Incoterms 2020

di Daniele Vicario
Formatore professionale

La fatturazione di beni in rapporto agli incoterms®2020 e la fatturazione in servizi esteri

La fatturazione da e verso l’estero genera sempre delle potenziali difficoltà operative, nella prassi, sia che si riconnetta a cessioni di beni (nella Ue) o a esportazioni (operazioni extraunitarie), che nel caso di ricevimento o prestazione di servizi.

La disciplina fiscale italiana, in particolare, appare alquanto articolata in tal senso, con varie casistiche potenziali richiamabili, salvo il principio generale per il quale

  • una cessione o una prestazione effettuata verso un cliente estero (in specie, munito di partita iva nel proprio Paese) non è soggetta ad applicazione di imposta sui consumi (iva).

Contra, in caso di acquisti di beni o servizi, tendenzialmente

  • l’operazione è destinata a scontare l’imposta sui consumi in Italia, sia direttamente, attraverso l’applicazione di imposta in sede doganale (per le importazioni), sia indirettamente, con l’applicazione del meccanismo del reverse charge (per gli acquisti intraunitari e per le prestazioni di servizi prestati da committente estero).

Allo scopo di riassumere gli abbinamenti fra operazioni di vendita e di acquisto e i vari regimi fiscali possibili e fiscalmente riconosciuti, di seguito si forniscono una serie di tabelle di decodifica, con riferimento agli Incoterms ®2020, nonché alle prestazioni di servizi.

 

  1. Cessioni di beni

1.a Esportazioni

Costituiscono cessioni all’esportazione

  1. a) le cessioni (…) eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti (…)

 

NormaTipologia
Art. 8, comma 1, lett. a) Dpr 633/72Esportazione
Incoterms® 2020 applicabili alla norma
Gruppo CCFR, CPT, CIF, CIP
Gruppo DDPU, DAP, DDP

 

  1. b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della comunità economica europea entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (…) l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’ufficio doganale (…)

 

NormaTipologia
Art. 8, Comma 1, Lett. b) Dpr 633/72Esportazione

 

Incoterms® 2020 applicabili alla norma
Gruppo EEXW
Gruppo FFCA, FAS, FOB

 

  1. c) le cessioni (…) di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare (…) o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta

 

NormaTipologia
Art. 8, Comma 1, Lett. c) Dpr 633/72Esportazione indiretta

 

Caratteristica dell’operazione è data dal fatto che, con esplicita eccezione di legge, si tratta di operazione interna nazionale italiana fra operatori italiani, senza applicazione di iva interna.

E’ tuttavia vincolata alla condizione imprescindibile che il compratore sia un soggetto passivo italiano che, nell’anno precedente, abbia effettuato operazioni di cessione verso l’estero (Ue, extra-Ue), per al meno il 10% del complessivo volume d’affari.

Condizione correlata, e prevista dall’art. 8, comma 2, della legge iva, è data dall’invio al venditore, da parte del compratore e prima dell’esecuzione della cessione, di un’apposita dichiarazione (dichiarazione di intento), con la quale il compratore dichiara di poter beneficiare della non applicazione dell’imposta, in quanto munito dello status di esportatore abituale.

 

Incoterms® 2020 applicabili alla norma
Gruppo EEXW
Gruppo FFCA, FAS, FOB
Gruppo CCFR, CPT, CIF, CIP
Gruppo DDPU, DAP, DDP

 

1.b Cessioni unionali (intraue)

 

NormaTipologia
Art. 41, Dl 331/93Cessione intraunionale

 

Norma unica, alle seguenti condizioni congiunte

  • l’operazione deve avvenire fra soggetti passivi residenti in due paesi diversi della Ue
  • la merce deve fisicamente essere trasferita fra due Paesi diversi
  • deve esistere il trasferimento di proprietà della merce
  • la merce deve avere un valore

 

Incoterms® 2020 applicabili alla norma
Gruppo EEXW
Gruppo FFCA, FAS, FOB
Gruppo CCFR, CPT, CIF, CIP
Gruppo DDPU, DAP, DDP

 

1.c Cessioni di beni allo stato estero o esistenti all’estero (art. 7-bis D.P.R. 633/72)

1.c.1 Beni allo stato estero

  • merci di origine estera presenti in Italia ma non immesse in libera pratica né al consumo
  • beni in transito
  • beni soggetti a vigilanza doganale
  • beni in attesa di destinazione doganale

1.c.2 Beni esistenti all’estero

Si tratta di beni fisicamente all’estero e che non transitano per l’Italia.

nei casi precedenti la fattura riporterà la dicitura

  • operazione non soggetta ex art. 7-bis, Dpr n. 633/72

 

1.d Operazioni in contratto di consignment stock

Invio in un Paese terzo di beni presso il deposito del cliente con riserva di proprietà.

