A. Premessa
Nell’autunno 2024, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale una profonda riforma della previgente disciplina doganale, contenuta nel Dlgs 141 del 26.09.2024 (di seguito, decreto), all’interno della quale ha destinato un’apposita serie di norme disciplinari in materia di applicazione delle sanzioni per illeciti commessi in sede doganale.
Il sistema sanzionatorio, in particolare, riscrive la disciplina connessa con il
- reato di contrabbando
Di seguito, si analizzano i dati salienti della nuova disciplina, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Circ. 20/D/2024 del 04.10.2024, data di entrata in vigore della legislazione novata (di seguito, Circolare).
Ulteriori aspetti tecnici si rinvengono nelle norme delle Disposizioni nazionali complementari (Dnc, nel seguito).
B. La definizione delle sanzioni in materia doganale
Similmente a quanto accade in altre aree normative, il Decreto discrimina, in ambito sanzionatorio due fattispecie distinguibili e a diverso impatto giuridico, quali
- sanzioni amministrative
- sanzioni penali
Come precisato nella Circolare, nel riscrivere la disciplina il legislatore ha superato la previgente previsione di illecito penale o amministrativo basata sull’esistenza di dolo o l’assenza di dolo da parte dell’operatore in dogana, per sostituire il presupposto con la nuova previsione di
- superamento di una soglia di diritti non corrisposti in dogana, oltrepassato il quale l’illecito da amministrativo diviene di natura penale.
C. Le potenziali tipologie di illecito
La riforma, semplificando il sistema previgente, prevede due tipologie generali di illecito
- contrabbando per omessa dichiarazione
- contrabbando per dichiarazione infedele
i cui tratti salienti si individuano di seguito.
C.1 Il contrabbando per omessa dichiarazione
Previsto dall’art. 78 del Decreto, il contrabbando per omessa dichiarazione concerne i casi di omessa dichiarazione in dogana relativamente a
- introduzione
- circolazione
- sottrazione alla vigilanza doganale
di una merce, qualora un soggetto, omettendo di dichiarare l’operazione in dogana, provveda a
- far circolare nel territorio doganale merci non unionali
- sottrarre alla vigilanza doganale merci non unionali
- far uscire dal territorio doganale a qualunque titolo merci unitarie
Per tali illeciti è prevista la seguente sanzione
- multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti con obbligo di confisca dei beni o, se ciò non possibile, del loro equivalente in denaro
C.2 Il contrabbando per infedele dichiarazione
Previsto dall’art. 79 del Decreto, il contrabbando per infedele dichiarazione concerne la fattispecie nella quale il soggetto in dogana
- dichiari qualità, quantità, origine e valore delle merci
- ogni altro elemento occorrente per l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti
- in modo non corrispondente a quanto accertato
Per quanto concerne la sanzione, essa è prevista come segue
- multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti con obbligo di confisca dei beni o, se ciò non è possibile, del loro equivalente in denaro (*)
(*) Per quanto attiene all’applicazione della confisca, la disciplina, particolarmente complessa, non viene qui esaminata, limitandoci a sottolineare come esistano delle circostanze attenuanti nelle Dnc (che non si richiamano in questa sede).
D. La definizione dell’illecito
Prima di procedere oltre, va precisato l’ambito di definizione dell’ammontare dell’illecito.
Come precisato dalla Circolare, l’ammontare dell’illecito è pari alla
- differenza fra tributi accertati e tributi erogati in dogana
- e non sul complessivo tributo dovuto sull’operazione.
Sul punto, si rinvia ai chiarimenti svolti nella Circ. 22/D/2024 del 28.10.2024).
E. La dicotomia illecito penale/illecito amministrativo
Come accennato in precedenza, il legislatore prevede (seppur con presupposti nuovi rispetto al passato) una distinzione fra
- illeciti di natura penale
- illeciti di natura amministrativa
con la doverosa precisazione che entrambe le fattispecie
sono correlabili al concetto di “contrabbando” sopra individuato (nelle due varianti).
Nell’esegesi del testo normativo, la Circolare precisa alcuni aspetti rilevanti, connessi con
- l’esistenza di un limite quantitativo dell’illecito a partire dal quale scatta il reato
- l’intervento, per l’aspetto penale, della magistratura per la valutazione del reato
E.1 Il limite quantitativo dell’illecito
Secondo l’impostazione del Decreto (e delle Dnc in particolare), l’ipotesi di reato si verifica laddove l’omesso adempimento dei diritti di confine
- distintamente considerati
- superi il limite di 10.000,00 euro
Prima di procedere oltre, è necessario chiarire il concetto di omissione di diritti “distintamente considerati”.
E.2 La definizione del contenuto dell’illecito
Con dizione non del tutto felice, il legislatore precisa che il limite sopra indicato opera con riferimento ai diritti di confine, distintamente considerati.
