Medaglia d’oro per UE e Cile. Primo accordo quadro avanzato dell’America Latina. Uno sguardo ad alcune novità

Primo paese dell’America Latina a concludere un accordo di associazione con l’UE¹, il Cile è sul podio anche per quanto riguarda il restyling delle relazioni economiche (e non solo) con l’Europa.  Una nuova veste per i rapporti bilaterali fra le due aree, che prende il nome di accordo quadro avanzato, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie L, il 30 luglio 2024, assieme alla decisione del Consiglio che ne autorizza la firma e dispone l’applicazione provvisoria di alcune parti².

Una tappa importante, non ancora il traguardo finale, di una maratona che inizia da lontano, nel gennaio 2013 e proprio a Santiago. È nella capitale del Cile, infatti, ai margini del primo vertice fra l’UE e la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), che i leader europei e cileni abbracciano l’idea di modernizzare l’accordo di associazione dopo soli dieci anni dalla sua attuazione.

La stretta di mano diventa concreta nel 2015. Il sesto Consiglio di associazione UE – Cile crea un gruppo di lavoro congiunto, composto dalle sezioni “scambi commerciali” e “questioni politiche e cooperazione”, che avvia studi e valutazioni di impatto. Si tratta di lavori propedeutici che si concludono nel 2017 con il passaggio del testimone a quella fase negoziale, chiusa con esito positivo nel dicembre 2022, in cui protagonisti europei sono la Commissione e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Una squadra di negoziato dell’Unione³ attiva sia nelle questioni di politica commerciale comune⁴ che in quelle riguardanti sicurezza, cooperazione giudiziaria, sviluppo sostenibile, ambiente, cultura, ricerca, innovazione, trasporti e molte altre ancora. Materie sulle quali l’UE, pur avendo una competenza non esclusiva, interviene con una sola voce. Del resto, per rafforzare l’associazione esistente fra l’UE ed il Cile, un’azione unitaria è ritenuta più efficace rispetto ad iniziative dei singoli Stati membri⁵.

Quarantuno sono in totale i temi, tecnicamente i “capi”, trattati nell’accordo quadro avanzato e distribuiti nelle quattro parti in cui è strutturato. La parte III, dedicata agli scambi e alle questioni commerciali, è quella più corposa, ricca di interessanti novità e, ad alcune di queste, diamo uno sguardo insieme.

Verso il duty free nell’agroalimentare e…

I prodotti oggi esclusi dall’accordo di associazione, o per i quali l’esenzione daziaria è limitata al quantitativo fissato da contingenti tariffari preferenziali annui, vedranno una progressiva riduzione degli oneri doganali, fino ad una loro completa soppressione entro massimo sette anni dall’entrata in vigore del nuovo accordo (articolo 9.5 e allegato 9).

Pensiamo all’importazione in UE di prodotti cileni come grano ed altri cereali (v.d. 1008), cereali lavorati (v.d. 1104), funghi preparati o conservati (v.d. 2003), cioccolata e preparazioni alimentari contenenti cacao (SA 180620 e 180690) o prodotti della panetteria (v.d. 1905), oppure consideriamo l’introduzione in Cile di formaggi e latticini europei (v.d. 0406), solo per citare alcuni esempi.

Per alcuni prodotti, l’UE procederà ad una liberalizzazione più controllata, attraverso l’apertura di nuovi contingenti tariffari. È il caso dell’olio d’oliva (v.d. 1509 e 1510), delle preparazioni a base di frutta (v.d. 2007 e 2008) o del succo di mela (varie divisioni Taric delle NC 20097911 e 20097991), mentre nessuno sconto al dazio MFN per l’importazione di banane e riso cileni (rispettivamente Taric 0803901900 e v.d. 1006), così come no alla liberalizzazione per lo zucchero (v.d. 1701), considerato sensibile non solo dall’UE, ma anche dal Cile.

…protezione delle indicazioni geografiche (IG)

Vale a dire difesa di quelle denominazioni che riconducono un prodotto e i suoi elementi di pregio (i.e. notorietà, qualità, caratteristiche fisiche, eccetera) ad un determinato territorio o ad una regione (articolo 32.32). L’accordo quadro avanzato offrirà protezione a diciotto indicazioni geografiche cilene e a ben più di duecento europee relative a prodotti alimentari, in aggiunta alle indicazioni geografiche già tutelate dall’attuale accordo di associazione e riguardanti vini e bevande alcoliche.

