Il Governo, lo scorso 14.07.2025, ha licenziato il nuovo Testo Unico iva (TU nel seguito), adempiendo alla delega in materia di riforma fiscale introdotta con la Legge 09.08.2023, n. 111.
Il TU approda quindi in Parlamento, il quale sarà chiamato a licenziare la nuova disciplina in tempo per la sua applicazione, prevista a partire dal prossimo 01.01.2026.
Il TU appare, sotto diversi profili, sicuramente innovativo rispetto alla previgente disciplina.
La prima osservazione – doverosa – concerne la fusione, nel nuovo testo, delle due norme cardine della disciplina iva
- la disciplina iva ex Dpr 633/72
- la disciplina unitaria ex DL 331/93
In secondo luogo, nell’opera di consolidamento vengono ora ricondotte alla disciplina iva una significativa numerosità di norme iva che in passato erano frammentate in interventi normativi esterni alla disciplina iva in senso stretto.
La struttura del testo novato
L’esito della riforma ha pertanto condotto a un TU ora organizzato in 171 articoli, distribuiti su diciotto titoli e che – nel contempo – provvede ad abrogare un notevole insieme di norme preesistenti (complessivamente, l’art. 170, cita 72 testi normativi previgenti).
Il nuovo TU appare strutturato secondo lo schema che segue
- Titolo I – Oggetto e ambito di applicazione (art. 1)
- Titolo II – Ambito territoriale di applicazione (art. 2)
- Titolo III – Soggetti passivi (artt. 3-4)
- Titolo IV – Operazioni imponibili (artt. 5-14)
- Titolo V – Luogo delle operazioni imponibili (artt. 15-23)
- Titolo VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (artt. 24-26)
- Titolo VII – Base imponibile (artt. 27-33)
- Titolo VIII – Aliquote (artt. 34-36)
- Titolo IX – Esenzioni e non imponibilità (artt. 37-54)
- Titolo X – Rivalsa e detrazione (artt. 55-61)
- Titolo XI – Volume d’affari (artt. 62-63)
- Titolo XII – Obblighi dei soggetti passivi (artt. 64-108)
- Titolo XIII – Versamenti periodici (artt. 109-113)
- Titolo XIV – Rimborsi (artt. 114-120)
- Titolo XV – Gruppo iva (artt. 121-131)
- Titolo XVI – Liquidazione dell’iva secondo la contabilità di cassa (artt. 132-156)
- Titolo XVII – Regimi di franchigia (artt. 157-167)
- Titolo XVIII – Disposizioni di coordinamento finale (artt. 168-171)
Le caratteristiche principali del testo vengono di seguito analizzate.
Le novità del testo normativo
1 – La fusione dei testi iva
La prima conseguenza connessa con l’elaborazione del TU consiste nel compattamento dei previgenti testi iva, ossia quelli dedicati alle operazioni domestiche e alle operazioni unitarie.
L’effetto del compattamento consiste, ora, nel discriminare le operazioni imponibili (tanto in acquisto quanto in cessione) da quelle che non scontano imposta (esenti e non imponibili in primis).
Ad ogni gruppo si affiancano le operazioni in servizi e quelle connesse con l’e-commerce.
2 – La rinumerazione delle norme iva
Aspetto estremamente delicato della riforma – imprescindibile, tenendo conto delle finalità della riforma – è dato dalla totale riscrittura dei numeri attribuiti alle singole norme, per i quali
- non esiste più la precedente sequenzialità
- non esistono più le estensioni un tempo previste
(ovvero i numeri bis, ter, ecc.).
Senza entrare nei singoli dettagli, volendo esemplificare, l’art. 8 attuale della legge iva diventerà il n. 45 TU, mentre l’art. 41 Ue diventerà il n. 39 TU.
3 – Le aliquote del tributo
Per quanto attaglia alle aliquote impositive, nessuna modifica è stata introdotta dal testo novato.
Sul punto – si rammenta – le aliquote dell’iva subiranno un presumibile restyling all’apertura del prossimo decennio, quando – secondo i desiderata della Ue – dovrebbe debuttare il nuovo sistema di imposizione iva nell’Unione (assieme, forse in contemporanea, con l’adozione della e-fattura europea).
Infine, con opera di restyling, il TU provvede ad eliminare i riferimenti alla Comunità Europea, ora sostituiti con i riferimenti all’Unione Europea.
Analisi del Testo Unico
In premessa, va rammentato che il testo in commento dovrà passare all’approvazione del Parlamento, con l’ovvia speranza che il Tu non venga stravolto in sede di approvazione.
Ciò detto, il TU presenta contemporaneamente spunti di apprezzamento al fianco di spunti critici.
Da un lato, sicuramente apprezzabile è la finalità di semplificazione/razionalizzazione del testo rispetto alla situazione previgente, attuata attraverso il ricompattamento della disciplina iva.
Quest’ultima, oggettivamente, era divenuta obsoleta dopo oltre cinquant’anni di servizio e scontava la pletora di norme aggiunte a copertura di nuovi aspetti (spesso dovuti a sentenze della Corte Europea di Giustizia, CGUE), a loro volta racchiuse nei (deprecabili) articoli bis, ter, ecc.
