La reintroduzione di beni in franchigia

Con un recente intervento di prassi (Circ. 28/2025, di seguito Circolare), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm, nel seguito) è ritornata, fornendo nuove istruzioni operative, sulla procedura di reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati.

In particolare, la Circolare affronta la procedura semplificata di gestione del regime in analisi.

La disciplina della reintroduzione in franchigia

La problematica doganale connessa con la reintroduzione di beni in franchigia origina dalla casistica nella quale un bene, inizialmente esportato, rientra successivamente nello Stato di partenza.

Sotto il profilo doganale, la reintroduzione in esame configurerebbe un’operazione in import, con la conseguente (potenziale) applicazione di diritti di confine – in primis, tariffe – all’operazione in ingresso.

Le ragioni operative che possono condurre a tale esito sono diverse nella prassi, anche se – a ben vedere – si riconducono in molti casi (soprattutto nelle cessioni connesse con l’e-commerce) con il reso di prodotto.

Allo scopo di evitare tale esito, di sicuro impattante sui costi gestionali connessi con la reintroduzione (qualora via sia dazio da corrispondere), il Codice Doganale dell’Unione Europea (Cdu, nel prosieguo), prevede la possibilità di ricorrere al regime della reintroduzione in franchigia.

Il regime in parola trova regolamentazione giuridica nella disciplina dell’art. 203 del Cdu.

Tuttavia, tale procedura è soggetta a particolari vincoli, miranti a evitare comportamenti elusivi da parte degli operatori.

Si spiega, di conseguenza, l’esistenza di una serie di presupposti – tanto oggettivi, quanto soggettivi – per l’attivazione della procedura, a presidio della corretta gestione del regime, quali

  • l’operazione deve essere effettuata dallo stesso soggetto che in precedenza aveva esportato la merce
  • la merce reimportata dev’essere la medesima della precedente esportazione
  • la merce originariamente esportata deve rientrare entro il termine di tre anni nel paese di originaria partenza

I tre presupposti, che debbono coesistere, prevedono, in primis, che non vi siano traslazioni contrattuali tra i soggetti che intervengono nell’originaria operazione (export) e nella successiva contro-operazione (reimportazione).

In subordine, la merce oggetto del regime deve apparire “tal quale” rispetto a quella esportata, ovvero non aver subito alcuna trasformazione fra l’originario export e il successivo rientro della merce nel paese di originaria partenza.

Infine, onde evitare le more di una ridefinizione dello status doganale della merce sotto il profilo temporale, questa deve eventualmente rientrare nel paese di partenza entro un termine ultimativo di anni tre.

(*) Pare utile precisare una particolarità del regime in analisi.

Il regime di reintroduzione non va confuso con il regime di perfezionamento (in particolare passivo).

Infatti, mentre il regime di perfezionamento impone l’assoggettamento delle merci a una lavorazione nel paese ove (temporaneamente) il bene è inviato, salvo poi rientrare – tendenzialmente – nel paese di partenza, nel caso di reintroduzione il bene deve rientrare nelle stesse condizioni tecnico-produttive di origine.

La procedura connessa al regime

Da un punto di vista tecnico, la procedura connessa con il regime prevede due ipotesi operative

  • procedura ordinaria
  • procedura semplificata

Per quanto attiene alla procedura ordinaria, ex art. 203, la Circolare precisa, innanzi tutto, come – già con la Circolare 46/2020, dichiarata esplicitamente superata dalla Circolare 28/2025 – si fosse prevista l’abrogazione della pregressa procedura di attribuzione del regime, in base alla quale era fatto obbligo di preventiva richiesta di autorizzazione, che imponeva – per ogni operazione – un provvedimento ad hoc degli organi doganali.

Secondo l’interpretazione autentica dell’Adm, la richiesta di assoggettamento va considerata insita nella dichiarazione presentata dall’istante, laddove venga in essa indicato prioritariamente il corretto codice regime, 61 10, cui va affiancato il codice aggiuntivo F01, di modo che l’accettazione dell’istanza determini de relato l’accoglimento del regime.

Tuttavia, precisa inoltre la Circolare, a tali adempimenti se ne affiancano altri.

