Spedizioniere: attività in regime di libera prestazione di servizi

Una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, non è tenuta, ai fini della svolgimento dell’attività di “spedizioniere” c/o di  “intermediario  di spedizione”,   a trasmettere   la Comunicazione ex art.  115 TULPS  in  quanto attività  svolta  in regime di libera prestazione di servizi.consigli-per-spedizioni-internazionali

E’ quanto emerge dal parere protocollo n.387029 del 9 dicembre 2016 del Ministero della Sviluppo Economico. Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico risponde  ad un quesito concernente  la normativa applicabile ad una Società stabilita in altro  Stato Membro dell’Unione  europea operante  in Italia in regime  di  libera  prestazione di servizi,  ed in particolare se una Società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, sia tenuta, ai fini della svolgimento dell’attività  di “spedizioniere”   c/o di “intermediario   di spedizione”,  a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS. Il Ministero  ricorda che le attività di “spedizioniere”  e di “intermediario  di spedizione”  ricadono nella nozione  di “Agenzie  di affari”  di cui all’art,  115 del regio decreto 18 giugno  1931, n. 773, recante  il  “Testo   unico delle  Leggi   di  Pubblica  Sicurezza”    (TULPS),   secondo  cui  non possono condursi Agenzie  di prestiti su pegno o altre Agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili,  senza dame   comunicazione   allo  Sportello    unico   per   le  attività   produttive    (modifica   effettuata dall’ articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160).