Nel contempo, paiono inalterati i previgenti testi di dettaglio, aspetto che apre la strada all’analisi di alcune, sostanziali, criticità.
La prima critica da avanzare riguarda la mancata occasione da cogliere per la riscrittura di alcuni testi di norma interna, oggettivamente indigeribili da un punto di vista interpretativo.
A parere di chi scrive, sarebbe – ad esempio – stato utile indicare in premessa alcune terminologie di fondo, utili per l’interpretazione delle norme seguenti (com’è stato fatto, ad esempio, nel nuovo testo unico doganale).
In subordine, appare criticabile il procrastinare testi normativi di lunghezza enciclopedica, obbiettivamente illeggibili nel loro contenuto.
Oppure, riproporre testi che sono il frutto di troncamento di precedenti versioni, come accade per le norme sui versamenti periodici (attualmente art. 27, in futuro art. 109), che potevano francamente essere riscritte in forma migliore di quanto appaiano nel testo normativo.
Un secondo elemento di criticità riguarda la rinumerazione delle norme, non per il fatto che le norme siano state rinumerate (fatto ineludibile, come cennato), ma per il fatto che tale aspetto influenzerà pesantemente la gestione contabile e fiscale fra il 2025 e il 2026.
Infatti, la contabilità (iva) del 2025 dovrà generarsi secondo le vecchie norme, mentre a partire dal 2026 dovranno essere applicate le nuove disposizioni.
Ciò comporterà la necessaria riscrittura dei programmi gestionali, che dovranno gestire (temporaneamente) i due ambiti iva.
Problema che non sarebbe grave, se la riforma partisse in un’annualità posteriore al 2026, la cui scadenza non è assolutamente lontana nel momento in cui scriviamo, soprattutto tenendo conto dei tempi – non immediati, spesso – delle decisioni parlamentari.
Si pone quindi il rischio che la riforma venga licenziata a ridosso del 31.12.2025, con necessità di rinviare l’inizio dell’operatività del TU.
Nondimeno, restano nel testo iva delle difformità, già note, in tema di operazioni Ue in acquisto e vendita con montaggio dei beni a nome e cura del fornitore che vengono gestite, nella fiscalità nazionale, con norme non allineate a quelle dell’Unione.
Una terza critica riguarda (parzialmente) l’opera di abrogazione dichiarata dalla nuova disciplina.
Se, infatti, è sicuramente condivisibile sfrondare la disciplina da una pletora di norme ormai datate e pesantemente influenzate da interventi successivi del legislatore, non sempre l’opera pare approdata a risultati condivisibili.
Nessun rilievo riguarda la disciplina iva domestica, che viene totalmente azzerata e confluisce nel nuovo testo.
Meno convincente appare il trattamento della disciplina unitaria che non viene abrogata in toto, ma solo parzialmente, lasciando in piedi il “vecchio” testo del DL 331/93 solo per alcune parti.
Volendo ricapitolare questo aspetto, ai fini del presente intervento si rammenta che, attualmente, il testo unitario esiste per gli artt.
- 12, 20, 27,29, 32, 33
- 35 e ss., escluso l’art. 54
Peraltro con alcuni testi già decurtati rispetto all’originaria versione.
Nell’introdurre la riforma, il legislatore ha convogliato nel TU solo una parte delle norme previgenti, con l’effetto di non determinare un’abrogazione integrale, ma parziale del testo unitario.
Secondo l’art. 170 del Tu, di conseguenza, vengono meno le seguenti norme
- art. 36, commi 5, 6, 19-bis
- artt. da 37 a 52
- art. 53, commi 1, 2, 3, 4
- artt. 56
- art. 57, comma 2
- art. 58
- art. 60
- art. 66, commi 9-bis, 21 primo, secondo e terzo periodo
rimanendo vigente la parte restante della disciplina.
Pare sensato osservare che poteva essere l’occasione per mettere mano alla residua disciplina unitaria, oggettivamente non condivisibile per i tagli via via operati, tenendo conto che l’operazione parallela non avrebbe inciso sul testo unico.
Osservazioni finali
In chiusura, alcune osservazioni finali.
L’esperienza di chiunque abbia a che fare con la normazione nel nostro Paese insegna che il legislatore ben presto va a intaccare il previgente quadro normativo, aggiungendo delle nuove disposizioni a quelle licenziate, come detto spesso frutto di interpretazioni autentiche della CGUE.
Purtroppo, il rischio che tale ipotesi valga anche per il TU è alquanto elevata, vista l’abnorme produzione normativa che presidia la Ue da sempre, e le conseguenti decisioni che deve prendere la Suprema Corte Europea.
Non si deve dimenticare, sotto altro aspetto, che la disciplina in commento non contiene, in realtà, tutti gli aspetti connessi con l’iva, in quanto fattispecie come gli aspetti dichiarativi (Dipe in primis) o sanzionatori sono esclusi dal testo, per essere convogliati in altri TU che verranno alla luce man mano.
Resta, infine, pregiudicata la vexata quaestio della gestione dei servizi (sull’estero) che definire farraginosa per un eufemismo.
Tuttavia, va riconosciuto che tale aspetto non dipende tanto dalla disciplina domestica, quanto da – discutibili – scelte operate a livello unitario (si veda la gestione indubbiamente complessa dei trasporti a catena).