Con la Determinazione direttoriale n° 86767 del 20 luglio 2009, l’Agenzia delle Dogane stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche (con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, devono trasmettere i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (altro…)