Contraddittorio doganale

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di Elena Bozza, avvocato e doganalista

3 e 5 anni e contestazione del loro decorso in pre-contradittorio amministrativo:

queste le regole per evitare l’addebito dei maggiori diritti doganali e le spese e i tempi di un processo giudiziario.

In merito ai 3 anni, nulla di nuovo. Tutti rammentano il termine decadenziale dei tre anni entro il quale la dogana deve comunicare i maggiori diritti doganali ritenuti dovuti e non assolti; era l’art.221.3 CDC; è ora l’art. 103.3 CDU.

Le novità concernono l’obbligazione doganale sorta da fatti penalmente rilevanti e il momento in cui eccepire alla dogana l’avvenuto decorso dei termini e dunque l’infondatezza della maggiore pretesa erariale. Così come chiarito anche dalla recente nota 51424 dell’8 giugno dell’Agenzia delle Dogane.

Quando i maggiori diritti doganali sorgevano da fatti penalmente rilevanti, la dogana poteva richiederne il pagamento al contribuente libera dal rispetto di termini decadenziali, salvo l’avvenuta trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria entro tre anni, come statuito in seno alla Corte di Cassazione. E la eventuale mancata trasmissione nel triennio non bloccava l’azione di accertamento e il contribuente poteva eccepire l’intervenuta prescrizione dell’obbligazione doganale e dunque la sua illegittimità solo in sede giudiziaria, aggravato dunque dell’onere di depositare un ricorso alla competente commissione tributaria e supportare costi e tempi di un intero processo tributario per ottenere una dichiarazione del giudice di quanto evidente da un semplice calcolo temporale.

Attualmente, i termini sono mutati, si è ottenuta più certezza e trasparenza e soprattutto un alleggerimento degli inutili aggravi a carico del contribuente.

Infatti, qualora la nuova obbligazione doganale nasca da una situazione di natura penale, l’autorità doganale dovrà comunicare il debito entro 5 anni da quando l’obbligazione è sorta. Si tratta di una verifica ben più agile da compiere che immergersi in fascicoli penali alla ricerca del documento di inoltro della notitia criminis, soprattutto si pensi quando il processo penale riguardi persone terze e si è chiamati ad un pagamento in solido in virtù delle normative doganali senza la disponibilità di accesso diretto agli atti del processo penale.

Ulteriore aspetto favorevole è la possibilità di ottenere l’abbandono della pretesa tributaria da parte della dogana in virtù dell’ormai decorso dei termini, già nella fase amministrativa del cd pre-contraddittorio con l’ufficio accertatore, evitando dunque di dover entrare in un processo tributario per vedersi riconosciuta la non debenza di quanto richiesto. Si tratta di utilizzare le osservazioni del contribuente sancite dall’art.12 della legge n. 212/00 ovvero dal neo articolo 22.6 CDU.

Eccependo la prescrizione in seno alla contraddittorio amministrativo si potrà dunque ottenere il medesimo risultato, l’annullamento della maggiore richiesta erariale, senza dover sostenere i costi di un intero processo tributario, che peraltro attualmente sono appesantiti dall’immediata esecuzione del debito doganale accertato e dunque dalla spesso dovuta anticipazione del pagamento dell’intera somma erariale dell’accertamento a posteriori ovvero dal pagamento di un costoso premio assicurativo per l’apertura di una fideiussione a favore dell’Agenzia delle Dogane.

Della possibilità di eccezione in fase amministrativa beneficiano anche i maggiori diritti doganali sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo CDU e dunque prima del maggio 2016, indipendentemente da quando siano accertati dalla dogana; mentre il termine entro il quale dovranno essere comunicati sarà ancora quello definito in base al previgente art 221.3 CDC come interpretato dalla nostra Suprema Corte. Queste le nuove istruzioni fornite dall’Agenzia delle Dogane.

In conclusione, si delineano sempre più motivi per utilizzare le possibilità di un pre-contraddittorio con l’ufficio doganale, utile in questo caso per poter ottenere un anticipato annullamento della maggiore pretesa erariale se decorsi i tempi che l’autorità doganale è chiamata a rispettare per la sua comunicazione, termini che attualmente si presentano anche in modalità più trasparenti per il contribuente.