In particolare, le IG inserite nell’allegato 32-C del nuovo accordo (e per l’Italia parliamo di Asiago, Pecorino Romano e Toscano, Cantucci Toscani, Prosciutto di San Daniele, solo per citare alcuni esempi) saranno protette contro la cosiddetta pirateria agroalimentare⁶. Stop, quindi, ad usi commerciali indebiti e a quelle pratiche di concorrenza sleale che inducono il consumatore in inganno, attribuendo eccellenza a semplici imitazioni dei prodotti autentici (articolo 32.35). Non solo. Nel nuovo accordo UE e Cile si impegnano a rifiutare la registrazione di un marchio qualora contrasti con la protezione delle indicazioni geografiche (articolo 32.37).

Via libera a riparazioni e rifabbricazioni per i prodotti industriali

Nell’accordo quadro avanzato, UE e Cile garantiranno reciproca esenzione daziaria alla reimportazione di beni che, a prescindere dalla loro origine, siano stati esportati nel territorio doganale della controparte per l’effettuazione di riparazioni (articoli 9.9 e 11.22). Questa disposizione, già presente in altri accordi come quello con il Canada (articolo 2.10), con il Giappone (articolo 2.9) o con la Nuova Zelanda (articolo 2.9), permetterà agli operatori economici di importare in esenzione daziaria anche i beni riparati a titolo oneroso nell’ambito di un perfezionamento passivo, casistica che in UE è prevista dall’articolo 260 bis CDU⁷.

Accanto ai prodotti riparati, l’accordo quadro avanzato contempla quelli rifabbricati (articolo 9.3 lettera f). Si tratta, con alcune eccezioni, delle merci classificate nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 9402 del SA e che sono composte interamente o parzialmente da parti ottenute da merci usate. I prodotti rifabbricati, equivalenti a quelli in nuove condizioni sia dal punto di vista delle prestazioni che della garanzia, godranno sia in UE che in Cile di un trattamento analogo a quello riservato agli articoli nuovi.

Nessuna discriminazione, quindi, fra usato e “brand new” per quanto riguarda macchinari, materiale elettrico, veicoli, strumenti, determinati tipi di mobili, ma solo la facoltà, per ciascuna parte, di prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita nel proprio territorio (articolo 9.10).

 Origine preferenziale: semaforo verde a semplificazioni, novità…

L’accordo quadro avanzato introdurrà facilitazioni per gli operatori economici, seguendo il percorso già tracciato dai moderni accordi di libero scambio, pensiamo, ad esempio, al CETA,  agli accordi con Giappone, Regno Unito, Nuova Zelanda, o ancora alla nuova Convenzione PEM, solo per citarne alcuni.

Da un punto di vista logistico, magazzinaggio e trasporto trarranno beneficio dal nuovo accordo, grazie a separazione contabile (articolo 10.12) e non modificazione (articolo 10.14). Materiali fungibili, originari e non, potranno, infatti, essere stoccati insieme, evitando quella distinzione fisica poco adatta ad un utilizzo ottimale dello spazio all’interno dei depositi. Sarà sufficiente, infatti, una separazione solo contabile, purché sia attendibile e non conduca ad una (rischiosa) sovrastima delle scorte di prodotti fungibili originari.

il citato principio di non modificazione, poi, sostituirà il criterio del trasporto diretto, previsto dall’attuale accordo di associazione (articolo 12). Una maggior flessibilità per garantire che anche i prodotti originari oggetto di spedizioni frazionate e con attraversamento di territori terzi, eventualità plausibili data la distanza tra UE e Cile, ricevano il trattamento preferenziale all’importazione in ciascuna parte.

Novità, inoltre, sia per i materiali non originari che per quelli originari utilizzati nella produzione. La prima consiste nell’apertura al cosiddetto “duty drawback”. Nel nuovo accordo scompare, infatti, il divieto di restituzione o di esenzione dai dazi doganali per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto originario (articolo 14 dell’attuale accordo di associazione). In altre parole? Verrà sdoganata anche per gli scambi UE – Cile la combinazione fra perfezionamento attivo dei fattori produttivi non originari e prova del carattere preferenziale del bene trasformato.

