Nuovo codice doganale, nuove semplificazioni: iscrizione nelle scritture del dichiarante

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di Elena Di Benedetto

Il Reg. UE 952/2013, in linea con un contesto internazionale favorevole all’agevolazione delle procedure e della documentazione doganale (Trade Facilitation Agreement in vigore dal 2017, Convenzione di Kyoto del 1973, modificata nel 1999), propone strumenti alternativi alla classica dichiarazione normale in dogana. Consideriamo, ad esempio, un’importazione definitiva: la via tradizionale richiede la compilazione del DAU con “tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci” (art. 162 CDU). La dichiarazione normale implica, inoltre, la messa a disposizione delle autorità di tutti i documenti giustificativi a supporto dei dati dichiarati (art. 163 CDU), la presentazione della merce e della dichiarazione presso il medesimo ufficio doganale, la liquidazione dei dazi per ciascuna voce tariffaria e l’effettuazione dei controlli del caso da parte della dogana.

Attraverso le semplificazioni il CDU consente agli operatori di espletare alcune delle formalità normalmente di competenza della dogana, di raggruppare in un’unica sottovoce tariffaria merci classificate in sottovoci distinte, di separare la dogana presso la quale si trova la merce dall’ufficio doganale di presentazione della dichiarazione e di agire sulla configurazione della stessa dichiarazione in dogana. Da quest’ultimo punto di vista il CDU non solo ripropone la dichiarazione semplificata (considerando 43 e art. 166 CDU), oggi strumento unico che sostituisce dichiarazione semplificata ed incompleta ex art. 253 punti 1 e 2 DAC, ma introduce anche una nuova agevolazione, la dichiarazione come iscrizione nelle scritture del dichiarante (considerando 43 e art. 182 CDU), EIDR, dall’abbreviazione del nome in inglese “Entry In the Declarant’s Records”.

L’EIDR è una novità che non va assimilata alla previgente domiciliazione ex art. 253.3 e 263-267 DAC. Le due semplificazioni differiscono, infatti, dal punto di vista della presentazione delle merci in dogana (oggi definita all’art. 5.33 CDU, ieri all’art. 4.19 CDC). Se la domiciliazione consentiva, infatti, di vincolare le merci ad un regime presso i locali dell’interessato, senza presentazione in dogana, l’EIDR si concentra sulla diversa forma della dichiarazione doganale, conferendole la nuova veste di dati iscritti nelle scritture del dichiarante (art. 182.1 CDU). L’obbligo di presentare le merci permane (salvo caso specifico di esonero) e dev’essere ottemperato in dogana oppure presso un altro luogo approvato dalle autorità (art. 139 CDU e art. 115.1 RD) o già autorizzato per la gestione delle strutture di deposito di custodia temporanea (art. 115.2 RD).

Utilizzare una dichiarazione sotto forma di EIDR richiede, innanzi tutto, una decisione favorevole da parte delle autorità doganali (art. 182.1 CDU). La persona (fisica o giuridica) che intende beneficiare di tale agevolazione deve, dunque, sottoporre domanda di autorizzazione alle autorità competenti (art. 22 CDU ed eventualmente art. 12 RD) e rispettare requisiti “orizzontali”, necessari per l’accettazione di qualsiasi istanza, e “verticali”, specifici per l’iscrizione nelle scritture del dichiarante. La domanda di decisione è inviata attraverso il sistema delle Customs Decisions, fornendo i dati della colonna 7c dell’Allegato A del RD. L’art. 11 RD elenca i requisiti “orizzontali”, vale a dire: registrazione e stabilimento nel territorio doganale dell’UE (art. 11.1 RD lettere a) e b)), presentazione della domanda alle autorità competenti e designate per ricevere l’istanza (art. 11.1 RD lettera c)), novità della domanda (che non può riguardare una decisione avente lo stesso oggetto di una precedente decisione annullata o revocata, nell’anno antecedente alla domanda, per inadempimenti del richiedente, art. 11.1 RD lettera d)). Per quanto concerne le prime due condizioni, il testo letterale della norma potrebbe sollevare difficoltà interpretative. Le lettere a) e b) del citato articolo legano, infatti, la necessità di registrazione e di stabilimento ad un regime doganale (“a) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è registrato conformemente all’articolo 9 del codice; b) se richiesto nell’ambito del regime oggetto della domanda, il richiedente è stabilito nel territorio doganale dell’Unione”). L’EIDR, tuttavia, è una semplificazione per vincolare la merce ad un regime, non un regime doganale vero e proprio e, quindi, potrebbe sorgere l’interrogativo circa la reale necessità che il richiedente sia registrato e stabilito nel territorio doganale dell’UE ai fini dell’accettazione della domanda di autorizzazione.