L’operazione di cessione (all’esportazione o intracomunitaria) si considera effettuata nel momento dell’estrazione dei beni (tutti o in parte) dal deposito, coincidente con il momento in cui si realizza l’effetto traslativo della proprietà della merce.

La merce deve essere venduta o rientrare in Italia entro un anno dalla spedizione all’estero.

La fatturazione avverrà con riferimento al regime proprio della stessa (esportazione, operazione unionale).

 

  1. Prestazioni di servizi resi

2.a Prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo italiano e connessi con una cessione di beni (prestatore italiano)

 

NormaTipologia
Art. 7-ter Dpr 633/72Regola generale iva
Art. 8, comma 1, Lett. c) Dpr 633/72Eccezione
ART. 9, Dpr 633/72Eccezione

 

Per i servizi (art. 7-ter) la regola generale prevede che l’iva venga pagata nel Paese del committente, ovvero del soggetto che incarica il prestatore di eseguire il servizio.

Pertanto, se il committente e il prestatore sono italiani, il servizio verrà normalmente fatturato con iva, indipendentemente dal luogo fisico nel quale tali prestazioni sono effettuate.

 

2.a.1 Eccezione ex art. 8, c. 1, lett. c) Dpr 633/72

Alla regola generale si può sostituire il regime della non imponibilità dell’art. 8, lett. c), alla presenza delle condizioni viste sopra.

 

2.a.2 Eccezione ex art. 9 Dpr 633/72

Solo per i servizi connessi con cessioni di beni verso l’extraUe è possibile ricorrere all’eccezione prevista dalla disciplina dell’art. 9 della legge iva.

Secondo tale disciplina, se un servizio è connesso con un’esportazione o un’importazione (quindi solo per operazioni non Ue), il prestatore deve fatturare i servizi (a committente italiano) utilizzando la non imponibilità ex art. 9.

 

2.b Prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo estero (prestatore italiano)

 

NormaTipologia
Art. 7-ter Dpr 633/72Regola generale iva

 

Per i servizi (art. 7-ter) la regola generale prevede che

  • l’iva venga pagata nel paese del committente, ovvero del soggetto che incarica il prestatore di eseguire il servizio

Pertanto, se il prestatore è italiano e il committente estero, il servizio verrà normalmente fatturato senza applicazione di iva italiana (fuori campo iva), indipendentemente dal luogo fisico nel quale tali prestazioni sono effettuate.

 

2.b.1 Fatturazione a committente Ue

La fattura emessa al committente estero comunitario deve essere emessa

  • fuori campo iva ex art. 7-ter
  • deve presentare la dizione “inversione contabile”

 

2.b.2 Fatturazione a committente extraUe

La fattura emessa nei confronti di un committente extra-Ue deve essere emessa

  • fuori campo iva ex art. 7-ter e deve presentare l’indicazione “operazione non soggetta”

 

  1. Prestazioni di servizi ricevuti

3.1 Prestazioni di servizi ricevuti da prestatore estero

 

NormaTipologia
Art. 7-ter Dpr 633/72Regola generale iva

 

Per i servizi (art. 7-ter) la regola generale prevede che l’iva venga pagata nel Paese del committente, ovvero del soggetto che incarica il prestatore di eseguire il servizio.

In questo caso, bisogna distinguere se il prestatore è un soggetto passivo comunitario oppure extracomunitario.

 

3.2 Prestazioni di servizi ricevuti da prestatore unionale

In questo caso, il committente deve

  • ricevere la fattura dal prestatore Ue
  • deve provvedere alla sua integrazione secondo il meccanismo del reverse charge

 

La procedura prevede che la fattura del prestatore estero venga registrata contemporaneamente sia a libro iva acquisti che a libro iva vendite.

L’integrazione deve avvenire secondo la stessa disciplina che l’operazione avrebbe se fosse svolta in Italia (ovvero, l’integrazione può essere con iva, in esenzione, in non imponibilità, ecc.).

Non si può ricorrere all’autofatturazione per l’adempimento in parola.

 

3.3 Prestazioni di servizi ricevuti da prestatore extracomunitario

In questo caso, ferma restando la procedura di cui al punto precedente

  • l’operatore nazionale deve autofatturarsi prima di provvedere al reverse charge

 

L’eventuale fattura extraunionale verrà utilizzata per la registrazione in contabilità generale e non a iva.

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