In primis, imponendo al dichiarante in dogana di valorizzare, per singolo bene reintrodotto il “data element” 12 01 001 000 (documenti precedenti), facendo riferimento alla precedente dichiarazione export.

Inoltre, si rendono obbligatori i controlli in linea della merce – sia fisici che documentali – con la conseguenza che, salvo il caso del controllo CA (controllo automatico), il dichiarante deve fornire ogni documentazione utile a dimostrare l’identità della merce reimportata rispetto quella della merce precedentemente esportata, con parallela dimostrazione che le merci sono reintrodotte “tal quali”.

A questa ipotesi si affianca una diversa verifica del regime, attraverso la procedura semplificata, oggetto della Circolare in commento.

La Circolare 28/2025

L’Adm, nella Circolare, sottolinea inizialmente due aspetti.

Il primo, connesso con la proliferazione dei casi di potenziale fruizione del regime, soprattutto con riferimento all’espansione dell’e-commerce e, in particolare, in collegamento con la gestione dei resi di prodotto, circostanza che giustifica una particolare attenzione da parte sistema doganale.

In secondo luogo, l’organo di prassi sottolinea il vantaggio di poter ricorrere alle procedure semplificate le quali, invertendo l’ordine logico dei controlli sulle merci (nella procedura ordinaria, basato sostanzialmente su percentuali a campione e in fase di effettuazione dell’operazione), determinano un controllo ex post dell’operazione, basato sulla compliance del richiedente e sulle evidenze dell’attività istruttoria (si veda oltre sul punto).

La Circolare prendendo spunto da due Determinazioni Direttoriali (419205/RU/2020, 435445/RU/2020), riscrive le regole gestionali di tali operazioni, tanto con riferimento a quelle B2B, quanto a quelle B2C, comprese le operazioni di e-commerce, definendo un insieme di regole connesse con la

  • procedura di gestione delle reintroduzioni non in regime di e-commerce (Ret-Relief)
  • procedura di gestione delle reintroduzioni in regime di e-commerce (E-commerce Ret-Relief)

In sede di primo commento, l’Adm sottolinea che, sotto il latamente procedurale vi sia una sostanziale omogeneità operativa fra l’ipotesi connessa con l’utilizzo di market place (e-commerce) e il caso di beni gestiti in maniera tradizionale, seppur poggiata sull’utilizzo del web.

Restano peraltro distinte, invece, le due fattispecie per alcuni particolari aspetti (numerosità delle operazioni nell’e-commerce, tempistiche di monitoraggio) post istanza di adesione al regime.

Ciò detto, si esaminano di seguito gli aspetti salienti della procedura semplificata.

A – La richiesta di assoggettamento al regime

La prima fase della procedura è data dalla richiesta di assoggettamento al regime.

Tale richiesta, in ossequio con le norme unitarie, prevede che

  • venga presentata presso l’ufficio doganale competente sul luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale ai fini doganali del richiedente

con la precisazione – opportuna – che, in presenza di più operazioni inizialmente svolte (e munite di altrettanti Dau), è possibile citare un solo modello previgente di istanza, lasciando ai controlli successivi il compito di verificare tutti gli abbinamenti del caso.

B – Presupposti soggettivi e oggettivi per la richiesta

Il testo di prassi, a seguire, precisa una serie di presupposti soggettivi e oggettivi, in assenza dei quali il regime non potrà essere attivato.

Tali presupposti dovranno essere indicati nell’istanza da presentare.

In particolar modo, rientrano fra questi

  • possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento “presso luogo approvato”
  • possesso dell’autorizzazione per “destinatario autorizzato transito”
  • numero minimo mensile di reintroduzioni in franchigia
  • possesso di un sistema di controllo interno di riscontro
  • identificazione univoca fra esportatore e soggetto che reintroduce i beni
  • tracciabilità dei prodotti oggetto del regime
  • possibilità di accesso a posteriori al sistema di scritture contabili
  • possibilità di accesso alle piattaforme di market-place

Il dichiarante, inoltre, sotto responsabilità (ex artt. 46, 47, 76 del Dpr 445/2000), produce una dichiarazione di carichi pendenti, nella forma di autocertificazione.

Per quanto concerne i presupposti di cui sopra, alcune precisazioni di merito.

