Elementi di prova dal 2020 – Cessioni intra UE

di Redazione

Partiamo da una piccola premessa sulle fonti normative della UE. In sintesi l’Unione Europea si “esprime” a mezzo di atti giuridici. Questi possono essere vincolanti e/o non vincolanti ( questi ultimi sono i pareri e le raccomandazioni). Tra gli atti giuridici vincolanti ricordiamo:

  • Regolamenti
  • Direttive
  • Decisioni

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell’UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti.

La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a portata individuale, ossia vincolante solo per coloro cui è indirizzata.

Premesso ciò, appare evidente come le nuove prove legate alla dimostrazione di effettiva cessione intracomunitaria non siano “interpretabili o derogabili” ma risultano obbligatorie proprio per effetto del fatto che sono normate da un atto sovranazionale ( Reg. di esecuzione 282/2011).

E’ altrettanto vero che un Regolamento non è di per sé “fonte di perfezione assoluta” ma può esprimere anch’esso delle criticità e contraddizioni. E la modifica del RE 282/2011 ( prove di cessione intraUE) ne è la comprova.

Siamo certi che in questo periodo tutti noi riceviamo da diverse Associazioni di Categoria il Regolamento che ci dice come dobbiamo comportarci già dal primo gennaio. Non ripercorriamo lo schema ( che definirei un algoritmo più che un processo dettato dal buon senso) e vediamo come cautelarci il più possibile alla luce del fatto che alcune prove sono “tecnicamente” non producibili. Immaginiamo di effettuare una cessione intraUE con mezzi propri ( prendo la bicicletta da Trieste e consegno la merce a Capodistria). Va da sé che il cedente non potrà mai fornire uno degli elementi di prova di cui alla lettera a) per mancanza di documento di trasporto e fattura emessa dallo spedizioniere ( che non c’è).  Al pari, qualora il trasporto fosse a cura del cessionario, quest’ultimo dovrebbe fornire al cedente dei documenti che potrebbero essere contradditori al Regolamento 2016/679 sulla privacy (guarda caso anch’esso un regolamento, ma in questo caso “cane mangia cane”!).

E’ quindi inutile dilungarci sugli aspetti di controsenso del Regolamento in questione e vediamo come, perlomeno,  assecondarlo il più possibile al fine venga usata la massima ragionevolezza e proporzionalità – principi cardine della buona amministrazione – in sede di eventuale contraddittorio.

 

Alcuni suggerimenti

Se da un lato le vendite con condizioni di consegna “a destino” ( Es. DAP – trasporto a cura del cedente) sono quelle che in qualche modo assecondano il regolamento con più facilità ( è infatti più facile procurarsi copia del CMR timbrato a destino e fattura emessa dallo spedizioniere/vettore), la stessa cosa non si può dire per le vendite “EXW” ed “FCA”, dove il cedente mette a disposizione la merce al compratore spossessandosi così della stessa e perdendo quindi la sua tracciabilità. Tra l’altro, quest’ultimo caso, può essere anche quello della consegna della merce ad un  primo vettore che la consegna non direttamente al destinatario finale di altro Paese UE ma presso un’altra  casa di spedizioni per successivo inoltro.

Il suggerimento, nei casi quindi sia il cessionario a curare il trasporto è:

  • di conservare ciò che già oggi richiede l’Agenzia delle Entrate ( fattura, copia intrastat, incasso corrispettivo, corrispondenza, contratti, mail etc);
  • di avere cura nel farsi sottoscrivere la “dichiarazione di ricevimento merce” ( sotto viene riportato un fac simile);
  • di verificare il tracking elettronico per spedizioni via corriere;
  • di sensibilizzare il vettore che ritira la merce a fornirvi qualsiasi utile informazione su chi potrebbe essere il vettore effettivo che andrà in consegna presso altro paese UE ( se diverso da lui e già conosciuto);
  • di ottenere ogni altra utile informazione.

In conclusione:

L’entrata in vigore del Regolamento comunitario non può che rendere tutti gli attori in causa maggiormente attenti alla filiera documentale nel caso di scambi intracomunitari.  D’altro canto risulta altrettanto difficoltoso ( in alcuni casi impossibile) applicare il Regolamento così come adottato se non con la complicità di una maggiore apertura da parte dei nostri organi amministrativi. A tal proposito ci preme suggere la lettura della Risposta nr.100 del 08/04/2019 a seguito di un interpello davanti all’Agenzia delle Entrate e dove quest’ultima, ha ritenuto ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E/2007, n. 477/E/2008 e n. 19/E/2013, rilevando che le stesse sono conformi al nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011.

  • Carbon Border Adjustment Mechanism

    Semplificazioni (e un’incognita)nel countdown verso il periodo definitivo Ottobre 2025. A due anni di distanza dalla prima applicazione del regolamento UE 2023/956, istitutivo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), Parlamento europeo e Consiglio firmano il “sì” alle semplificazioni proposte dalla Commissione nel pacchetto Omnibus di fine febbraio 2025. Il regolamento UE 2025/2083

    Leggi tutto

  • Il decreto legislativo 43/2025 – Revisione (o rivoluzione?) delle disposizioni in materia di accise

    Il decreto legislativo 43/2025, adottato in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 111/2023, interviene in un sistema – quello delle accise – che, seppure interessato negli ultimi anni da diversi adeguamenti specialmente nell’ambito della digitalizzazione, manteneva alcuni capisaldi storici che sembravano poter resistere a tutti i processi di innovazione che man

    Leggi tutto

  • La riforma dell’iva – il nuovo Testo Unico

    Il Governo, lo scorso 14.07.2025, ha licenziato il nuovo Testo Unico iva (TU nel seguito), adempiendo alla delega in materia di riforma fiscale introdotta con la Legge 09.08.2023, n. 111. Il TU approda quindi in Parlamento, il quale sarà chiamato a licenziare la nuova disciplina in tempo per la sua applicazione, prevista a partire dal

    Leggi tutto

  • Riforma Doganale: Nuove Regole su Dazi e IVA – Prime modifiche correttive

    A pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma doganale approvata con il d.lgs. 141/2024, il Consiglio dei Ministri ha adottato un primo decreto correttivo che interviene in modo significativo sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Le modifiche mirano a chiarire e correggere alcune criticità emerse nella fase di prima applicazione delle nuove norme, in particolare

    Leggi tutto

  • Giovani nelle Associazioni territoriali? Al via l’iniziativa del Friuli Venezia Giulia

    TRIESTE – Soffia il vento del cambiamento e l’Associazione territoriale del Friuli Venezia Giulia spiega le vele per seguire la rotta dell’innovazione. A un anno da quella rivisitazione del nostro Statuto¹ che ha dato una veste formale ad Anasped giovani, nata e tenuta a battesimo a Trieste nel 2022 e nel 2023², l’Associazione spedizionieri doganali

    Leggi tutto

  • La rappresentanza in dogana: evoluzione storica e prospettive future per la nostra categoria

    ROMA – È l’elegante Hotel Mediterraneo ad ospitare, per quest’anno, l’Assemblea primaverile della nostra Federazione e l’evento formativo Anasped intitolato “La rappresentanza in dogana”. Una tavola rotonda interessante e coinvolgente su un tema caro alla nostra categoria, affrontato magistralmente da un parterre di relatori d’eccezione, moderati dal nostro Presidente Massimo De Gregorio. Ai saluti istituzionali

    Leggi tutto