Contraddittorio doganale

Riforma Legge 212/2000

Lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 12, c. 7, L. 212/2000) prevedeva per le imposte sui redditi e per l’Iva l’obbligo di un contraddittorio anticipato prima dell’emissione di un atto impositivo nel caso di accessi, ispezioni e verifiche ma non nel caso di verifiche effettuate presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Più precisamente prevedeva che dopo il rilascio del processo verbale di constatazione (Pvc) il contribuente poteva comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che dovevano essere valutate dagli uffici impositori.
L’art. 12, c. 7 cit., per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’art. 34 TULD, prevedeva che si applicavano le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 374/1990.
Questa norma, ancora in vigore, prevede che in seguito al rilascio del verbale l’operatore doganale può entro 30 giorni comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dall’Ufficio doganale prima dell’emissione dell’atto impositivo.

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Il 14 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge 9 agosto 2023 n. 111 avente ad oggetto la “Delega al governo per la riforma fiscale”. Il 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Questo decreto ha abrogato l’art. 12, c. 7 cit. e ha introdotto l’art. 6-bis rubricato “principio del contraddittorio” il quale prevede che, salvo alcuni casi, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

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Ebbene, la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente non investe il termine di 30 giorni previsto in materia doganale per presentare osservazioni e richieste in relazione a un verbale redatto dall’Agenzia delle Dogane. Per due ragioni. Da un lato, per effetto del primato del diritto dell’Unione europea il quale prevede che le norme unionali prevalgono su quelle nazionali. L’art. 8 del RD 2015/2446 dispone che l’operatore doganale può esprimere il proprio punto di vista all’Autorità doganale prima che venga adottata una decisione che può arrecargli nocumento, entro 30 giorni.
Dall’altro lato, nel nostro ordinamento giuridico l’art. 11 D.Lgs. 374/1990 risulta essere una norma speciale rispetto quella contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente.

In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 2/D del 17 gennaio 2024.
Pertanto, sia nel caso di verifiche in linea che di controlli a posteriori, l’operatore doganale avrà il diritto di presentare osservazioni o richieste entro 30 giorni (e non 60) dal rilascio del verbale.
Successivamente, l’Autorità doganale sarà tenuta a esaminare le osservazioni formulate dall’operatore doganale motivando adeguatamente la sua decisione.

 

Michele Ippolito

 

 

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