UE-Mercosur: al via l’accordo commerciale interinale (ITA)

Il 1° Maggio è entrato in vigore in via provvisoria l’accordo commerciale UE-Mercosur, frutto di lunghi negoziati iniziati nel 2000. Questi, infatti, pur avendo condotto a un primo accordo nel 2019, hanno conosciuto una successiva fase di stallo a causa delle preoccupazioni suscitate dalle possibili conseguenze della liberalizzazione agricola, in grado, da una parte, di danneggiare gli agricoltori europei e, dall’altra, di aggravare la deforestazione dell’Amazzonia.

L’impegno delle parti contraenti in materia di sviluppo sostenibile e l’introduzione di clausole a tutela degli agricoltori europei hanno favorito la conclusione di un accordo nel 2024, articolato poi in due strumenti giuridici paralleli firmati il 17 gennaio 2026: l’accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA), che riguarda una forma di cooperazione più ampia, anche di tipo politico, e l’accordo commerciale interinale (ITA), che disciplina la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti.

Tale accordo, che riguarda un mercato che coinvolge 720 milioni di persone, pari al 20% del PIL mondiale, intende rafforzare le relazioni economiche tra Europa e America Latina, le quali già negli ultimi anni hanno visto una crescita progressiva che ha portato l’UE a diventare il secondo partner del Mercosur per quanto concerne lo scambio dei beni.

A tal fine, l’accordo prevede una riduzione immediata delle tariffe su determinati prodotti, come i prodotti ittici, che al momento sono soggetti a dazi compresi tra il 7,5% e il 23%, e una riduzione graduale e cadenzata secondo un calendario predefinito, per evitare shock competitivi sul mercato. A titolo d’esempio, i dazi sui veicoli, che al momento arrivano al 35%, verranno immediatamente ridotti al 25%, per subire poi una riduzione del 5% dopo 15 anni e una completa abolizione entro i prossimi 18 anni. Analogamente, anche per i dazi dei prodotti farmaceutici (attualmente al 14%) e del settore tessile (ora al 35%) è prevista una immediata riduzione con l’obiettivo di arrivare a una totale abolizione rispettivamente nei prossimi cinque e nove anni. Nel complesso, l’obiettivo è quello di arrivare all’eliminazione di circa il 91% delle barriere tariffarie attualmente esistenti tra il Mercosur e l’UE, prevedendo in tal modo un incremento nel medio-lungo periodo degli scambi commerciali con conseguenti effetti positivi in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro.

Bisogna sottolineare, tuttavia, che l’accordo non prevede un azzeramento dei dazi automatico, essendo questo subordinato al soddisfacimento di alcuni requisiti legali e sostanziali. Infatti, potranno godere dell’azzeramento dei dazi solamente quei prodotti che rispettano le regole di origine preferenziale stabilite nell’Accordo e nel relativo allegato 3B.

Deve trattarsi, anzitutto, di prodotti interamente ottenuti nell’Unione europea, come quelli derivanti dall’agricoltura o dall’allevamento, oppure di prodotti ottenuti nell’Unione europea a partire da materiali che hanno più componenti o che hanno subito lavorazioni di accertata origine europea. Per quanto riguarda, invece, i prodotti realizzati a partire da materie prime di origine extra UE o che hanno richiesto, durante la lavorazione, l’utilizzo di componenti realizzati in Paesi terzi, essi potranno godere della riduzione tariffaria solamente se hanno ricevuto una “lavorazione sufficiente” nell’Unione europea, come previsto dall’Accordo.

Diviene pertanto fondamentale, per stabilire correttamente l’origine preferenziale, non soltanto tracciare in modo puntuale l’intera catena di produzione, ma anche procedere a una corretta classificazione doganale del bene esportato per verificare, in relazione a quest’ultimo, le specifiche regole di origine previste dall’allegato 3B.

Un altro requisito rilevante affinché i prodotti possano usufruire del regime tariffario preferenziale è l’attestazione dell’origine. Questa, ai sensi dell’allegato 3C dell’Accordo, si basa sulla dichiarazione d’origine (statement on origin), un’autodichiarazione compilata direttamente dall’esportatore e inserita in fattura o in un altro documento commerciale.

Nel caso degli esportatori europei, la dichiarazione d’origine è legata alla registrazione al sistema REX, mentre nel caso degli esportatori dei Paesi Mercosur, è necessaria la registrazione nei rispettivi sistemi nazionali e l’indicazione del numero identificativo. Tuttavia, l’accordo ha previsto una misura transitoria che permette di utilizzare, per un periodo limitato, un certificato di origine alternativo emesso esclusivamente da enti autorizzati, come le Camere di commercio, e successivamente vistato.

