ADM fornisce ulteriori indicazioni sui regolamenti (UE) 2026/1422 e 2026/1455 per le merci originarie degli Stati Uniti. Il nuovo articolo 59 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 richiede che la prova dell’origine non preferenziale comprenda anche evidenze del trasporto diretto verso l’Unione oppure, in caso di transito o deposito in Paesi terzi, della permanenza sotto vigilanza doganale e della mancata alterazione delle merci oltre le operazioni ammesse. La condizione è rilevante per accedere ai dazi adeguati e ai contingenti previsti. Importatori e dichiaranti dovrebbero richiedere al fornitore documenti di trasporto e prove di non manipolazione prima dello sdoganamento.