La possibilità di calcolare il valore massimo dei materiali non originari, impiegati nella produzione, sulla base del loro valore medio ponderato è, invece, la seconda novità (allegato 10-A, nota 4). Una semplificazione utile in tutti quei casi in cui il valore doganale degli input non originari è sconosciuto e la regola di origine specifica per prodotto è “MaxNOM …% (EXW)” (allegato 10-B).

Ultima, ma non meno importante, l’accordo quadro avanzato introdurrà, accanto al classico cumulo bilaterale, la facoltà di estendere il carattere originario anche a materiali di paesi terzi. Prodotti del capitolo 3 di Colombia, Ecuador e Perù, impiegati nella produzione di tonno in scatola (SA 160414), potranno essere considerati originari, così come sarà possibile ampliare il cumulo ad altri fattori produttivi e non solo dei paesi andini, ma anche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama (articolo 10.3).

…autocertificazione e…

Nel nuovo accordo UE – Cile cambieranno le prove dell’origine. Il certificato di circolazione EUR 1 e la dichiarazione su fattura, resa da un esportatore autorizzato per valori superiori a 6.000€, passeranno il testimone all’attestazione di origine e alla conoscenza da parte dell’importatore (articolo 10.16).

In particolare, l’attestazione di origine rilasciata da un esportatore registrato (in UE alla banca dati REX) dovrà essere redatta in una delle versioni linguistiche e secondo le istruzioni di cui all’allegato 10-C. Avrà una validità di un anno dalla data di rilascio e si potrà applicare ad un’unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici entro il periodo, non superiore a dodici mesi, indicato nell’attestazione stessa (articolo 10.17).

…rimedi, fra cooperazione amministrativa e misure di salvaguardia bilaterali

L’attestazione di origine, così come tutte le informazioni a supporto della richiesta di trattamento preferenziale basata sulla conoscenza dell’importatore, dovranno essere conservate dal beneficiario per un minimo di tre anni (articolo 10.20).

Cooperazione amministrativa, soprattutto per il controllo delle attestazioni di origine, e reciproca assistenza in materia doganale, saranno gli strumenti a disposizione delle autorità UE e cilene per il contrasto a frodi ed abusi (articoli 10.23, 10.24 e protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

Misure di salvaguardia bilaterali, vale a dire sospensione del trattamento preferenziale, potranno, invece, essere attivate sia dall’Europa che dal Cile nel caso in cui alla corretta applicazione dell’accordo segua un’impennata delle importazioni a scapito dell’industria interna (capo 12, sezione C).

Origine non preferenziale: made in EU

Ultimo, ma non meno importante, nell’accordo quadro avanzato sarà sdoganata, infine, la dicitura “Made in EU” nel momento in cui in Cile, sulla base delle prescrizioni interne, sia richiesta l’apposizione del marchio del paese di origine a merci UE (articolo 9.12), seguendo analoghe disposizioni innovative contenute nell’accordo con il Giappone (articolo 2.21), con il Vietnam (articolo 2.19) e con la Nuova Zelanda (articolo 2.12)⁸.

E le novità non finiscono qui

Ulteriori approfondimenti e prossimi
passi dell’accordo quadro avanzato UE – Cile?
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Elena Di Benedetto
AnaspeDoganaGiovani

 

¹ GUUE L352 del 30 dicembre 2002 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22002A1230(01)
² Decisione (UE) 2024/1758 del Consiglio del 4 dicembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo quadro avanzato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401758
³ Espressione tratta dall’art. 218 TFUE
⁴ La politica commerciale comune è una materia di competenza esclusiva dell’UE art. 3 TFUE
⁵ Principi di sussidiarietà e proporzionalità art. 5 TUE
⁶ Espressione tratta da Massimo Fabio, Manuale di diritto e pratica doganale, VIII Edizione, Wolters Kluwer, pag. 869
⁷ Pag. 70 TAXUD/A2/SPE/2016/001-Rev 21-EN Original EN – SPECIAL PROCEDURES – Title VII UCC/“Guidance for MSs and Trade”
⁸ A questo proposito, interessanti le conclusioni nell’articolo “Accordo Di Libero Scambio Ue-Nuova Zelanda” di Mariaester Venturini https://www.anasped.it/wp-content/uploads/2024/05/Newsletter-n.-4-APRILE-2024.pdf

 

 

 

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