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  • Il decreto legislativo 43/2025 – Revisione (o rivoluzione?) delle disposizioni in materia di accise

    Il decreto legislativo 43/2025 – Revisione (o rivoluzione?) delle disposizioni in materia di accise

    Il decreto legislativo 43/2025, adottato in osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 111/2023, interviene in un sistema – quello delle accise – che, seppure interessato negli ultimi anni da diversi adeguamenti specialmente nell’ambito della digitalizzazione, manteneva alcuni capisaldi storici che sembravano poter resistere a tutti i processi di innovazione che man mano stavano interessando altri settori.

    Una delle novità più dirompenti è senza dubbio legata al tema delle garanzie, in quanto il decreto riconfigura completamente la disciplina legata agli esoneri cauzionali introducendo la figura del SOAC – soggetto obbligato accreditato – quale unico interlocutore al quale può essere riconosciuto l’esonero dal prestare cauzione, oltre che altri benefici finalizzati ad ottimizzarne l’operatività, nell’ottica di incentivare la compliance degli operatori e di avvicinare il settore delle accise a quello doganale, dove già da tempo è prevista la figura dell’operatore economico autorizzato AEO.

    Lo storico criterio della cd. notoria solvibilità – che rimane in piedi per i soli prodotti di cui al Titolo III, es. bitumi e oli lubrificanti – viene dunque sostituito da nuovi parametri idonei a valutare l’affidabilità degli operatori economici, che prevedono l’esercizio dell’attività da almeno cinque anni, l’assenza di violazioni della normativa fiscale, una solida posizione economica, oltre che elevata professionalità ed organizzazione aziendale idonee a garantire la corretta gestione degli adempimenti nei confronti dell’amministrazione doganale.

    Il decreto individua quattro tipologie di SOAC (PE – prodotti energetici, BA – bevande alcoliche, T – tabacchi, GE – gas naturale ed energia elettrica) e tre livelli di affidabilità (base, medio, avanzato) assegnati sulla base del punteggio risultante al termine dell’istruttoria, cui corrispondono diversi benefici (es. esonero cauzionale nella misura del 30%, 50% 0 100%).

    Sempre in tema di garanzie, si segnala un generale onere per l’operatore economico di tempestivo adeguamento degli importi e di comunicazione, senza attendere che l’aggiornamento della cauzione prestata sia richiesto dall’ufficio delle dogane, cui spetta comunque il compito di monitoraggio e – in caso di inerzia dell’operatore – di intervento.  

    Il decreto 43/2025 ridisegna, in maniera piuttosto speculare, anche i settori del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendo:

    • la sostituzione delle locuzioni “usi civili” e “usi industriali” in “usi domestici” e “usi non domestici”, prevedendo una specifica classificazione delle destinazioni rientranti negli usi domestici e lasciando in via residuale negli usi non domestici tutto ciò che non ricade nella prima casistica;
    • la rimodulazione dell’importo della cauzione da prestare, precedentemente fissata a 1/12 dell’accisa annua dovuta e ora prevista in misura pari al 15%;
    • la variazione della periodicità delle dichiarazioni di consumo, prevedendo dichiarazioni semestrali in luogo della precedente dichiarazione annuale (che potrà, a richiesta, essere concessa ai soggetti SOAC-GE di livello avanzato);
    • l’innovazione del sistema di versamento dell’accisa, prevedendo ratei di accisa determinati sulla base dei quantitativi di gas naturale ed energia elettrica venduti o autoconsumati, in sostituzione del precedente sistema che prevedeva rate di acconto costante sulla base dell’imposta versata l’anno precedente con conguaglio finale.

    L’entrata in vigore del decreto è fissata al 1° gennaio 2026, salvo che per la disciplina SOAC che risulterà applicabile solo a valle dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che ne definiranno le disposizioni attuative per l’attribuzione dei punteggi oltre che per l’individuazione di semplificazioni e facilitazioni che potranno essere concesse agli operatori in funzione del livello di affidabilità attribuito; , tra queste, al momento, sembrerebbe mancare un raccordo con la disciplina AEO, non essendo previsto né un allineamento delle percentuali di esonero né un riconoscimento – quantomeno parziale – dell’istruttoria già sostenuta in precedenza dai soggetti certificati AEO.

  • Gorizia, 14 e 15 marzo 2011: Convegno aggiornamento materia doganale

    A Gorizia il 14 e 15 Marzo 2011 si svolgeranno due giornate di incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Gorizia in collaborazione con l’Associazione Spedizionieri Doganali del Friuli Venezia Giulia – Ordine Doganalisti del Friuli Venezia Giulia

    Nella prima giornata saranno trattati temi molto interessati:

    Come utilizzare correttamente lo strumento di  dei depositi iva e le nuove disposizioni delle procedure semplificate

    Nella seconda giornata sarà trattato il progetto comunitario di tracciabilità e controllo dei prodotti soggetti ad Accise dal titolo “Telematizzazione accise e progetto EMCS”

    Relatori:

    Dr Giovanni Gargano – Dottore Commercialista e Consulente d’Impresa

    Rag. Luigi Nottola – Consulente Doganale

    Dr. Massimo De Gregorio – Consulente Doganale per le Imprese e Presidente C.D. ANASPED

    Nell’ambito della “formazione continua” ai doganalisti saranno riconosciuti crediti formativi

    Allegato programma e scheda di adesione

  • Telematizzazione accise: semplificazioni per gli esercenti i depositi commerciali, gli operatori professionali registrati nel settore del vino e i piccoli produttori di vino

    Con la Determinazione direttoriale n° 86767 del 20 luglio 2009, l’Agenzia delle Dogane stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche (con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, devono trasmettere i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. (altro…)

  • Regime comunitario delle franchigie doganali

    Regime comunitario delle franchigie doganali, novità introdotte dal decreto 6 marzo 2009, n. 32 (Regolamento recante norme per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi).

    Lo scorso anno, con la circolare n. 43/D del 28 novembre 2008 l’Agenzia delle Dogane aveva ha illustrato le modifiche che il Reg. (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 aveva apportato al Reg. CEE n. 918/83, relativo al regime comunitario delle franchigie doganali. Con la nuova circolare n. 14/D dell’11 giugno 2009 dell’Agenzia delle Dogane introduce ora ulteriori chiarimenti, alla luce del nuovo decreto n. 32 del 6/3/2009. In base all’art. 45 del Reg. CEE n. 918/83, come modificato dal Reg. (CE) n. 274/2008, tutta la disciplina relativa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori viene rinviata alle disposizioni di diritto nazionale adottate, da ogni Stato membro, in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre 2007, in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi. (altro…)