Dematerializzazione cartacea: è reale?

Il Regolamento (UE) 2013/952 – che istituisce il Codice doganale dell’Unione (d’ora in poi CDU) – stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio dell’Unione o ne escono per garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, ciò anche al fine di semplificare le procedure doganali e di facilitare il commercio internazionale legale e rafforzare la lotta alle frodi; finalità che richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapide e uniformi. L’uso di tecnologie e strumenti moderni è risultato fondamentale e, a tale scopo, i Servizi della Commissione hanno definito un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio. In tale ottica l’art. 6 par. 1 del CDU dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni – tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale – siano effettuati mediante procedimenti informatici. In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate, l’Agenzia, nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0 e, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9 giugno 2022. In aderenza a tale disposizione, le dichiarazioni doganali di importazione sono trasmesse al Sistema informativo dell’Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell’Agenzia, assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal “Codice dell’Amministrazione digitale”, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, non è previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima. Al posto del vecchio formulario DAU L’Agenzia delle Dogane rende disponibili tre tipi di documenti:

  1. Prospetto di riepilogo ai fini contabili
  2. Prospetto sintetico della dichiarazione
  3. Prospetto di svincolo

Tutti i prospetti sono recuperabili tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali” sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

Nello specifico i tre prospetti riepilogano tutti i dati che identificano la bolletta di importazione. Brevemente descriviamo cosa contengono:

  1. Prospetto di riepilogo ai fini contabili
    Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, l’Agenzia contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 03 giugno 2022, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote. Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.
  2. Prospetto sintetico della dichiarazione
    L’Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un prospetto sintetico della dichiarazione stessa, secondo il modello allegato alla presente, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).
  3. Prospetto di svincolo
    L’Agenzia mette a disposizione anche il Prospetto di svincolo nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all’apposizione del visto uscire (cd. Messaggio QA).

In un concetto di informatizzazione e di dematerializzazione è necessario riflettere su quanto abbia realmente inciso la reingegnerizzazione circa la diminuzione della carta da produrre per archiviare una bolletta di importazione. Prendendo in esame una bolletta di importazione di un articolo, si è infatti passati alla stampa secondo il riepilogo sotto illustrato:

È evidente quindi che si è passati dalla stampa di complessive 3 pagine a quella di 4 pagine. In sintesi, al posto di dematerializzare la carta, questa risulta addirittura aumentata.

In conclusione mi preme fare una breve riflessione in un concetto più ampio. Stravolgendo l’obiettivo primario dei servizi della commissione, e forse evidenziando l’atipicità della presenza di un doppio ente di controllo e  la carenza strutturale delle nostra normativa in relazione alle semplificazioni tracciate a Bruxelles sembrerebbe  evidente  che, la commissione nel tracciare il nuovo sistema, sensibile alle richieste delle esigenze della complessa catena logistica, nello stile nord europeo, abbia ridisegnato il sistema “H” prevedendo, oltre una semplificazione cartacea, anche una necessaria fluidità delle merci nei già ingolfati terminal di arrivo, predisponendo misure efficaci, quale l’ambiziosa identificazione preventiva lungo il trasporto delle le merci a rischio, destinandole prima dell’arrivo, in aree preposte alle verifiche, mentre per la rimanente porzione, più considerevole,  auspicando  un invio  diretto al luogo di destino con presa in carico nei libri contabili delle Aziende destinatarie (un po’ come il transito comunitario). Questo scenario futuribile, non deve preoccuparci, ma essere da sprono per continuare nella strada di una più capillare formazione totale e continua, poiché, a mio avviso, le richieste di prestazioni professionali si potranno spostare dalle dogane di confine ai vari territori di arrivo, poiché’ sostanzialmente all’arrivo della merce a destino si dovrà fare sempre una sorta di dichiarazione doganale individuando ed evidenziando i documenti di controllo e scorta necessari, componendo un prospetto che esponga la liquidazione dei diritti doganali da versare, probabilmente con F24; Faccio presente che anche oggi la rappresentanza doganale  e libera,  pertanto  dubito che all’interno delle varie aziende ci sia  personale con tale competenza, e per il destinatario avere una certificazione da parte di un professionista equivale anche ad una sorta di assicurazione. Concludo con un invito: spendiamo un po’ più di tempo nella formazione e nel farci conoscere meglio nei territori quale figure che offrono professionalità e competenza, ponendoci nei confronti delle aziende quali intermediari tra le pubbliche amministrazioni e le aziende stesse, alle quali possiamo certamente offrire dei servizi che garantiscono a queste ultime di poter contare su personale qualificato e riconosciuto dalle amministrazioni.

Mario Piras

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