Definitivo l’accordo di recesso del Regno unito da Unione europea e da Euratom

di Piero Bellante

Con la mezzanotte del 31 gennaio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha cessato di essere parte dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), acquistando nei confronti dell’Unione lo status di paese terzo. L’accordo di recesso, concluso al termine di una lunga trattativa condotta ai sensi dell’art. 50 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’art. 106 bis del trattato Euratom, è stato approvato il 29 gennaio scorso sia dal Parlamento europeo, sia dal Regno Unito. L’accordo tuttavia prevede all’art. 126 e ss. una fase transitoria per il periodo dal primo febbraio al 31 dicembre 2020; questa fase potrebbe essere prorogata, per una sola volta e per un periodo comunque non superiore a due anni, con decisione da adottare entro il 30 giugno prossimo dal comitato misto UE-Regno Unito istituito dall’accordo di recesso. È presto per valutare se vi saranno le condizioni politiche per negoziare questa proroga; in ogni caso, durante il periodo di transizione il Regno Unito continua ad essere, a tutti gli effetti, parte dell’unione doganale e del mercato unico europei.
Quando l’accordo di recesso andrà a regime (attualmente la data è fissata nel primo gennaio 2021, salvo proroghe) il suo territorio, ivi compreso quello delle isole Normanne, dell’Isola di Man e di Gibilterra, non sarà più compreso nel territorio doganale dell’Unione e costituirà territorio doganale del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. Ciò che differenzia un’unione doganale da un accordo di libero scambio è proprio il fatto che i paesi legati da un accordo di libero scambio mantengono in piena autonomia i propri territori doganali, ciascuno con la propria tariffa doganale verso i paesi terzi; mentre i paesi che aderiscono ad un’unione doganale fondono i rispettivi territori in un unico territorio che applica verso l’esterno una tariffa doganale comune. Il periodo transitorio è anche finalizzato all’individuazione dello strumento che dovrebbe regolare i rapporti tra Regno Unito ed Unione europea, come potrebbe avvenire per la negoziazione di un accordo di partenariato economico, contenente anche clausole per la creazione di una zona di libero scambio; una soluzione di questo tipo consentirebbe di evitare la c.d. hard brexit, cioè un recesso senza accordo. Nel caso di hard brexit i rapporti tra le parti resterebbero comunque disciplinati dalle disposizioni GATT 1994, contenute nell’Allegato 1A all’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 entrato in vigore il primo gennaio 1995 ed istitutivo della WTO (World trade organization); in particolare, sarebbe applicabile al Regno Unito la disposizione nota come MFN clause (art. 1 GATT 1994, most favourite nation), cioè la clausola c.d. della nazione più favorita secondo cui «qualsiasi vantaggio, favore, privilegio o immunità, concesso da una parte contraente a un prodotto originario da ogni altro paese, o ad esso destinato, sarà esteso, immediatamente e senza condizioni, ad ogni prodotto similare originario dei territori di ogni altra parte contraente, o ad essi destinati».
All’accordo di recesso è allegato anche il protocollo che reca la disciplina dei rapporti tra l’Unione europea ed il Regno Unito per quanto riguarda la circolazione delle merci tra l’Irlanda del Nord ed il resto del Regno Unito: quando l’accordo di recesso andrà a regime, infatti, mancherà il confine fisico tra la Irlanda e Irlanda del Nord in virtù dell’accordo stipulato in Belfast tra Regno Unito e Irlanda il 10 aprile 1998, noto anche come accordo del Venerdì santo che ha conciliato i problematici rapporti tra le parti.
Poiché il territorio dell’Irlanda del Nord costituirà parte integrante del territorio doganale del Regno Unito, l’art. 3 del protocollo prevede che «non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito, […], salvo se vi [sia] il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell’Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione». Dal punto di vista diametralmente opposto, la disposizione prevede poi che «sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell’Unione né in un’altra parte del Regno Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, […], salvo che vi [sia] il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell’Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione». Sotto entrambi i profili, la merce che viene trasportata in Irlanda del Nord «da un luogo che non si trova nell’Unione» sarà considerata di default a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione, a meno che non sarà accertato che essa non subirà «trasformazioni commerciali» in Irlanda del Nord e che soddisfi i criteri che dovranno essere stabiliti dal comitato misto UE-Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Questi criteri riguarderanno la destinazione, l’uso finale, la natura ed il valore della merce, la «natura dello spostamento» e quale sia il possibile incentivo ad effettuare un successivo «spostamento non dichiarato nell’Unione» come ad esempio l’esistenza di dazi doganali imponibili nell’Unione europea su questa merce. Se i criteri non risulteranno soddisfatti e vi sia rischio di trasferimento, il Regno Unito applicherà nei confronti dell’Irlanda del Nord le customs rules, cioè la normativa doganale (compresa quella tariffaria), applicabile nell’Unione europea secondo l’art. 5, punto 2, del codice doganale dell’Unione, senza onere di versamento dei dazi così riscossi all’Unione ma con facoltà di successivo rimborso purché ciò non costituisca «aiuto di stato» nei casi previsti dall’art. 10 del protocollo.
All’accordo di recesso sono anche allegati il protocollo che riguarda le zone di sovranità del Regno Unito, di Akrotiri e Dhekelia, di cui al trattato relativo all’istituzione della Repubblica di Cipro ed il protocollo che riguarda Gibilterra. Il territorio delle zone di sovranità esistenti in Cipro continuerà ad essere parte del territorio doganale dell’Unione europea, con ogni conseguenza per quanto riguarda l’applicazione della normativa doganale in dette zone, applicazione che resta affidata alle autorità doganali della Repubblica di Cipro. Per quanto riguarda la posizione di Gibilterra, poiché essa è rappresentata dal Regno Unito nei rapporti con l’Unione europea, con il recesso del Regno Unito il diritto dell’Unione cesserà di essere applicato a Gibilterra. L’art. 3 del protocollo prevede che Spagna e Regno Unito stabiliscano altresì «forme di cooperazione necessarie a conseguire la piena trasparenza nella fiscalità e nella tutela degli interessi finanziari di tutte le parti interessate, in particolare istituendo un sistema rafforzato di cooperazione amministrativa per lottare contro la frode, il contrabbando e il riciclaggio e per risolvere i conflitti sulla residenza fiscale».

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