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Iva indetraibile nella rappresentanza indiretta?

da Redazione / giovedì, 28 Maggio 2015 / Pubblicato il Articoli newsletters, Professione e normativa

di Gianfranco Lorenzoni

Uno dei tanti problemi che investono coloro i quali operano in rappresentanza indiretta, deriva dal fatto che nel caso in cui, a seguito della revisione di accertamento di una importazione, sorga un ulteriore debito d’imposta a carico dell’importatore e questo non sia più in attività o reperibile, la Dogana fa ricadere l’onere del pagamento sul rappresentante indiretto.

Malgrado si tratti di Iva, ognuno di noi è conscio del fatto che al rappresentante indiretto non è consentito esercitare il diritto alla detrazione, diventando questa un puro e semplice costo.

La Confetra, con la circolare n. 69 dell’8 maggio 2015, ha informato gli associati di aver segnalato la cosa alla Direzione Taxud della Commissione Europea, senza tuttavia precisare che della questione si era già occupato lo Studio Gargano con una denuncia datata maggio 2014 alla quale, nel marzo del 2015, è stata data risposta.

In etrema sintesi, la Commissione ha risposto che lo Stato italiano può individuare come soggetto passivo il rappresentante indiretto, senza tuttavia addentrarsi sulla questione della detrazione.

È da dire ancora, che lo Studio Gargano, sempre nel 2014, ha proposto un interpello all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, avente come oggetto l’interpretazione dell’art. 60 comma 7 del DPR n. 633/1972, ricevendo la seguente risposta:

” ……..  la suddetta circolare (Ndr. n. 35/E del 17 dicembre 2013) tratta di alcuni profili interpretativi relativi alla modifica dell’art. 60, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ai sensi del quale è stato ripristinato il fondamentale principio di neutralità dell’IVA, che prima della modifica era invece vulnerato dal divieto di rivalsa dell’imposta pagata a seguito di un atto di accertamento o rettifica, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.   Nello specifico, la citata novella ha stabilito che per il soggetto accertato la rivalsa è ora subordinata al pagamento integrale dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi, mentre, in modo speculare, per il destinatario della rivalsa, la detrazione è possibile a seguito del versamento dell’IVA da parte del cedente/prestatore ed il termine (biennale) per la detrazione ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, decorre dall’esecuzione del pagamento in questione (in caso di rateazione, decorre dal pagamento delle singole rate – vedi paragrafo 2.3 della circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013).

Un interpello analogo è stato posto nel mese di aprile alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Friuli-Venezia Giulia, ma per questa si è ancora in attesa dell’esito.

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