Il primo e il secondo presupposto si riconnettono alla procedura “in house”, nota in ambito doganale, nella quale il soggetto autorizzato può svolgere presso di sé (in house, appunto) tutta una serie di operazioni doganali.

Il terzo presupposto riguarda esclusivamente l’e-commerce e non le operazioni diverse da quelle tracciabili tramite market-place.

Il quarto presupposto è sempre connesso con le procedure in house e concerne l’esistenza, presso il soggetto autorizzato, di un acconcio sistema di controllo interno (rectius: contabilità) in grado di consentire agevolmente l’identità delle merci interscambiate nelle due fasi dell’operazione (export iniziale / reimportazione successiva).

Il quinto presupposto è quello “generalista” dell’identificazione univoca fra esportatore e reimportatore (sul punto, si veda oltre).

Il sesto presupposto è di natura “logistica”, imponendo l’esistenza di un codice identificativo univoco per la tracciabilità dei prodotti oggetto della reintroduzione.

Il settimo presupposto è di natura procedurale di controllo, richiedendo che l’istante debba comunque concedere agli organi di controllo di poter accedere, anche successivamente all’operazione, al sistema di scritture contabili dell’istante stesso.

L’ultimo presupposto è una variante (esclusivamente connessa con l’e-commerce) del presupposto precedente.

C – Fase istruttoria e di verifica

Posta la fase precedente, la Circolare precisa che l’Adm avvia acconce procedure di controllo e verifica.

Queste, peraltro, riguardano congiuntamente

  • verifica formale
  • accesso presso il soggetto istante
  • iscrizione al Registro delle Semplificazioni Procedurali

secondo le fasi di seguito esplicitate.

C.1 – Verifica formale

Dopo la presentazione dell’istanza, la Dogana ricevente la stessa verifica formalmente la richiesta, attraverso un esame dei dati forniti dal dichiarante.

Se la domanda è inammissibile o carente di elementi essenziali, quest’ultima verrà respinta entro dieci giorni con provvedimento motivato.

C.2 Accesso presso il soggetto istante

Escluso il caso di cassazione ab origine della pratica, l’ufficio di accoglimento dell’istanza provvede ad effettuare un sopralluogo presso l’istante, finalizzato a verificare sul campo l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del regime.

Il sopralluogo deve avvenire nuovamente entro dieci giorni dalla data dell’istanza e si conclude con l’elaborazione di una relazione istruttoria, che non ha natura di accertamento, ma solo ricognitiva.

Secondo la Circolare, ai fini della valutazione, l’organo di controllo terrà in considerazione alcuni parametri estimativi, quali

  • preesistente ricorso alla procedura ordinaria
  • presenza di almeno 50 operazioni svolte in tre mesi consecutivi
  • concordanza fra figura dell’istante e dell’esportatore
  • assenza di violazioni gravi o ripetute di natura doganale
  • corretta e verificabile tenuta della contabilità
  • tracciabilità dei beni con identificazione univoca

Con riferimento a quanto appena segnalato, l’Adm precisa che il vincolo delle 50 operazioni riguarda esclusivamente il caso di market place.

Inoltre, ai fini del computo, l’Adm precisa che andranno considerati gli articoli oggetto delle dichiarazioni doganali e non già le singole dichiarazioni.

Per quanto attiene alla figura dell’istante e dell’esportatore, si ribadisce che la coincidenza delle due figure è assoluta, essendo vietato il trasferimento delle operazioni anche a livello intercompany.

Sul punto, fa fede il codice Eori.

Di particolare rilievo è la sottolineatura per la quale il soggetto AEO è considerato comunque come soggetto conforme alla procedura.

D. Iscrizione al Registro delle Semplificazioni Procedurali

Terminata la verifica di cui sopra, l’organo di controllo predispone – come cennato – una relazione istruttoria, con le relative osservazioni.

Tale relazione viene inviata alla Direzione Centrale Dogane e alla Direzione Antifrode, per ulteriori verifiche connesse con i rischi dell’operazione.

In questa fase, la Direzione Centrale può richiedere all’organo di controllo integrazioni o chiarimenti, entro cinque giorni.

In assenza di risposta, la procedura rimane sospesa.