Un ulteriore punto centrale dell’accordo è il riconoscimento e la tutela di oltre 340 prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta), di cui 57 prodotti italiani, attraverso l’introduzione di un espresso divieto di imitazione la cui effettività, tuttavia, è subordinata ai meccanismi di attuazione e alla concessione di un periodo transitorio per l’eliminazione degli usi impropri delle denominazioni protette.

Oltre a ciò, si è inteso introdurre clausole di salvaguardia e tutela per il settore agricolo, subordinando la riduzione tariffaria non solo al rispetto delle regole d’origine, ma anche alla normativa in materia di etichettatura, sicurezza alimentare e controlli sanitari. Si va così verso un progressivo allineamento normativo e una maggiore garanzia tanto per gli operatori del settore quanto per i consumatori, rafforzata altresì dal riconoscimento del principio di precauzione, che permette alle autorità pubbliche di agire a tutela della salute umana, vegetale o dell’ambiente di fronte a un rischio percepito.

Infine, le parti contraenti hanno sancito il loro impegno in materia di sostenibilità ambientale, con l’introduzione nell’accordo di alcune clausole giuridicamente vincolanti, prevedendo in particolare la sospensione dell’accordo in caso di uscita di una delle parti dall’Accordo di Parigi sul clima. Inoltre, sempre in tema di sostenibilità ambientale, si annoverano nuovi impegni per il commercio e lo sviluppo sostenibile, incentivando produzioni rispettose della biodiversità e degli ecosistemi e sancendo altresì un concreto impegno nella lotta alla deforestazione.

In questo modo, dunque, l’accordo può potenzialmente divenire un vero e proprio punto di svolta nelle relazioni economiche e commerciali tra Europa e America Latina. Infatti, nonostante permangano delle criticità e rimangano ancora da affrontare alcuni passaggi fondamentali per l’entrata in vigore definitiva dell’accordo, tra cui l’approvazione da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, questo può contribuire a diversificare i flussi commerciali europei e a ridurre la dipendenza da alcuni singoli mercati, specie in un contesto globale come quello attuale.

Francesca Caschili
AnaspeDoganaGiovani

  • UE-Mercosur: al via l’accordo commerciale interinale (ITA)

    Il 1° Maggio è entrato in vigore in via provvisoria l’accordo commerciale UE-Mercosur, frutto di lunghi negoziati iniziati nel 2000. Questi, infatti, pur avendo condotto a un primo accordo nel 2019, hanno conosciuto una successiva fase di stallo a causa delle preoccupazioni suscitate dalle possibili conseguenze della liberalizzazione agricola, in grado, da una parte, di…

    Leggi tutto

  • Sdoganamento centralizzato

    Un’architettura perfetta per una semplificazione… tutt’altro che banale ROMA – aprile 2026. È nella splendida cornice dell’Hotel Mediterraneo che, durante l’Assemblea Anasped, si svolge la tavola rotonda ADM – operatori dedicata allo sdoganamento centralizzato. Un tema inedito – sono ancora pochi i convegni su questa semplificazione – che la nostra Federazione approfondisce con un parterre…

    Leggi tutto

  • Assemblaggio e antidumping esteso

    Cartellino giallo per la Commissione, il “no” del Tribunale alle interpretazioni contra legem Una recente sentenza del Tribunale dell’Unione europea, nella causa T-379/23, offre l’atteso tassello mancante nella definizione di elusione dei dazi antidumping, chiarendo i presupposti dell’estensione di tali misure ad altri prodotti. L’articolo 13 del regolamento UE 2016/1036 (nel prosieguo, regolamento di base),…

    Leggi tutto

  • Valore in dogana e utilizzo delle banche dati: un dibattito intramontabile

    Piccolo viaggio fra storia, giurisprudenza, linee guida WCO e prospettive future Gennaio 2026. Dichiarazione H1 di prodotti tessili, normale operazione di compravendita fra parti non collegate. L’Ufficio doganale, a seguito di controllo documentale elevato a fisico, contesta l’attendibilità del valore di transazione dichiarato. Il prezzo unitario esposto in fattura, sensibilmente inferiore rispetto a quello estrapolato…

    Leggi tutto

  • Bye bye duty free, al via la nuova tassa fissa per imprese e non solo

    A seguito dell’approvazione della Legge di bilancio per il 2026 è stato introdotto un nuovo contributo fisso di due euro per tutte le spedizioni di modico valore, per la precisione inferiore ai 150 euro, provenienti dai Paesi extra-UE, colpendo in particolare l’e-commerce e le grandi piattaforme. La misura, che ha dato seguito alla decisione del…

    Leggi tutto

  • La reintroduzione di beni in franchigia

    Con un recente intervento di prassi (Circ. 28/2025, di seguito Circolare), l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm, nel seguito) è ritornata, fornendo nuove istruzioni operative, sulla procedura di reintroduzione in franchigia di beni precedentemente esportati. In particolare, la Circolare affronta la procedura semplificata di gestione del regime in analisi. La disciplina della reintroduzione in franchigia…

    Leggi tutto