Intrastat, obbligo di invio

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Al fine di dirimere ogni eventuale residuo dubbio si chiarisce che, nonostante l’avvento della fatturazione elettronica (e del nuovo esterometro per le operazioni estere), resta l’obbligo di trasmissione degli elenchi Intrastat.

L’invio dell’esterometro mensile e degli elenchi Intrastat restano due obblighi separati ed ambedue in vita: la normativa che ha regolato l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha accorpato i due adempimenti, nonostante si tratti di una apparente duplicazione di dati pressoché identici.

Scaglioni di presentazione

Ricordiamo che gli scaglioni di presentazione per l’anno 2019 sono rimasti invariati rispetto al 2018. Al fine di evitare disguidi e/o tardive presentazioni ricordiamo però che la periodicità può variare anche durante l’anno in relazione al superamento delle soglie di riferimento. Per tutte le soglie  il superamento va determinato per ogni singola categoria di operazione. Pertanto, ad esempio, se nel corso del trimestre un contribuente ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000 euro e nel medesimo periodo ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000 euro sarà tenuto a presentare mensilmente l’Intrastat acquisti di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti. Ma se nel secondo trimestre dovesse ‘ricevere servizi’ per 110.000€ nasce immediatamente l’obbligo di presentare anche il modello intrastat acquisti ‘servizi’.

Commercio estero – Importante

Ricordiamo che il 1° febbraio 2019 è entrato in vigore l’Accordo di partenariato economico UE – Giappone,        ( dopo quello con il Canada) pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Per esportare verso tale Paese certificando l’origine preferenziale della merce e consentire ai propri  clienti giapponesi l’abbattimento dei dazi in importazione sul prodotto che acquistano ricordiamo che:

  • Non è previsto il certificato EUR1 come prova d’origine ( come per le zone di libero scambio);
  • Per spedizioni superiori a 6000 euro in valore, bisogna essere registrati al sistema REX dell’UE e attestare l’origine su fattura o altro documento commerciale che accompagna l’esportazione;
  • La dichiarazione di origine ha delle particolarità rispetto agli altri regimi preferenziali: occorre stabilire e dichiarare espressamente in base a che regola la merce in esportazione acquisisce l’origine preferenziale UE ( ad esempio CHT – cambio di voce).

Si sensibilizzano così gli operatori a non sottovalutare la questione sia perché false dichiarazioni di origine comportano ripercussioni sul piano penale che per essere già ‘pronti’ nel caso nascano dei nuovi contatti commerciali con questi due Paesi.