;
- per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6, punto 2, dello Statuto e per il mancato rispetto del codice deontologico e dei doveri degli associati;
- per il mancato pagamento della quota sociale per più di due anni anche non consecutivi nonostante l’inutile decorso di un mese dal ricevimento a mezzo PEC del sollecito da parte del Tesoriere a ciò debitamente autorizzato dal Consiglio direttivo
Art. 8
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Federazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.
TITOLO III: Organi della federazione
Art. 9
Sono organi della Federazione:
- l’assemblea
- il Presidente
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.
Art. 10
Tutte le cariche sono gratuite e non possono essere assunte che da persone fisiche appartenenti ad una delle categorie rappresentate dalla Federazione, indicate dal regolamento.
Art. 11
Assemblea dei soci
- L’assemblea dei soci è il massimo organo della Federazione. L’assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, i quali hanno diritto ad un voto per ogni iscritto alla propria associazione o organizzazione. I soci partecipano all’assemblea mediante i propri rappresentanti, con le modalità previste dal regolamento.
- Il numero dei doganalisti iscritti all’associazione dovrà essere dichiarato e provato agli effetti del presente articolo, al momento dell’adesione e successivamente alla fine di ciascun semestre solare di ogni anno.
- Non sono ammesse deleghe ad altre Associazioni ma solo a soci della stessa Associazione delegante.
- Ciascun socio perde il diritto di voto in casi di mancato versamento della quota annuale così come determinata ai sensi dell’art. 5.
Art. 12
Assemblea dei Soci
- L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
- Sono di competenza dell’assemblea ordinaria:- l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
 - l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, negli anni in cui occorra;
 - la nomina del Presidente;
 - l’attribuzione di cariche onorifiche;
 - la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri;
 - l’approvazione di regolamenti interni;
 - l’esame dei problemi di ordine generale interessanti la categoria e l’adozione delle direttive sull’attività dell’Associazione;
 - delibera su tutti gli argomenti che sono di sua competenza per legge e per statuto o che siano stati posti all’ordine del giorno.
 
- L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno:
- entro il secondo semestre per l’approvazione del Bilancio Preventivo e del programma di attività sociale per l’anno successivo;
- entro i primi quattro mesi dell’anno per l’approvazione del conto consuntivo, della destinazione dell’avanzo di gestione nonché per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi di gestione.
- Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:- le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione,
 - lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
 
- L’Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno di 1/10 dei Soci iscritti alle associazioni.
- Per le modificazioni all’atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto, è necessario che all’Assemblea siano presenti, tante Associazioni rappresentanti i tre quarti dei soci iscritti. L’Assemblea delibererà con il voto favorevole della maggioranza.
Art. 13
- La convocazione dell’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è fatta a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
- In prima convocazione: l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci iscritti alle associazioni; l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti associati che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci iscritti alle associazioni;
- In seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati, salvo che si tratti di Assemblea straordinaria per la validità della quale è necessaria la presenza all’assemblea di tanti associati che rappresentino due terzi dei voti spettanti a tutti i soci iscritti alle associazioni.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
- Per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza all’assemblea dei tre quarti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza.
- Le deliberazioni devono constare da verbale.
Art.14
Il Presidente
- Il Presidente è eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio con relativa facoltà di agire e resistere; in particolare:
- può conferire deleghe o procure per singoli atti o per categorie di atti,
- convoca e presiede le riunioni dell’assemblea
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo,
- adempie a tutte le funzioni che siano a lui affidate dalla legge o dal presente statuto.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo ed amministrativo della Federazione. Il Consiglio Direttivo è composto da due rappresentanti espressi da ciascun socio. Se nella stessa Regione esistono più soci, si provvede alla indicazione dei nominativi dei rappresentanti di comune accordo tra i soci aventi sede nella medesima Regione e, in difetto, ricorrendo al voto di tutti gli iscritti nelle associazioni della Regione da esprimersi attraverso un’assemblea comune.
- Per l’indicazione dei rappresentanti di cui al precedente comma ciascun socio predispone un elenco scritto di due nominativi, il primo indicato come rappresentante effettivo che esercita nel Consiglio direttivo il diritto di voto per conto del socio che rappresenta; il secondo indicato come rappresentante supplente che, nel caso di assenza del rappresentante effettivo, esercita nel Consiglio direttivo il diritto di voto per conto del socio che rappresenta, L’elenco è depositato in busta chiusa al Presidente eletto. Successivamente all’apertura delle buste da parte del Presidente o di un suo delegato, l’Assemblea, preso atto dei nominativi ivi contenuti, provvede alla ratifica delle indicazioni in esse contenute nell’ordine in cui sono state espresse.
- Nel corso dell’Assemblea per la designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma 2, i componenti della sezione giovani comunicano al Presidente eletto, anche con modalità informali, il nominativo di un iscritto nella medesima sezione, quale loro rappresentante delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto di voto a carattere consultivo.
- Il consiglio direttivo elegge fra i suoi componenti:- due vice presidenti, e su proposta del Presidente il vice Presidente vicario,
 - il segretario,
 - il vice segretario,
 - il tesoriere
 - eventualmente altre cariche per determinate funzioni.
 
- Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.
- In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere affidate anche ad iscritti non facenti parte del Consiglio direttivo o a collaboratori esterni ad ANASPED.
Art. 16
Nell’assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente vicario.
Art. 17
- Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:
- · curare il raggiungimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell’assemblea;
- · nominare o designare i rappresentanti della Federazione presso le istituzioni, gli enti ed organismi a carattere nazionale e internazionale in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;
- · deliberare sull’assunzione ed il licenziamento del personale della Federazione stabilendone le mansioni ed il compenso;
- · adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
Art. 18
- Il Consiglio Direttivo è convocato, con i revisori, dal Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o a richiesta di almeno un terzo dei componenti ovvero su richiesta dei revisori oppure dei probiviri. I revisori assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 2405 del Cod. Civ.
- La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, purché ne sia verificata la provenienza da inviarsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima.
- Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
- I componenti dimissionari o assenti a più di tre riunioni verranno sostituiti ed il consiglio stesso provvederà in merito, sentito il parere del socio interessato.
- Il consiglio direttivo può cooptare i rappresentanti dei soci risultati assenti all’assemblea generale, purché in regola con il contributo sociale.
- Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti.
- Ogni consigliere effettivo ha diritto ad un voto.
- Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.
- A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 19
- Il Collegio dei Revisori è formato da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.
- Il Presidente del Collegio ed i revisori sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- Partecipano al Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- Essi adempiono la loro funzione ispettiva sulla gestione amministrativa e ne riferiscono all’assemblea, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto.
Art. 20
- Il collegio dei probiviri è composto da cinque membri di cui tre effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e di due supplenti.
- Il Presidente del Collegio ed i probiviri sono eletti dall’assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- E’ prevista la loro partecipazione al consiglio direttivo ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.
TITOLO IV: patrimonio sociale e bilancio
Art. 21
- Le entrate ordinarie sono costituite:
- dalle quote associative annuali e di ammissione sulla cui misura e modalità di versamento delibera anno per anno il consiglio direttivo in base ai criteri di massima stabiliti dall’assemblea;
- da eventuali contributi volontari degli associati
- dai proventi di pubblicazione e di eventuali servizi;
- dalle rendite patrimoniali;
- da eventuali contributi assegnati in via ordinaria da enti o da privati.
- Ogni altra entrata ha carattere straordinario.
- La gestione delle entrate ordinarie o straordinarie è affidata al consiglio direttivo.
Art. 22
- L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- Il consiglio direttivo compilerà entro il 30 settembre il bilancio di previsione per l’anno seguente ed il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.
- I bilanci vanno sottoposti all’approvazione dell’assemblea:
- il bilancio preventivo entro il secondo semestre dell’anno
- il bilancio consuntivo entro i primi quattro mesi dell’anno
 
TITOLO V: Disposizioni finali
Art. 23
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento di quest’ultima e indipendentemente dalla causa di scioglimento, deve essere devoluto ad un’altra Associazione che abbia finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 24
Qualsiasi norma contenuta nel regolamento per l’applicazione dello statuto in contrasto con le presenti disposizioni è abrogata.
Art. 25
Le Associazioni di cui all’art. 3, comma 1, del presente Statuto cureranno senza ritardo gli adempimenti affinché i rispettivi Statuti si conformino ai principi espressi dal presente Statuto ANASPED e dalle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni.


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