Crisi climatica

Fenomeno sempre più irreversibile?

Nel contesto della European Climate Law, nel luglio 2021 la Commissione europea ha presentato il pacchetto di proposte legislative “Fit for 55”, il cui nome evoca il primo dei due grandi obiettivi climatici che l’Unione europea si è fissata: in primis la riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 e, più in prospettiva, il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
Tali proposte (quasi tutte tradotte in testi normativi formalmente adottati) interessavano diversi settori del panorama economico unionale per garantire che i target climatici venissero raggiunti stimolando una transizione equa e sostenibile e, al contempo, limitando il rischio di distorsioni del corretto funzionamento del mercato unico.
In tale contesto, la proposta di maggior impatto per le imprese che agiscono in qualità di importatori di materie prime e semilavorati c.d. carbon intensive è sicuramente il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito lo scorso maggio con Regolamento (UE) 2023/956, cui ha fatto seguito a settembre il Regolamento di esecuzione (UE)2023/1773 con dettagli più operativi.
Tra gli obiettivi della misura vi è quello di disincentivare il processo di rilocalizzazione dei processi produttivi in Paesi con politiche ambientali meno rigorose e, allo stesso tempo, garantire una parità di trattamento tra produttori dell’Unione (tenuti ad acquistare quote di emissione nell’Emission Trading System – ETS) e importatori, questi ultimi non colpiti (finora) da alcun onere all’importazione di prodotti ad alta intensità di carbonio.

Quali sono i presupposti e gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM?

Tale norma impone agli importatori che introducono in Unione europea determinate categorie merceologiche (ghisa, ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, energia elettrica) di monitorare, tracciare e dichiarare i quantitativi di CO2 equivalente che si sono generati durante il processo produttivo nel Paese terzo.
Più nello specifico, i prodotti interessati sono quelli di cui all’Allegato I del Regolamento istitutivo, individuati in base alla tariffa doganale.

L’implementazione del meccanismo avviene in due fasi:

  • Periodo transitorio: dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025. In questa fase non è previsto alcun aggiustamento finanziario e gli importatori, in qualità di Dichiaranti CBAM, saranno tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio, calcolo e reportistica trimestrale delle emissioni incorporate nei prodotti importati. In particolare, dovrà essere presentata la Relazione CBAM entro un mese dalla conclusione del trimestre di riferimento;
  • Applicazione a regime: inizio 1° gennaio 2026. In questa fase scatterà l’obbligo per gli importatori di presentare una dichiarazione annuale e di acquistare un numero di certificati CBAM a copertura delle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Giova ricordare che, oltre che sulle imprese importatrici, l’obbligo dichiarativo trimestrale ricadrà anche sui rappresentanti doganali indiretti, nei casi in cui i) ad agire come importatore sia un soggetto extra UE non stabilito, o ii) il rappresentante concordi con l’importatore (UE) di assumere la qualifica di Dichiarante CBAM per suo conto.

I valori di default

Una delle maggiori difficoltà con cui si devono misurare gli importatori (Dichiaranti CBAM) è sicuramente l’ottenimento delle informazioni relative ai valori effettivi delle emissioni dirette (derivanti dal processo produttivo nel Paese terzo) e indirette (derivanti dal consumo di elettricità durante il medesimo processo) da parte dei propri fornitori extra UE.
In ottica di semplificazione iniziale e in linea con le previsioni normative, la Commissione europea ha reso pubblici, lo scorso 22 dicembre, i coefficienti che, moltiplicati per i quantitativi di prodotti “CBAM” importati, consentono di determinare le emissioni generate nel Paese terzo (valori di default).
Suddetti valori, che si basano sulle stime delle emissioni incorporate nelle merci CBAM effettuate dal Centro comune di ricerca (Joint Research Center) della Commissione, potranno essere utilizzati dai Dichiaranti CBAM solo in caso di mancanza di valori effettivi e fino alla scadenza per la terza relazione trimestrale CBAM (31 luglio 2024).
Salvo proroghe, successivamente a tale data le emissioni che dovranno essere comunicate saranno solo quelle effettive e derivanti dall’applicazione di specifici metodi di monitoraggio stabiliti nel Regolamento di esecuzione o, fino al 31 dicembre 2024, applicando metodi affini che garantiscano una stessa accuratezza.

