Bye bye duty free, al via la nuova tassa fissa per imprese e non solo

A seguito dell’approvazione della Legge di bilancio per il 2026 è stato introdotto un nuovo contributo fisso di due euro per tutte le spedizioni di modico valore, per la precisione inferiore ai 150 euro, provenienti dai Paesi extra-UE, colpendo in particolare l’e-commerce e le grandi piattaforme.

La misura, che ha dato seguito alla decisione del Consiglio Ecofin di abolire nel 2026 la soglia de minimis per cui è prevista l’esenzione dai dazi per le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, risponde ad alcune rilevanti esigenze.

Infatti, un primo obiettivo è quello di contrastare le disparità tra il commercio online e il commercio tradizionale, il quale inizia a risentire di una sempre maggiore e pressante concorrenza da parte delle grandi piattaforme di e-commerce. Non meno trascurabile è la necessità di sostenere l’attività delle autorità doganali, che sono chiamate ad affrontare un crescente volume di merci e di dichiarazioni doganali che quotidianamente vengono presentate alla frontiera. Infatti, si è riscontrato dal 2024 un aumento delle dichiarazioni doganali per spedizioni di valore inferiore ai 150 euro pari al 60 % circa, incrementando altresì il rischio di evasione.

Per questo motivo, il legislatore italiano ha fatto riferimento, nel testo della legge di bilancio, a un contributo per la copertura delle spese amministrative legate agli adempimenti doganali per le spedizioni di modico valore provenienti dai Paesi terzi, da riscuotere al momento dell’importazione definitiva delle merci.

Al riguardo è intervenuta la circolare 37/2025 dell’Agenzia delle Dogane, che ha definito l’ambito di applicazione del contributo con riferimento alle spedizioni destinate ai consumatori finali, ossia le transazioni B2C (business to consumer), alle spedizioni destinate agli operatori commerciali (le cosiddette B2B – business to business) e infine alle spedizioni tra privati, anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Sono escluse dall’applicazione le merci e i beni a seguito passeggero, non rientrando nella definizione di spedizione cui fa riferimento la circolare, che è stata desunta dalle Note Esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico pubblicate dalla Commissione Europea nel 2020, ai sensi delle quali per spedizione si intendono “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.

La circolare individua altresì il soggetto obbligato al pagamento del contributo sulla base della definizione di “debitore” indicata nel Codice doganale dell’Unione. Per cui, coerentemente con il disposto della normativa unionale, il contributo dovrà essere pagato dal dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche dalla persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

La circolare chiarisce, inoltre, le modalità attraverso cui determinare il valore da prendere in considerazione per verificare il non superamento della soglia dei 150 euro. Nel caso delle dichiarazioni ordinarie (H1) tale valore è il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio), mentre nel caso delle dichiarazioni semplificate (H7) si deve considerare il valore intrinseco, ossia il prezzo di vendita per le merci commerciali, esclusi i costi di trasporto, assicurazione e imposte e, per le merci prive di carattere commerciale, il prezzo che sarebbe stato pagato se fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’unione.

In più viene precisato che le dichiarazioni semplificate, a differenza di quelle ordinarie, non prevedendo la liquidazione immediata di tributi e contributi (a eccezione dell’IVA), non consentono di contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. Per questo è stato stabilito che il contributo verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale secondo le seguenti modalità: nella prima quindicina le dichiarazioni H7 registrate dal 1 al 15 del mese, mentre nella seconda quindicina quelle registrate dal 16 fino all’ultimo giorno del mese. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dalla fine della quindicina di riferimento, mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito del dichiarante.

Tuttavia, tenuto conto che gli attuali sistemi informativi degli operatori e dell’Agenzia delle Dogane non consentono adeguatamente l’accertamento e la riscossione del nuovo contributo, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta con la circolare n. 1/2026. Quest’ultima, per garantire interventi di adeguamento ai suddetti sistemi informativi, ha introdotto un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026, che consente la contabilizzazione e il pagamento periodici del contributo sia nel caso delle dichiarazioni ordinarie H1 sia in quelle semplificate H7, sulla base di una dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025 da presentarsi entro il 15 marzo 2026.

Inoltre, durante questa fase, la mancata indicazione del codice tributo 159 nelle dichiarazioni H1 non comporta sanzioni né la sospensione dello svincolo delle merci. A partire dal 1° marzo 2026, invece, il contributo dovrà essere liquidato e riscosso correttamente al momento dell’importazione per le dichiarazioni in forma ordinaria (H1), indicando altresì il codice tributo 159, ferma restando la possibilità di contabilizzazione periodica per le dichiarazioni semplificate H7.

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