Royalties , revisione a posteriori e IVA come diritto di confine

Doppia imposizione o neutralità fiscale? ADM risponde ad Anasped

La nuova veste dell’imposta sul valore aggiunto nel D. Lgs 141/2024, qualificata come diritto di confine al pari dei dazi, ha acceso i riflettori su questioni già affrontate (e talvolta risolte, nell’ambito della normativa previgente) da giurisprudenza e prassi amministrativa.

Fra queste, particolare rilievo assume il principio di neutralità dell’IVA su corrispettivi e diritti di licenza (royalties) quando, a seguito di una revisione a posteriori, gli stessi sono aggiunti al valore in dogana e l’IVA pertinente è già stata pagata o assolta mediante il meccanismo del reverse charge.

In tali circostanze, oltre ai maggiori dazi e all’IVA ad essi afferente, ADM può accertare anche l’imposta sull’intero ammontare delle royalties, stante la sua natura di diritto di confine? Dazi ed IVA formano, oggi, un unicum inscindibile? Casi come quelli, a titolo esemplificativo, di Puma Italia s.r.l. (Cassazione 8473 del 06/04/2018) o di Moia s.p.a. (Cassazione 26917 del 20/09/2023) avrebbero, a distanza di anni, un esito diverso per quanto riguarda la pretesa dell’IVA?

Questi sono i dubbi sollevati dalle nostre Associazioni territoriali, preoccupate per la possibile messa in discussione, a causa dei recenti cambiamenti normativi, di un caposaldo dell’ordinamento italiano: “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”. Un divieto di doppia imposizione sancito nell’ambito delle imposte dirette (art. 67 DPR 600/1973), ma applicabile, secondo autorevole dottrina¹, anche a quelle indirette e, in particolare, all’IVA.

La nostra Federazione ha, quindi, dato voce agli interrogativi pervenuti, presentando ad ADM una richiesta di informazioni, ex art. 14 Reg. UE 952/2013, volta a chiarire il trattamento IVA dei corrispettivi e diritti di licenza in sede di accertamento doganale a posteriori.

Ecco i punti chiave dell’intervento di ADM e la risposta al quesito di Anasped.

Valore in dogana e base imponibile IVA: un legame a doppio filo…

…messo in luce dall’art. 69 DPR 633/1972. Quest’ultimo afferma, infatti, che l’imposta è commisurata al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’IVA, e delle spese di inoltro al luogo di destinazione finale.

Sulla base imponibile IVA si riverberano, quindi, tutte le vicende che interessano il valore in dogana, prima fra tutte quell’aggiunta, al prezzo pagato o da pagare, delle royalties quando sono corrisposte dall’importatore come – requisito molto delicato e da valutare di volta in volta, senza automatismi – condizione della vendita (art. 71 c. 1 lettera c Reg. UE 952/2013 e art. 136 Reg. di esecuzione UE 2015/2447).

IVA sulle royalties: non solo accertamento doganale, ma anche autoliquidazione

Ne consegue che le royalties sono assoggettate ad IVA in dogana, al momento dell’immissione in libera pratica e consumo.

Nelle argomentazioni a supporto della sua risposta, tuttavia, ADM riconosce che corrispettivi e diritti di licenza sono prestazioni di servizi (art. 3 comma 2 punto 2 DPR 633/1972) e che l’imposta sugli stessi può essere assolta autonomamente dall’acquirente, attraverso il pagamento dell’IVA a debito esposta nella fattura del licenziante nazionale o con inversione contabile, in caso di prestatore estero, UE o extra UE.

Neutralità fiscale: principio cardine nella giurisprudenza UE e nella prassi ADM

ADM richiama, inoltre, la causa C-272/13 Equoland, riguardante la mancata introduzione fisica nel deposito IVA dei beni importati e l’assolvimento dell’imposta con reverse charge. Nella sentenza i giudici della Corte hanno affermato il principio di neutralità fiscale, sottolineando che sono contrarie al diritto dell’Unione le disposizioni nazionali che prevedono il pagamento dell’IVA all’importazione, nonostante l’avvenuta regolarizzazione con inversione contabile.

Le conclusioni della CGUE sono state riprese, poi, dalla circolare ADM 16/D del 2014, citata nelle argomentazioni di ADM a supporto della risposta fornita. Nella circolare del 2014 ADM ha evidenziato che la neutralità dell’imposta è garantita anche nel caso in cui la maggiore IVA sia liquidata in sede di revisione dell’accertamento.

Conclusioni ADM: confermato il “no” alla doppia imposizione

Nella risposta alla nostra Federazione, ADM ha concluso che:

  • Se a seguito di attività di revisione, la base imponibile viene modificata in ragione della rideterminazione dele valore, l’IVA non potrà essere accertata per l’intero importo nel caso in cui l’operatore possa provare di averla già assolta e dovrà essere accertato il solo importo risultante dalla differenza tra IVA dovuta, così come ricalcolata in ragione dell’inclusione dei diritti di licenza nel valore in dogana, e IVA già oggetto di pregresso pagamento.
  • In caso di rettifica dei dazi doganali a seguito dell’inclusione nella base imponibile delle royalties corrispose al licenziante, l’Ufficio non può pretendere dal licenziatario/importatore un nuovo versamento dell’IVA, qualora la stessa sia già stata assolta in fattura o mediante reverse charge.

Una conferma del “no” alla doppia imposizione, quindi, a patto che l’importatore possa dimostrare la corrispondenza e la pertinenza dell’IVA già assolta alla maggiore imposta dovuta all’importazione per effetto dell’inclusione delle royalties nel valore accertato dalla dogana.

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