Sul punto, le seguenti precisazioni si impongono.
Per quanto attiene ai diritti di confine, questi vanno letti alla luce della nuova disciplina, ovvero
- fra essi rientra anche l’imposta sui consumi
Pertanto, anche la violazione iva rientra nel novero delle fattispecie da considerare per l’illecito.
Per quanto attiene alla “distinzione” indicata nella norma, essa va intesa nel senso che
- ogni tributo va preso in considerazione singolarmente
F. La definizione della sanzione penale
Poste le precisazioni che precedono, il testo della Circolare precisa come l’ambito di applicabilità delle ipotesi di reato consista in due fattispecie alternative
- superamento del limite di legge (10.000,00 euro)
- esistenza di circostanze aggravanti
Per quanto concerne il primo caso, il superamento del limite (anche di un solo euro, come precisa la Circolare) comporta invariabilmente l’ipotesi di reato (con le precisazioni sulla “distinzione” sopra indicate).
Nel secondo caso, alternativo al precedente, il reato si configura secondo le prescrizioni delle fattispecie aggravanti ex art. 88, comma 2, lett. da a) a d) delle Dnc (contrabbando aggravato).
Tali fattispecie riguardano quando
- nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata
- nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunte e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
- il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
- l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita
G. La sanzione amministrativa
In assenza delle fattispecie sopra indicate, la violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, erogata direttamente dall’Adm (Agenzia delle Dogane e Monopoli), con le seguenti fattispecie alternative
- contrabbando per omessa dichiarazione
- multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti con un minimo di 2.000,00 euro
- contrabbando per dichiarazione infedele
- multa dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti con un minimo di 1.000,00 euro
Peraltro tale disciplina è affiancata da una serie di ipotesi di riduzione o esclusione della sanzione, riferentesi a errori formali o di lieve entità (che si omettono).
H. L’intervento della magistratura penale
Con normazione innovativa, il Decreto (o, meglio, le Dnc) prevede l’intervento della magistratura penale in materia di reati doganali.
Tale fattispecie è prevista qualora
- sussiste il contrabbando per dichiarazione infedele
In tale circostanza, gli atti dell’operazione illecita verranno obbligatoriamente inviati alla magistratura penale, la quale
- valutando se sussista l’elemento doloso del comportamento del soggetto in dogana
provvederà
- nel caso di sussistenza, all’azione penale
mentre nel caso di insussistenza dei presupposti, si avrà derubricazione del reato in illecito amministrativo, sanzionato con
- multa dal 80% al 150% dei diritti di confine dovuti
Come chiarito nella Circolare, il giudice adito deve intendersi esclusivamente la Procura Europea Eppo.
La Procura Eppo prevede l’esistenza di una sede centrale in Lussemburgo e di apposite sedi distaccate nei vari Paesi Membri dell’Unione.
I. Le ipotesi di reclusione
Nel complesso panorama sopra delineato, una doverosa precisazione merita la possibilità, per il contribuente, d’incorrere non solo e non semplicemente in un illecito amministrativo o penale, ma anche di subire il rischio della reclusione connessa con gli illeciti perpetrati.
Sotto tale profilo, le norme attualmente vigenti prevedono un doppio binario repressivo.
In tale ambito, un primo discrimine concerne il superamento/mancato superamento del limite di 10.000,00 euro sopra indicato.
Nel caso di mancato superamento del limite non comporta, come accennato, l’esistenza di un aspetto penale.
Pertanto, laddove l’ammontare dei diritti evasi sia
- pari o inferiore a 10.000,00 euro
- non vi è illecito penale
- non è prevista la reclusione
Qualora il limite sia superato, tuttavia, va discriminato il caso di inesistenza di circostanze aggravanti da quella di sussistenza delle circostanze aggravanti.
Nel primo caso,
- vi è illecito penale
- non è prevista la reclusione
Nel secondo caso, invece, al fianco delle sanzioni penali scattano anche i presupposti della reclusione.
Si tratta delle fattispecie ex art. 88 sopra indicate, per le quali si prevede quanto segue, alla luce di diversi ammontari di tributi evasi
- se i diritti non corrisposti sono compresi fra 50.000,00 e 100.000,00 euro
- reclusione fino a tre anni
- se i diritti non corrisposti sono superiori a 100.000,00 euro
- reclusione da tre a cinque anni
È peraltro possibile estinguere il reato, ma non evitare la confisca, qualora il contribuente provveda ad oblare la sanzione
- ma a patto che non sia correlata con la reclusione
erogando una somma a titolo di penale, sempre pari a un ammontare compreso fra il 100% e il 200% dei diritti reclamati.
Si tratta dei casi in cui è prevista puramente la multa e non anche la possibile reclusione.