La prima scadenza

Per far fronte al primo obbligo dichiarativo (31 gennaio per l’ultimo trimestre 2023), gli operatori UE hanno dovuto, come prima cosa, accedere al Portale Unico delle dogane attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS del legale rappresentante, richiedere l’autorizzazione CBAM-APP sul Modello Autorizzativo Unico e individuare eventuali delegati all’accesso al Registro transitorio CBAM.
Una volta effettuato l’accesso al Registro, all’operatore (Dichiarante CBAM) è richiesto di compilare la Relazione CBAM secondo una precisa successione temporale che prevede, in primis, la compilazione delle informazioni generali del Dichiarante (denominazione, ruolo e rappresentante firmatario) e, successivamente, i dati relativi al prodotto importato (tariffa doganale, origine e quantitativo) e le relative emissioni (Paese di produzione e tipologia di metodo di calcolo utilizzato).
Terminata la compilazione, prima dell’invio è necessario salvare e validare la Relazione.
Vale la pena segnalare che molti Dichiaranti CBAM hanno riscontrato problemi tecnici sia in fase di accesso al Registro che in fase di validazione della Relazione. Per tale ragione la Commissione europea ha pubblicato, il 29 gennaio, un comunicato in cui concedeva ai Dichiaranti CBAM una proroga di 30 giorni per la trasmissione tardiva. Tuttavia, tale proroga è da intendersi fruibile solo da coloro che hanno incontrato effettive e documentate difficoltà tecniche.
Pertanto, coloro che fossero andati “missing” con il dichiarativo per ragioni diverse da quelle tecniche, potrebbero incorrere nella sanzione per mancata trasmissione che oscilla tra i 10 e 50 Euro per tonnellata di CO2 equivalente non dichiarata.

È possibile raccogliere ed elaborare le informazioni sulle importazioni in modo automatizzato?

I principali dati richiesti per la preparazione della Relazione CBAM (esportatore, codice di nomenclatura doganale, origine, massa netta ecc.) sono presenti nella dichiarazione doganale e reperibili dal Prospetto di Sintesi che, grazie ai nuovi servizi digitali “gestione documenti – dichiarazioni doganali” di AIDA 2.0., è consultabile e scaricabile direttamente dagli importatori che abbiano richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione.
Ciò brevemente premesso, si segnala che, allo stato attuale, i servizi della ADM non consentono, autonomamente, di raccogliere ed elaborare i dati necessari alla Relazione CBAM in modo automatizzato.
Tuttavia, ciò diventa possibile attraverso l’utilizzo di tool esterni che sono connessi con AIDA mediante l’accesso ai servizi digitali sopra accennati e che, grazie al download automatizzato e massivo dei Prospetti di sintesi e alla lettura ottica dei documenti, sono in grado di predisporre, in modo analitico, report dettagliati contenenti i dati necessari alla compilazione della Relazione CBAM.
Con i dati a disposizione, poi, sarà possibile procedere con un data entry manuale sul Portale CBAM oppure settare un “connettore” tra il sistema gestionale dell’importatore e il Portale CBAM per la trasmissione digitalizzata della Relazione attraverso lo scambio di tracciati XML.

I next step

Trasmessa la Relazione CBAM relativa al primo trimestre di applicazione, i Dichiaranti dovranno attivarsi per trasmettere la seconda Relazione (relativa al primo trimestre 2024) entro il prossimo 30 aprile, anche avvalendosi di soluzioni IT che consentano di efficientare il processo e minimizzare il rischio di errori.

In ragione del fatto che dopo il 31 luglio non sarà più possibile avvalersi dei valori di default, si raccomanda di ingaggiare fin da ora approfondite interlocuzioni con i fornitori extra UE sulla necessità di ottenere un valore effettivo relativo alle emissioni.

Per ogni aggiornamento sulla tematica si segnala la pagina dedicata della Commissione https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

 

Pier Paolo Ghetti – Francesco Tonini – Alessandro Traverso – Gianluca Sigismondi

 

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