Le condizioni specifiche sono, invece, disciplinate dagli art. 182.1 CDU e 150.1 RD e riguardano la disponibilità delle scritture a favore delle autorità doganali nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana (elemento oggettivo) ed il rispetto di alcuni dei requisiti per lo status di AEO (elemento soggettivo).

Il contenuto delle informazioni da inserire nelle scritture è previsto nell’Allegato B del RD. I dati in corrispondenza delle colonne I2 e C2 devono essere messi a disposizione per la presentazione in dogana delle merci rispettivamente all’importazione e all’esportazione. Dal punto di vista della concreta inclusione in un regime doganale, l’art. 234 RE si limita a stabilire che, come minimo, la dichiarazione sotto forma di EIDR deve contenere le informazioni di una dichiarazione semplificata (colonne I1 e C1 Allegato B del RD). Sempre in analogia con quest’ultima, l’EIDR dev’essere integrata da una dichiarazione complementare ex art. 167 CDU.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il CDU impone il rispetto delle condizioni dell’art. 39 lettere a), b) e d), vale a dire assenza di violazioni, alto livello di controllo delle proprie operazioni e rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali, omettendo la solvibilità finanziaria del richiedente. Le autorità doganali, tuttavia, possono esigere che quest’ultimo costituisca una garanzia globale che, comunque, resta suscettibile di riduzione o esonero qualora il richiedente soddisfi le condizioni dell’art. 84 RD. Lo status di AEOC è, invece, imprescindibile in caso di dispensa dall’obbligo di presentazione delle merci previsto all’art. 182.3 CDU. Sempre sotto il profilo soggettivo, per beneficiare dell’EIDR è necessario essere “dichiarante” (art. 5.15 CDU). Ciò significa, ad esempio, che un rappresentante doganale titolare della semplificazione, pur non essendo l’importatore o l’esportatore della merce, può mettere a disposizione del rappresentato la propria autorizzazione, ma deve utilizzare la rappresentanza indiretta e, quindi, agire per conto dell’operatore economico spendendo, tuttavia, il proprio nome.

Requisiti oggettivi e soggettivi che il richiedente deve soddisfare per il rilascio dell’autorizzazione costituiscono anche gli obblighi, assieme a quelli previsti all’art. 234 RE, che il richiedente/titolare dell’autorizzazione dovrà rispettare una volta ottenuta la decisione favorevole.

Nella pratica l’EIDR permette di vincolare le merci a qualsiasi regime eccetto il transito (art. 150.2 RD), tenendo presente, tuttavia, alcune limitazioni per l’importazione, l’esportazione, la riesportazione (punti 3, 4, 5 art. 150 RD), per i regimi speciali (punto 6 art. 150 RD, art. 234.2 RE lettera a) e art. 163.2 RD lettera c)) e limitazioni di carattere generale, come ad esempio il divieto di sostituire, ai sensi dell’art. 130 CDU, una dichiarazione sommaria d’entrata con una dichiarazione nella forma di EIDR (art. 234.2 RE lettera b)). E così, a titolo esemplificativo, l’agevolazione non è applicabile in caso di regime 42 e regime 63. Allo stesso modo l’EIDR non è consentita in caso di perfezionamenti con la partecipazione di più Stati membri che condividono dati mediante il sistema dello scambio di informazioni standardizzato (INF). No alla semplificazione anche in caso di richiesta di autorizzazione ad un regime speciale con dichiarazione in dogana. Nei regimi speciali del resto, salvo deposito doganale pubblico, titolare del regime (dichiarante) e dell’autorizzazione devono coincidere, l’EIDR con eventuale rappresentanza indiretta non potrebbe soddisfare tale condizione.

Il rilascio di una decisione favorevole, infine, implica la sua corretta gestione (art. 23 CDU) che si basa non solo sulla tempestiva comunicazione di eventuali difficoltà, da parte del titolare dell’autorizzazione, ma anche sul monitoraggio continuo a cura delle autorità doganali. In particolare queste ultime controllano le condizioni, i criteri, gli obblighi che il destinatario di una decisione rispettare (art. 23.5 CDU). A questo proposito, per l’EIDR, le autorità doganali redigono un piano di controllo che prevede la verifica dei regimi doganali utilizzati nell’ambito dell’autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e garantisce, fra l’altro, la possibilità di effettuare controlli doganali efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 233 RE).