Ampliato il territorio doganale dell’Unione europea

di Piero Bellante

Con il 31 dicembre 2019 si conclude un epoca: dal primo gennaio 2020 il territorio del comune di Campione d’Italia, enclave italiano in territorio elvetico e le acque nazionali del Lago di Lugano «racchiuse tra la sponda e il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio», secondo la descrizione contenuta nell’art. 2, comma 4, TULD, cessano di costituire territorio extradoganale italiano e dell’Unione europea, per divenire parte integrante del territorio doganale dell’Unione. È una modifica di portata storica, che interessa la configurazione della linea doganale italiana in quanto segmento nazionale della linea di demarcazione del territorio doganale dell’Unione.

Il comune di Lavena Ponte Tresa (VA) confina con l’omonimo comune di Ponte Tresa in Svizzera, da cui è separato dal fiume Tresa, emissario del Lago di Lugano verso il Lago Maggiore. I due comuni comunicano attraverso un ponte dove è situato il varco doganale stradale. La navigazione sul lago, anche per i servizi doganali, è regolata dalla Convenzione fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano e dal relativo Regolamento, da ultimo conclusa il 2 dicembre 1992 ed entrata in vigore mediante scambio di note il 1.6.1997. Nel tratto del Lago di Lugano (o Lago Ceresio) compreso tra Ponte Tresa (VA) e Porto Ceresio (VA) la linea doganale correva,fino al 31 dicembre 2019,lungo la sponda italiana del lago, verosimilmente per motivi di opportunità dovuti alle necessità di controllare il movimento di persone e merci dalle sponde: in quel tratto, infatti, vi sono alcuni punti dove il territorio geografico dei due Stati rivieraschi è separato solo da pochi metri.

Per quanto riguarda il comune di Campione d’Italia, l’art. 1, comma 3, TULD precisava ad abundantiam che il confine di demarcazione del comune verso il territorio elvetico non costituisse linea doganale: la precisazione in realtà era superflua, poiché l’intero territorio comunale era, per definizione, fuori dal territorio doganale in quanto enclave italiano in territorio elvetico; dunque il confine del comune, situato in territorio elvetico, non poteva avere alcun rilievo ai fini della delimitazione del territorio doganale italiano e poi comunitario.
Dal primo gennaio 2020, come si è detto, il territorio del comune di Campione d’Italia e le acque del Lago di Lugano nel tratto sopra descritto sono divenuti parti integranti del territorio doganale dell’Unione europea, per effetto dell’art. 1 del regolamento (UE) n. 474/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 che ha modificato l’art. 4, comma 1, CDU 2013.Il legislatore unionale ha preso atto che «le motivazioni storiche che ne giustificano l’esclusione, quali l’isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti», pur mantenendone l’esclusione dal territorio dell’Unione europea rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La conseguenza di questa modifica sulla consistenza della linea doganale nel segmento di competenza italiana nei rapporti con la Svizzera è che, da una parte, la linea ora coincide anche con la linea di demarcazione del territorio del comune di Campione d’Italia verso il territorio elvetico, con abrogazione tacita della disposizione contraria contenuta nell’art. 1, comma 3, TULD; dall’altra, che nelle acque del Lago di Lugano comprese tra Ponte Tresa e Porto Ceresio la linea doganale corre lungo il confine politico tra i due Stati rivieraschi e non più lungo la sponda italiana del lago.
Niente è cambiato, invece, per la posizione del comune di Livigno(SO), il cui territorio continua a costituire territorio extradoganale italiano e dell’Unione europea ai sensi dell’art. 2, comma 4, TULD e dell’art. 4, comma 1, CDU 2013. I benefici concessi al territorio del comune di Livigno sono comunemente ricondotti, in epoca a noi vicina, alle intese stipulate tra la comunità di Livigno e l’amministrazione asburgica nel periodo dal 1825 in avanti, che culminarono nella Convenzione stipulata il 13 giugno 1857 tra l’«inclita regia intendenza delle finanze» ed il comune di Livigno con Trepalle, il cui testo può essere consultato in I. Silvestri, La franchigia di Livigno in un documento del 1857, in Bollettino Storico Alta Valtellina, n. 3/2000, Centro Studi Storici Alta Valtellina (a cura di).

Questa convenzione, dove peraltro i benefici delle esenzioni daziarie erano concessi dietro pagamento di un canone annuo, fu di fatto ratificata nel Regno d’Italia con l. 17.7.1910, n. 516, il cui art. 1, senza citare espressamente il precedente della convenzione, dichiarò il comune di Livigno «fuori della linea doganale». Il regolamento adottato con r.d. 14.5.1911, n. 546 ne delimitò il territorio. Il riconoscimento dell’extraterritorialità fu mantenuto nell’art. 1 della legge doganale n. 1424/1940 e, attraverso di essa, entrò nell’art. 2 TULD. Nel territorio del comune di Livigno, confinante con la Svizzera, si prescinde dal confine politico e la linea doganale segue la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani limitrofi. Questa scelta fu storicamente determinata dalla particolare posizione geografica di questo comune ed è stata recepita anche nell’ordinamento doganale dell’Unione.

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