Ultimata la verifica, sempre entro dieci giorni, la Direzioni Dogane iscrive nel Registro Semplificato delle Procedure l’istante (si tratta del circuito Ret-Relief o E-commerce Ret-Relief) e aggiorna il Circuito Doganale di Controllo per abilitare l’operatore alle agevolazioni.

L’iscrizione è annuale e rinnovabile automaticamente sulla base di controlli periodici effettuati dal sistema doganale.

I controlli periodici sono previsti su base trimestrale per l’e-commerce, senza una scadenza precisa per gli altri casi ex Determinazioni Direttoriali sopra richiamate.

In alternativa, è possibile una sospensione o revoca della semplificazione, situazioni che – al pari della proroga – verranno comunicate all’istante e alle strutture interessate dell’Adm.

Trattamento iva

A margine di quanto sopra analizzato, un doveroso cenno alla disciplina iva ex Dpr 633/72, nell’ambito delle procedure in analisi.

Per quanto attiene a tale aspetto, le operazioni in parola possono essere non assoggettamento al tributo sui consumi, ricorrendo alla procedura prevista per l’emissione della dichiarazione di intento ex art. 8, comma 1, lett. c), ovvero ricorrendo alle prescrizioni ex art. 68, lett. d) del Dpr 633/72.

Tuttavia, come rilevato dalla Circolare, nel caso di fruizione dell’art. 8 in non imponibilità, è necessario che vengano rispettati i rigidi parametri in tema di plafond (sul punto, e citata dall’Adm, la Corte di Cassazione, sent. 25485/2019).

  • Bye bye duty free, al via la nuova tassa fissa per imprese e non solo

    A seguito dell’approvazione della Legge di bilancio per il 2026 è stato introdotto un nuovo contributo fisso di due euro per tutte le spedizioni di modico valore, per la precisione inferiore ai 150 euro, provenienti dai Paesi extra-UE, colpendo in particolare l’e-commerce e le grandi piattaforme. La misura, che ha dato seguito alla decisione del

    Leggi tutto

  • La reintroduzione di beni in franchigia

    Con un recente intervento di prassi (Circ. 28/2025, di seguito Circolare), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm, nel seguito) è ritornata, fornendo nuove istruzioni operative, sulla procedura di reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati. In particolare, la Circolare affronta la procedura semplificata di gestione del regime in analisi. La disciplina della reintroduzione in franchigia

    Leggi tutto

  • Anasped, un anno insieme

    Convegni, iniziative internazionali, un nuovo codice all’orizzonte e molto altro ancora “…L’ultima istantanea, per concludere, è una polaroid. Lo scatto è recente, l’abbiamo inserito da poco nel nostro album. Ritrae il nostro bel gruppo giovani, ora parte integrante del nuovo statuto di Anasped. Le sue tonalità stanno affiorando e sarà bellissimo poterne apprezzare presto i

    Leggi tutto

  • Proposta di Riforma del Codice Doganale dell’Unione

    Analisi normativa e prospettive operative Il 17 maggio 2023, la Commissione europea ha presentato la proposta di riforma dell’attuale Codice Doganale dell’Unione (UCC). Dopo la prima e unica lettura del Parlamento europeo, il testo adottato è stato pubblicato il 13 marzo 2024. Con procedura legislativa ordinaria (C/2025/1035), il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione

    Leggi tutto

  • I controlli doganali in materia tributaria

    Nuove regole, garanzie procedimentali e poteri dell’Amministrazione dopo il D.Lgs. 141/2024 Con l’introduzione del D.Lgs. 141/2024, recante le Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione (DNC), è stata riformata la disciplina dei controlli doganali, precedentemente contenuta nel Testo unico delle leggi doganali (TULD). La riforma ha inciso su tutte le tipologie di controlli, ossia i

    Leggi tutto

  • Carbon Border Adjustment Mechanism

    Semplificazioni (e un’incognita)nel countdown verso il periodo definitivo Ottobre 2025. A due anni di distanza dalla prima applicazione del regolamento UE 2023/956, istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), Parlamento europeo e Consiglio firmano il “sì” alle semplificazioni proposte dalla Commissione nel pacchetto Omnibus di fine febbraio 2025. Il regolamento UE 2025/2083

    Leggi tutto